Assegni familiari per figli residenti all’estero, nuova giurisprudenza

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Assegni familiari stranieri, si paga anche per i congiunti all’estero

Importante decisione della Corte d’Appello di Brescia : se i familiari stretti di chi ha richiesto gli assegni familiari non risiedono più in Italia, l’Inps deve comunque pagare

Una sentenza della Corte d’Appello di Brescia potrebbe cambiare per sempre il concetto di assegni familiari riservati agli stranieri.

Infatti è stato ribadito, dopo che in prima istanza lo aveva già stabilito più di un anno fa il Tribunale di Brescia che non importa se i rispettivi coniugi e figli siano residenti in Italia oppure ancora nel loro Paese d’origine perché vanno comunque computato nel calcolo degli assegni familiari, se la richiesta viene presentata da immigrati che hanno un permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo, cioè la carta di soggiorno.

La posizione dell’inps

Il caso era stato sollevato da sei operai stranieri che si erano visti privare dall’Inps degli assegni familiari quando l’Ente previdenziale aveva scoperto che i loro familiari avevano fatto rientro in patria.

Secondo l’Inps si doveva applicare la legge 153 del 1988 sugli assegni familiari, specie nella frase in cui recita “non fanno parte del nucleo familiare il coniuge, i figli e i figli equiparati del cittadino straniero che non risiedono in territorio italiano”. Questo sempre non esistano accordi di reciprocità.

La posizione dei tribunali

Secondo il Tribunale prima e la Corte d’Appello di Brescia poi la norma contrasta apertamente con la direttiva europea 2003/109/CE, secondo la quale invece il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quello che riguarda le prestazioni assistenziali.

I giudici hanno ribadito che gli assegni familiari rappresentano una prestazione assistenziale e quindi va applicato il principio di parità, altrimenti la norma non è conforme a quella europea.

L’Inps quindi secondo i giudici non può pretendere che i familiari di chi richiede l’assegno familiare debbano per forza risiedere in Italia, a meno di non voler fare una discriminazione.

Come tutti gli altri uffici di pubblica amministrazione, anche l’Inps deve considerare per prima la norma europea, non quella italiana, e quindi sarà costretta a pagare. Una sentenza che farà giurisprudenza anche in altri casi.

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    3 Comments on "Assegni familiari per figli residenti all’estero, nuova giurisprudenza"

    1. Assegni familiari di diritto anche ai figli all’estero | 4 Novembre 2017 at 11:15 pm |

      Riguardo al caso di Brescia sugli Assegni familiari di diritto anche ai figli all’estero, questo diritto vale solo per chi ha la carta di soggiorno o anche per chi ha il permesso di soggiorno?

    2. POSSO RICHIEDERE ASSEGNO FAMILIARE PER LA FIGLIA | 22 Novembre 2017 at 5:46 am |

      sono un’italiano PENSIONATO INPS residente nella Repubblica Dominicana ed iscritto all’AIRE. Nel 2016 mi è nata una bambina avuta dalla mia compagna ossia fuori dal matrimonio. La bambina è stata da me riconosciuta e registrata in Italia nel comune di Bologna tramite ambasciata. LA DOMANDA E’ LA SEGUENTE : POSSO RICHIEDERE ASSEGNO FAMILIARE PER LA FIGLIA ? OPPURE SE IO RIPRENDO LA RESIDENZA IN ITALIA E LA BAMBINA RESTA NELLA REPUBBLICA. DOMINICANA NE HO DIRITTO ?

    3. Buongiorno sono titolare della carta di soggiorno lungo periodo ma i miei figli non sono qui con me, sono in senegal.
      Ho fatto la richiesta di ANF per la prima volta e stata respinta per mancanza registrazione del certificato di matrimonio à l’ anagrafe, ho dovuto fare la richiesta di nuovo dopo aver registrato il certificato posso sperare per un esito positivo ?

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