Archiviazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno

Possono archiviarmi la domanda di permesso di soggiorno perchè non mi sono presentato per le impronte e alle convocazioni ?

Un cittadino cinese riceve decreto di archiviazione, emesso dal Questore della Provincia di Prato dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da lui presentata.

Il decreto del Questore di Prato disponeva l’archiviazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per via del disinteresse del cittadino cinese, in considerazione della sua mancata presentazione alle convocazioni della Questura per la produzione di documenti.

Quanto alla mancata presentazione alle convocazioni si difendeva evidenziando che nei giorni in cui avrebbe dovuto recarsi presso la Questura si trovava in Cina ove si trova la sua famiglia.

Non si è presentava alle convocazioni della Questura in quanto nelle date indicate si trovava in Cina per ragioni di lavoro, svolgendo attività di import export.

La mancata concessione del rinnovo del permesso di soggiorno era originata quindi da ragioni meramente formali.

Il Consiglio di Stato, sez. III, 1° dicembre 2021 n. 8014 esaminata la questione valutava che effettivamente il provvedimento impugnato era stato emesso per ragioni meramente formali, senza esaminare nel merito la specifica condizione del cittadino straniero, residente in Italia da moltissimi anni, senza valutare se disponesse o meno dei requisiti previsti dalla legge per la permanenza del territorio nazionale, considerata la lunga permanenza del suo soggiorno in Italia.

L’esigenza che le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno vengano esaminate nel merito dalla Questura, tenuto conto dell’impatto che producono sulla condizione personale e familiare dei cittadini stranieri, la cui rilevanza, dal punto di vista umano e sociale, non può essere svilita adottando determinazioni fondate su aspetti meramente formali.

Come nel caso in cui l’asserito disinteresse al rinnovo del permesso di soggiorno a causa della mancata presentazione presso la Questura nei giorni in cui era stato convocato, è smentito dall’incarico conferito agli avvocati, ed è suffragato anche dall’impugnazione del provvedimento di archiviazione che ha condotto al provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Sebbene sia richiesta la collaborazione del cittadino straniero e gravi su di esso un dovere di diligenza in relazione ai procedimenti diretti ad ottenere il permesso di soggiorno, nondimeno la Questura non può ragionevolmente presumere il difetto di interesse dalla semplice mancata comparizione alla convocazione, ma deve esaminare la documentazione presentata a sostegno dell’istanza.

Ove il cittadino straniero non abbia dimostrato con elementi a sostegno del possesso dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno, la Questura potrà respingere la domanda nel merito, dichiarando che l’interessato non ha provato di possedere i requisiti richiesti per il rinnovo del titolo di soggiorno.

Precedente giurisprudenza del tribunale amministrativo regionale

L’archiviazione del rinnovo del permesso di soggiorno per decorso dei termini rende irricevibile la reiterazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

L’Amministrazione non è tenuta ad emettere un ulteriore decreto di rigetto dell’istanza, che riaprirebbe i termini per un ricorso ordinario, ma è sufficiente un mero provvedimento ricognitivo così il T.A.R. Toscana, Sezione II, sentenza 30 maggio 2013 n. 896

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