CCNL Badanti, quante ore spettano di permessi retribuiti
Permessi colf e badanti: le novità
Quando si parla di lavoro domestico la possibilità di chiedere permessi (ovvero assenza dal lavoro) è inferiore rispetto a coloro che hanno un contratto tradizionale di lavoro subordinato ordinario.
In passato, con il CCNL per il lavoro domestico (quello del 2013) il sindacato aveva riconosciuto dei permessi per visite mediche, per formazione professionale, per studio, etc. Oggi invece, con il nuovo Ccnl, sono stati introdotti nuovi permessi per colf e badanti da ottobre 2020 e ampliati alcuni di quelli già previsti in precedenza.
Nuovi permessi : rinnovo del permesso di soggiorno e ricongiungimento familiare
Molti dei permessi antecedentemente previsti sono rimasti in vigore (si pensi ad esempio al permesso per lutto, per studio, per visite mediche documentate). Altri invece sono stati mentre altri sono stati modificati:
A partire dallo scorso 1° ottobre si possono richiedere permessi retribuiti anche per tutto ciò che concerne la burocrazia per il rinnovo del permesso di soggiorno o per il ricongiungimento familiare.
In fondo si sa che quasi tutte le colf e le badanti sono straniere, per cui ogni tanto hanno bisogno di portare a termine disbrighi burocratici per la loro cittadinanza. Le parti che hanno approvato il contenuto del Ccnl hanno voluto mettere al primo posto queste necessità.
Il testo del CCNL: ecco le novità del suo contenuto
Nel testo del nuovo articolo 19 si legge non a caso che: “I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro.
I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate: lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 14, comma 2; lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue. Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato”.
Volendo c’è poi una seconda modifica ovvero quella che ha riscritto il quarto comma dell’articolo relativo ai Permessi. In questo caso si riconoscono al lavoratori i diritti di richiedere permessi e congedi qualora nascesse un figlio.
In pratica vige il contenuto della attuale legge 160/2019, (legge di bilancio 2020), secondo la quale si prevede un totale di 7 giorni di congedo obbligatorio per il lavoratore che diventa papà e un ulteriore giorno aggiuntivo di congedo facoltativo, in alternativa ad un giorno di congedo di maternità non fruito dalla madre.
Anche la parte che concerne i Permessi per formazione professionale sono oggi riconosciuti. E infatti viene prevista la fruizione, (nella misura massima di 40 ore annue), già dopo soli 6 mesi di servizio (purchè il contratto sia a tempo pieno e in particolare sia a tempo indeterminato). Nel precedente Ccnl, invece, la fruizione di tali permessi era prevista solo dopo 12 mesi di anzianità.
Il congedo per donne vittime di violenza di genere: attenzione ai casi di sensibilità sociale
Una specifica attenzione va anche per le collaboratrici che hanno subito violenza. Coloro che fanno purtroppo parte di percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, hanno in totale ben 3 mesi di permesso retribuito riconosciuti.
Per la richiesta di congedo bisogna presentare domanda all’Inps e informare il proprio datore domestico con un preavviso di almeno 7 giorni. Il periodo di congedo, che viene retribuito direttamente dall’Inps, riconosce anche la fruizione di ferie, tfr e 13esima.
Tale periodo di permesso può essere anche suddiviso e goduto nell’arco temporale di 3 anni, su base oraria o su base giornaliera. Qualora si dovesse frazionare su base oraria la collaboratrice si può assentare al massimo per metà delle ore di lavoro giornaliere medie.
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