Assegno di inclusione per stranieri 2024

Assegno di inclusione stranieri 2024

L’assegno di inclusione e permesso di soggiorno

Il decreto lavoro 2023 convertito in legge ha introdotto l’assegno inclusione ovvero una misura di inclusione socio-lavorativa predisposta dall’esecutivo per aiutare le persone in condizioni di fragilità lavorativa dedicata all’inclusione sociale e professionale.

L’assegno inclusione è comunque legato ad alcuni requisiti che è necessario avere per poter procedere alla richiesta.

L’assegno inclusione viene riconosciuto a soggetti che si trovino in stato di bisogno con necessità di inclusione sociale e professionale, purché abbiano requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, ISEE nonché determinati requisiti di natura lavorativa ed economica.

Vediamo più nel dettaglio per chi è pensato l’assegno di inclusione.

In cosa consiste l’assegno di inclusione

L’assegno di inclusione è una misura economica di integrazione del reddito familiare di minimo 480 euro l’anno e fino a 6mila euro annui, 7.560 euro l’anno se tutti i componenti del nucleo familiare hanno età pari o superiore a 67 anni ovvero condizioni di disabilità grave e non autosufficienza.

Inoltre l’assegno di inclusione include un aiuto economico per l’affitto dell’immobile dove risiede la famiglia, pari all’ammontare del canone annuo previsto dal contratto regolare, fino a 3.360 euro l’anno (1800 euro annui se tutti i componenti del nucleo familiare hanno età pari o superiore a 67 anni ovvero condizioni di disabilità grave e non autosufficienza).

Viene erogato per 18 mesi ed è possibile rinnovarlo per 12 mesi.

Il contributo viene erogato per mezzo della c.d. carta di inclusione, uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile che permette di effettuare acquisti e prelievi in cintante di 100 euro per individuo, e un bonifico mensile per il locatore del contratto di locazione. 

Come si chiede l’assegno di inclusione

L’assegno di inclusione si chiede all’INPS per ia telematica o presso patronati o centri di assistenza fiscale convenzionati con INPS.

L’assegno di inclusione: per chi è

I destinatari dell’assegno di inclusione sono soggetti che si trovino in condizioni di fragilità, cioè con almeno una delle condizioni seguenti:

  • disabili;
  • ultra 60enni;
  • minori;
  • in condizioni di svantaggio ed inserite in programmi di cura ed assistenza dei servizi socio-sanitari sul territorio.

L’assegno viene riconosciuto tenendo conto di altri aspetti, quali la presenza di minori di 3 anni nel nucleo famigliare, la presenza di tre o più figli o di componenti della famiglia non autosufficienti e con disabilità.

Permesso di soggiorno e assegno di inclusione

Inoltre, vi sono altri requisiti per chi voglia ottenere l’assegno di inclusione, che sono legati alla residenza ed al permesso di soggiorno. Più nel dettaglio, possono chiedere l’assegno di inclusione:

  • i cittadini europei ed i loro famigliari con diritto di soggiorno / diritto di soggiorno permanente, o con protezione internazionale o soggetti extracomunitari purché con permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
  • che siano comunque residenti in Italia da almeno 5 anni, gli ultimi due dei quali a titolo continuativo (la residenza è richiesta anche per i componenti della famiglia che sono considerati nella c.d. scala di equivalenza ai fini di avere punteggio).

Requisiti reddituali e patrimoniali

Inoltre, non possono richiedere l’assegno di inclusione i soggetti che sono stati sottoposti a misure cautelari personali o misura di prevenzione o che abbiano sentenze definitive di condanna o di patteggiamento nei 10 anni prima della domanda di assegno di inclusione.

Vi sono anche alcuni requisiti economici per chiedere l’assegno di inclusione, ovvero il nucleo famigliare del soggetto richiedente deve avere:

  • un ISEE valido non superiore a 9.360 euro (calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 in caso di minorenni);
  • un valore di reddito famigliare inferiore a 6mila euro annuo, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza del nucleo famigliare. La soglia aumenta a 7.560 euro l’anno in caso di presenza nel nucleo famigliare di disabili gravi, ultra 67enni, persone non autosufficienti.

