Badanti comunitarie UE ed extracomunitarie, quante ore spettano di riposo
L’ordinamento italiano riconosce, come giusto che sia, le badanti straniere come lavoratrici vere e proprie.
Ragion per cui hanno obblighi nei confronti del datore e al contempo possono far valere i propri diritti.
Almeno stando a quello che stabilisce il contratto nazionale di categoria. Un contratto che include il diretto ad una retribuzione minima, il diritto alle ferie, il dietro alla tredicesima mensilità e così via.
Più in particolare, quello che interessa in tal sede è l’aspetto concernente il riposo giornaliero pari a circa 11 ore consecutive. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, in una sentenza del 2018.
La posizione della Cassazione
La Corte di Cassazione si è occupata della questione attraverso una situazione concreta. Essa infatti ha esaminato il Caso di una ONLUS di Lecco che offre personale di assistenza agli anziani.
Stando all’associazione, le ore di riposo giornaliero non per forza le ore di riposo vanno godute in modo consecutivo, ma possono essere anche spezzettate nel tempo.
I giudici di merito hanno per questo motivo dato torto alla ONLUS, ricordando tra le altre cose che chiunque non rispetti il vincolo della consecutività delle ore di riposo può esser accusato di sfruttamento della manodopera e costretto a pagare una multa, stando anche al contenuto del contratto collettivo.
La consecutività delle ore di riposo per le badanti
Come stabilito dunque, nell’arco di una giornata, chi si occupa di assistenza ha diritto ad un riposo quotidiano di almeno 11 ore.
Sempre secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, siamo davanti ad un lavoro dipendente come gli altro, per cui i dettami di legge vanno applicati anche alla categoria.
Più precisamente per le badanti deve cioè valere il contenuto della direttiva europea sull’orario di lavoro e che stabilisce per chiunque lavori in subordinazione il diritto a fruire in modo consecutivo di 11 ore di riposo minimo giornaliero.
Tale lasso di tempo fa eccezione solo in quei casi in cui il lavoro viene (secondo contratto) spezzettato nell’arco della giornata o in tutte quelle situazioni in cui il lavoratore, anche se a riposo, ha l’obbligo di reperibilità.
Badanti e riposo settimanale: il contenuto del contratto CCNL nazionale
Secondo il contenuto del contratto nazionale, una badante può essere assunta per un massimo di 54 ore settimanali.
In alternativa può avere anche un contratto per 40 ore la settimana, ammesso che non sia convivente.
Sempre ai sensi del contratto, la retribuzione si basa su una tariffa base che non può essere più bassa dei 4,54 euro all’ora.
Il tutto senza dimenticare che ogni badante ha diritto ad un riposo giornaliero consecutivo di 11 ore, mentre il riposo settimanale complessivo deve essere di 36 ore.
Di queste ultime, 24 ore devono coincidere con la domenica. Questo vuol dire che non c’è scusa che tenga: la domenica la badante non lavora.
Le ferie: come funziona per le badanti?
Non solo alle badanti spettano delle ore di riposo, ma anche le ferie, come tutti i lavoratori. Sui generis, esse si concedono nel periodo intercorrente tra giugno e settembre, alias durante le vacanze estive.
Ogni assistente agli anziani, come ogni altro lavoratore subordinato, matura 26 giorni di ferie per ogni anno che lavora.
Dal momento che si maturano nell’immediato, alle ferie hanno diritto anche per frazione di anno.
Il che vuol dire che la badante può far valere il proprio diritto anche se ha lavorato, ad esempio, solo sei mesi, calcolando due giorni al mese.
Durante il periodo delle ferie il lavoratore di assistenza agli anziani avrà accesso non solo alla retribuzione ma anche i contributi previdenziali.
Stesso discorso vale anche in caso di assenza per malattia. Le badanti, infine, prendono, a pieno merito anche la tredicesima mensilità.
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