Avvocato gratis a spese dello Stato per stranieri

Gratuito patrocinio per stranieri, quando e come

Essendo in Italia la difesa un diritto previsto dalla costituzione, l’ordinamento italiano prevede il cosiddetto patrocinio a spese dello Stato (anche noto come gratuito patrocinio).

Vale per tutti coloro che non avendo una posizione economica florida possono nominare un avvocato per stranieri, la cui parcella verrà pagata direttamente dallo Stato. Si può avere accesso a questo servizio sia in corso di procedimento penale, che in quello civile, contabili, amministrativo e tributario.

Anche in procedimenti di volontaria giurisdizione vale lo stesso. I, cliente non pagano nessuna somma all’avvocato, il quale riceverà compenso dallo Stato, così come stabilisce anche il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (Testo unico in materia di spese di giustizia).

Ma è un beneficio questo a cui possono accedere anche gli stranieri?

Gli stranieri e il patrocinio gratuito

Alla domanda sugli stranieri e sulla loro possibilità di richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la risposta non può che essere positiva. Il DPR 115/2002 prevede infatti che nei processo citati poc’anzi anche il cittadino straniero, così come quello apolide, possono beneficiare dello stesso diritto dei cittadini italiani.

In caso di causa non penale, si richiede allo straniero che sia “regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare”.

Laddove per “straniero regolarmente soggiornante” si intende, nel senso più aperto del concetto, anche lo straniero che abbia in corso un procedimento amministrativo e/o giurisdizionale dal cui esito possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno (vedi Cass. civ. Sez. II Sent., 05/01/2018, n. 164).

Lo stesso diritto vale per il minore straniero che ha diritto a sapere di l’iter per godere della difesa di un legale di fiducia, anche attraverso il genitore o il tutore.  E nel caso di difficoltà economiche come prevede la normativa vigente, può beneficiare del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

La condizione economica

Per accedere al patrocinio a spese dello Stato ci vuole un reddito annuo imponibile non superiore ad 11 mila euro. Rientra ne, calcolo reddituale anche la fonte economica su cui non si versa l’IRPEF (ad esempio il reddito di cittadinanza).

Se la persona interessata è sposata convive, o ha nel nucleo familiare percettori di reddito, il reddito ai fini dell’accesso al gratuito patrocinio si calcola sommando le entrate di ognuno dei componenti della famiglia. Non fanno esclusione a questa regola nemmeno gli stranieri.

Altri requisiti di accesso

Esistono altri requisiti che il soggetto interessato al gratuito patrocinio deve avere per poter avere accesso al servizio. Se si tratta di cause non penali, è importante che si stia agendo per ragioni “non manifestamente infondate”», onde evitare che i non abbienti tentino cause palesemente infondate senza dover tener conto del loro peso economico.

In caso contrario, per le cause penali esiste una più attenta protezione, svincolato il requisito dell’ammissione al beneficio da ogni pericolo di non manifesta infondatezza delle ragioni del soggetto interessato.

Nel caso degli stranieri comunque, come prevede il testo unico è importante che i soggetti interessati ricevano una certificazione da parte delle autorità consolari competenti che attestino la veridicità dei redditi indicati nella compilazione della domanda.

Qualora non sia possibile produrre questa documentazione, si può anche compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Corte Costituzionale sentenza n. 157/2021)

Presentare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio

Per presentare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio si differenzia la tipologia a seconda che sia una controversia civile, amministrativa, tributaria o di un giudizio penale.

Per per controversie civili, la domanda si deposita presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nella cui circoscrizione ha sede il giudice competente per la causa.

Per le cause penali, la domanda per l’ammissione al gratuito patrocinio la domanda va depositata presso la cancelleria del magistrato davanti al quale il pende il procedimento.

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Portale Immigrazione
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