Colf, badante o domestica in Italia con i flussi di lavoratori stranieri fuori quota
Nel Testo Unico Immigrazione decreto Legislativo 286 del 98 troviamo l’articolo, il 27, che regola il flusso per l’ingresso di cittadini extracomunitari chiamati per particolari casi a prestazioni di lavoro subordinato.
É destinato a categorie particolari di lavoratori che, per la speciale natura delle loro prestazioni, possono entrare in Italia al di fuori delle quote stabilite mediante programmazione transitoria dei flussi “stagionali e non” 2019.
I collaboratori domestici stranieri fuori quota
Parliamo dei collaboratori familiari (quindi colf, badanti o giardinieri) aventi in corso un contratto di lavoro all’estero da almeno un 1 anno per lavoro domestico .
Il rapporto lavorativo deve essere a tempo pieno ed essere stati assunti da cittadini italiani o da un cittadino di uno Stato dell’Unione europea (esempio tedesco o romeno) residenti all’estero, che successivamente si sia trasferito in Italia.
L’ingresso per flussi fuori quota è ammesso per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico in Italia.
Pertanto non si tratta di un nuovo contratto di lavoro domestico, ma dello stesso contratto lavorativo che prosegue in Italia.
Ingresso del domestico a seguito
Considerato che il lavoro domestico è prestato nell’interesse del nucleo familiare e non del solo datore di lavoro del rapporto in essere, gli eventuali ulteriori trasferimenti per motivi di lavoro di quest’ultimo, che dovessero intervenire successivamente all’ingresso del domestico a seguito, non inciderebbero sul rapporto lavorativo che, legittimamente, continuerà ad essere prestato a favore dei componenti del nucleo familiare residenti sul territorio italiano.
Il domestico extracomunitario non può cambiare datore di lavoro ed il suo diritto a vedersi rinnovare il permesso di soggiorno, viene meno nel momento in cui il rapporto di lavoro, che ne ha legittimato l’ingresso, si dovesse interrompere.
Procedura per avviare la pratica
Come al solito la domanda di nulla osta al lavoro domestico deve essere presentata telematicamente dal datore di lavoro allo Sportello Unico Immigrazione attraverso il portale online nullaosta.
Quali documenti sono necessari
- passaporto con i dati anagrafici del lavoratore
- documento del datore di lavoro
- proposta contrattuale del rapporto di lavoro che verrà formalizzato in Italia
- contratto di lavoro (a tempo pieno e stipulato da almeno un anno) sottoscritto nel paese di origine dal lavoratore tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza Diplomatica italiana
- dichiarazione dei redditi del datore di lavoro
- Marca da bollo da € 16,00 euro
Modulo da compilare
Il modulo online sul sito del Ministero è il Modulo H : Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro domestico ai sensi dell’art. 27 lett e) del D.Lgs. 25.07.1998, n.286 e successive modifiche ed integrazioni e art. 40 DPR. n. 394/99 e successive modifiche e integrazioni per proseguimento di un rapporto di lavoro domestico in corso all’estero.
Deve quindi essere acquisito il contratto di lavoro stipulato all’estero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare.
Come già ricordato il nulla osta al lavoro non può essere rilasciata a collaboratori familiari di cittadini stranieri extracomunitari.
Una volta ottenuto il visto d’ingresso, il collaboratore familiare entrato in Italia, dovrà presentarsi entro otto giorni presso lo Sportello Unico SUI per sottoscrivere il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Continuità del rapporto domestico iniziato all’estero e proseguito in Italia
L’art. 27 c. 1 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 stabilisce che al di fuori degli ingressi per lavoro (per quote flussi) è possibile il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato di collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico.
Secondo il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con sentenza sez. II, 29 luglio 2019 n. 991 si è specificato che :
- la norma attribuisce rilievo decisivo alla continuità del rapporto di lavoro e non all’identità formale delle parti del contratto;
- sussiste continuità del rapporto di lavoro anche nel caso in cui il rapporto all’estero sorga con il marito e sia continuato in Italia dalla moglie, rientrata prima del marito per ragioni di maternità.
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Sintesi a cura dello Studio
avvocato immigrazione
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