Busta paga per le badanti straniere

La busta paga per i colf e domestici

I lavoratori domestici come badanti e colf sono oggi riconosciuti dall’ordinamento italiano come lavoratori a tutti gli effetti.

Ragion per cui la loro posizione dovrebbe essere regolamentata attraverso la stipula di un contratto di lavoro, a norma di legge.

Il contratto collettivo dei lavoratori domestici prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di compilare e far firmare la busta paga.

Quest’ultima va redatta in originale e copia e va firmata dalla lavoratrice (dopo essere attentamente visionata).

Al suo interno devono esserci tutti gli elementi che concernono il lavoro prestato, oltre a dover inserire in chiaro dati anagrafici e dati contributivi.

Pertanto in busta paga, il diretto interessato troverà non solo la retribuzione minima, ma anche il compenso relativo a festivi e straordinari, gli eventuali scatti di anzianità ed anche il potenziale compenso sostitutivo (che di solito corrisponde a vitto e alloggio).

L’articolo di legge che disciplina contenuto e forma della busta paga per colf e domestici è l’art.33 CCNL dei lavoratori domestici.

Busta paga: cosa prevede l’articolo 33 del CCNL

Ai sensi di legge, il datore di lavoro ha l’obbligo di accompagnare la retribuzione dei propri dipendenti con un prospetto paga.

Quest’ultimo fino a poco tempo fa non era un obbligo nei riguardi di questa categoria lavorativa.

Tuttavia con l’entrata in vigore dell’art. 33 del CCNL lavoratori domestici la figura di lavoro in oggetto ha cambiato radicalmente la sua portata.

Busta paga per le badanti straniere

Ragion per cui al momento della paga, e si badi bene di non presentarla né prima né dopo il versamento dello stipendio, il datore ha l’obbligo di presentare al suo domestico un cedolino paga dettagliato.

La duplice copia è prevista affinché resti una traccia al datore e una al lavoratore (quella che va alla badante straniera viene firmata dal datore di lavoro).

Nel cedolino di paga dovrebbero essere esplicitamente indicate le ore lavorative esperite dal domestico nell’arco del mese, comprese le possibili festività usate o ferie del mese, ed anche quelle maturate e non utilizzate.

Circa la retribuzione base del contratto essa va riportata in busta paga, sia che gli accordi prevedano una tariffa oraria, sia che si tratti di paga mensile.

Busta paga domestici, una cautela reciproca

Tutte queste doverose precisazioni sono necessarie in virtù del fatto che nonostante si tratti di un obbligo in capo al datore di lavoro, la busta paga non sempre viene corrisposta al dipendente.

Diciamo anche che questa mancanza di solito esiste per l’accordo e conseguente rapporto di fiducia sorto tra le parti all’atto del contratto.

Tuttavia il cedolino paga, oltre che essere un dovere del datore e un diritto del domestico, serve anche a cautelare reciprocamente le parti.

Ambedue infatti possono trarre vantaggio dalla sua presenza: il datore di lavoro potrà difendersi bene in caso di eventuale denuncia per mancato o parziale pagamento; viceversa il lavoratore potrà tutelarsi da possibili richieste poco consone alla sua mansione spesso avanzate dai datori di lavoro.

A ben dire quindi, il cedolino mensile – che può tranquillamente essere stilato su carta semplice (non per forza su modulo per ricevute) – permette una tutela da possibili vertenze lavorative.

L’articolo del contratto collettivo dei domestici

Di seguito il testo dell’art.33 CCNL domestici “Retribuzione e prospetto paga”:

1. Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.

2. La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:

a) retribuzione minima contrattuale di cui all’art. 34, comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominato indennità di funzione;

b) eventuali scatti di anzianità di cui all’art. 36;

c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;

d) eventuale superminimo.

3. Nel prospetto paga dovrà risultare se l’eventuale trattamento retributivo di cui alla lettera d) del comma 2 sia una condizione di miglior favore ‘ad personam’ non assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre alle voci di cui al comma 2, i compensi per le ore straordinarie prestate e per festività nonché le trattenute per oneri previdenziali.

4. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno. l’attestazione deve essere rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in occasione della cessazione del rapporto di lavoro”.

    avvocato imperia
    avvocato per cittadinanza italianapratiche per stranieri

    Good afternoon,
    a friend of mine is in Italy with a tourist visa issued by the italian embassy in Ucraina due the fact that her mom is in hospital in bad conditions.
    It is not the fist time she got a tourist visa (for visit), but this time she got for her mom conditions.
    The mother is living in italy for over years now, and at the moment she is invalid with an estimation up to day equal at 100%, she has a regular permit visa to renew every to years (from what i understood, since it is not easy to know for her situation and she is also getting a pension for invalidity by the italian governament.

    I would like to know if there is a way for the daughter to get a working permit and how to get, to assist her mom, that in case she may apply to have an accompany increase on her pension (as for italian low if she could apply, so in this case she could assist her mom and stay in Italy.
    Looking forward to hear from you in the hope of your response , I thanks you for your attention.
    Best regard

    Buon pomeriggio.
    Ho un amica in Italia con permesso turistico rilasciato dal consolato ucraino per via della salute della mamma che si trova in ospedale per una grave malattia.
    la madre è invalida e credo le sia stato dato un punteggio di invalidità per ora pari al 100%.
    La mamma è in Italia da anni con un permesso regolare che credo rinnovi ogni 2 anni, non so che tipo di visto sia, visto le condizione della madre ,che oltretutto percepisce una pensione di invalidità in Italia.
    Vorrei sapere se fosse possibile per la figlia avere un permesso di soggiorno per fare da badante alla madre, che in caso potrebbe forse pure fare domanda per un accompagnamento, essendo invalida in modo grave e come ottenere questo permesso.
    Ringrazio per la vostra cortese attenzione rimanendo nella speranza di una vostra risposta, porgo i miei
    distinti saluti.

    Buongiorno, da settimane stiamo cercando di capire come possiamo assumere una badante georgiana per mia madre che vive a N. Purtoppo le vacanze estive ci hanno molto ostacolato per la chiusura di molti uffici, e a complicare tutto la nostra ignoranza sulle leggi a proposito dell’assunzione di extracomunitari.

    La persona a cui ci riferiamo è venuta in Italia per turismo e il suo permesso scade a metà settembre, ma avendola conosciuta e soprattutto visto che mia madre le si è affezionata le abbiamo proposto di aiutare mia madre e accudirla.

    Vorrei saper se abbiamo la possibilità di farle avere un permesso di soggiorno per poterla assumere.

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    Portale Immigrazione
    Redazione di portale immigrazione e permesso di soggiorno

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