L’inps fornisce nuovi chiarimenti con la circolare 101 dell’11 settembre 2020
Ecco quanto si andrà a pagare
Dopo la doccia fredda dei giorni scorsi secondo cui il datore di lavoro emerso dovrà sobbarcarsi un peso economico ulteriore (oltre i 500 euro versati inizialmente) ovvero :
Per ciascun mese (o frazione di mese) di impiego irregolare è dovuta una somma contributiva mensile forfettaria pari a :
a) trecento euro per i settori agricoltura ;
b) centocinquantasei euro per l’assistenza alla persona affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
c) centocinquantasei euro per il lavoro domestico
Quando occorre iniziare il versamento dei contributi ?
La circolare dell’Inps fornisce le istruzioni per il versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, in attesa della conclusione del procedimento di emersione dal lavoro irregolare.
Si tratta del periodo dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto rilancio DL n. 34/2020) in un caso ovvero dalla data di inizio del rapporto lavorativo, per le domande volte alla conclusione di un contratto di lavoro con stranieri (presenti sul territorio nazionale all’8 marzo 2020).
I datori di lavoro che hanno avviato la procedura di emersione sono tenuti a versare la contribuzione se il rapporto di lavoro è instaurato successivamente alla presentazione dell’istanza ma prima della definizione della procedura di emersione.
Contributi lavoro domestico
Iscrizione d’ufficio per i rapporti di lavoro già esistenti prima dell’invio della domanda di regolarizzazione
Per i rapporti di lavoro già in corso alla data di presentazione dell’istanza di emersione ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020, l’INPS provvederà all’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro domestico e ad attribuire un codice provvisorio.
L’iscrizione d’ufficio avverrà sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro con l’istanza di emersione inoltrata all’Istituto e sulla base dei dati comunicati all’Istituto dal Ministero dell’Interno a seguito della presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione.
Iscrizione provvisoria
L’Istituto invierà al recapito del datore di lavoro la comunicazione di iscrizione provvisoria, con le istruzioni per il pagamento dei contributi, da effettuarsi mediante :
Avviso di pagamento pagoPA senza aggravio di somme aggiuntive se il pagamento avviene entro il termine ivi indicato.
La contribuzione dovuta sarà precalcolata dall’Istituto utilizzando i dati comunicati dal datore di lavoro con l’istanza di emersione o trasmessi dal Ministero dell’Interno.
Nel caso sia assente il dato retributivo, al fine della quantificazione della contribuzione dovuta, sarà preso a riferimento quale imponibile contributivo il minimo contrattuale – corrispondente al livello di assunzione dichiarato dal datore di lavoro – previsto dal CCNL di settore.
Nell’ipotesi di istanza presentata in favore di cittadini stranieri presso lo Sportello unico per l’immigrazione, si ricorda che l’imponibile contributivo non potrà comunque essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale, come precisato in premessa.
Rapporto di lavoro cessato
Laddove il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente dall’Istituto cessi nelle more della definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione tramite il sito www.inps.it.
Accoglimento definitivo
A seguito dell’accoglimento dell’istanza inoltrata presso l’INPS o, nel caso di domande presentate allo Sportello unico per l’immigrazione, dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, l’INPS provvederà all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro.
Si richiamano le FAQ n. 22 e n. 23 pubblicate rispettivamente, di tardiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro e di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro domestico per causa di forza maggiore.
Comunicazione di assunzione
Si comunica che la procedura di comunicazione obbligatoria di assunzione da presentare all’INPS, secondo quanto previsto dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro domestico, consentirà ai datori di lavoro che assumono il lavoratore nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione di indicare che si tratta di assunzione per un lavoratore per il quale è stata presentata domanda di emersione presso lo Sportello Unico.
Nelle more del rilascio di tale funzione, che verrà reso noto con apposito messaggio, le comunicazioni obbligatorie di assunzione dovranno essere trasmesse utilizzando il servizio per l’iscrizione dei lavoratori domestici senza indicazione della presentazione di domanda di emersione presso lo Sportello Unico.
Circolare inps dell’11 settembre 2020 n. 101
Il testo integrale della circolare INPS
Vuoi saperne di più, scrivici..
Aggiornamento a cura dello Studio Legale
Leave a comment
Devi essere connesso per inviare un commento.