Per quanto concerne i requisiti patrimoniali, sono i seguenti:

  • valore ai fini IMU dell’immobile casa di abitazione massimo di 150mila euro;
  • altri possedimenti immobiliari ai fini IMU con valore massimo 30mila euro;
  • valore del patrimonio mobiliare di massimo 6mila euro con aumento di 2mila euro per ogni componente del nucleo familiare dopo il primo, fino a 10mila euro, incrementato di mille euro per ogni minorenne dopo il secondo. I limiti sono aumentati di 5mila euro per ciascun componente del nucleo con disabilità e 7.500 se il soggetto ha disabilità grave oppure non autosufficienza.
  • Nessuno dei soggetti che compone il nucleo famigliare deve possedere autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli con cilindrata maggiore di 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 3 anni prima della richiesta, tranne veicoli e motoveicoli con agevolazione fiscale per i soggetti disabili;
  • nessuno dei componenti il nucleo deve avere disponibilità di aeromobili o imbarcazioni di diporto o navi.

Infine, non si può accedere all’assegno di inclusione se uno dei componenti è disoccupato per dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti alla richiesta (tranne dimissioni per giusta causa) né in caso di risoluzione consensuale del contratto in procedura di conciliazione (ex. art. 7 della legge n. 604 del 1966).

In caso in cui il soggetto beneficiario avvii un’attività lavorativa che comporta un maggior reddito da lavoro percepito oltre i 3mila euro lordi annui, va data comunicazione all’INPS.

L’avvio di una attività di impresa o lavoro autonomo da parte di uno o più dei soggetti che costituiscono il nucleo familiare va comunicata all’INPS.

È inoltre obbligatorio comunicare ogni variazione che incida sui requisiti di accesso all’assegno di inclusione o sulle condizioni, entro 15 giorni dal verificarsi della condizione pena il decadimento dal percepimento dell’assegno di inclusione.

Obblighi di percorso scolastico

Il percepimento dell’assegno di inclusione comporta l’obbligo per i componenti della famiglia che rientrino in tali doveri di concludere i percorsi di istruzione obbligatoria o percorsi di istruzione per i soggetti di età compresa fra i 18 ed i 29 anni.

Patto di attivazione digitale e percorso di inclusione socio lavorativa

Chi fruisce dell’assegno di inclusione è obbligato ad iscriversi presso il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa e il patto di attivazione digitale per aderire a percorsi personalizzati di inclusione sociale e di ricerca di lavoro.

I beneficiari dell’assegno di inclusione devono quindi presentarsi ai servizi sociali entro 120 giorni dall’attivazione del patto e sottoscrivere il patto per l’inclusione che viene predisposto dai servizi sociali, nonché partecipare al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa entro 60 giorni dall’avvio dei componenti al centro di impiego, pena decadenza dall’assegno di inclusione.

Ci sono comunque alcune particolari esclusioni da questi obblighi, descritte nel decreto attuativo.

In caso di offerte di lavoro congrue, i beneficiari dell’assegno di inclusione sono tenuti ad accettare le offerte di lavoro che hanno le caratteristiche di congruità che sono descritte dal decreto.

Sono previsti incentivi per i datori di lavoro che assumono le persone che sono beneficiarie dell’assegno di inclusione.

Come calcolare il reddito famigliare

Ma come si calcola il reddito famigliare ai fini dei requisiti per l’accesso all’assegno di inclusione?

Gli elementi che determinano il reddito familiare sono il reddito (detratti i trattamenti assistenziali come reddito di cittadinanza, l’assegno di inclusione se percepito, altre misure nazionali – regionali contro la povertà) mentre invece sono considerati nel reddito i trattamenti assistenziali in corso di godimento, tranne quelli che non sono sottoposti alla prova dei mezzi e quelli dovuti in forza della disabilità.

Sono considerati nel reddito familiare i compensi di lavoro sportivo dilettantistico fino a 15mila euro l’anno.

Sanzioni

Il decreto prevede una serie di sanzioni che vengono correlate alle dichiarazioni mendaci, esibizione di falsi documenti, omessa comunicazione della variazione delle condizioni e via dicendo.

Possono essere previste pene da 1 a 6 anni e decadenza dal beneficio, quest’ultima sanzione anche per chi non partecipa ai percorsi di inclusione lavorativa e sociale.

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