Centri di permanenza per il rimpatrio e la nuova convalida di trattenimento

Rimpatri: la Commissione Europea propone un regolamento comune per procedure più rapide e uniformi

L’Unione Europea si avvia verso una riforma radicale delle norme sui rimpatri. La Commissione Europea ha presentato una proposta di regolamento che punta a rendere le procedure di espulsione più rapide, semplici ed efficaci in tutti gli Stati membri.

L’obiettivo è superare l’attuale frammentazione normativa e garantire una gestione uniforme del fenomeno migratorio, nel quadro del Patto sulla migrazione e l’asilo che entrerà in vigore nel 2026.

La proposta abroga la direttiva del 2008 e introduce disposizioni vincolanti per i Paesi dell’UE, rafforzando i meccanismi di cooperazione tra Stati e con i Paesi terzi.

Un sistema unico per i rimpatri nell’UE

Attualmente, ogni Stato membro disciplina autonomamente le espulsioni, con il risultato di 27 sistemi diversi e spesso inefficaci. La proposta della Commissione mira a creare un sistema unico europeo, basato su un regolamento direttamente applicabile, che includa procedure comuni per l’emissione delle decisioni di rimpatrio e un “ordine di rimpatrio europeo” riconosciuto automaticamente da tutti gli Stati membri.

Questa misura punta a eliminare le difficoltà burocratiche che oggi impediscono il riconoscimento reciproco delle decisioni di espulsione.

Ad esempio, un cittadino straniero che riceve un ordine di rimpatrio in Italia e fugge in Francia potrebbe essere espulso direttamente sulla base del provvedimento italiano, senza la necessità di avviare una nuova procedura amministrativa.

Il regolamento prevede un periodo transitorio: entro il 1° luglio 2027, la Commissione valuterà il livello di attuazione da parte degli Stati membri e, se necessario, adotterà una decisione per rendere obbligatorio il riconoscimento reciproco.

Rimpatrio forzato e incentivi per il rimpatrio volontario

Un elemento centrale della proposta è la distinzione tra rimpatrio volontario e rimpatrio forzato. Il nuovo regolamento prevede che il rimpatrio forzato diventi obbligatorio nei casi in cui il migrante non collabori con le autorità, tenti di eludere il provvedimento spostandosi in un altro Stato membro, non lasci l’UE entro il termine previsto o rappresenti un pericolo per la sicurezza pubblica.

Allo stesso tempo, la Commissione incoraggia il rimpatrio volontario, offrendo incentivi e misure di sostegno per chi sceglie di lasciare spontaneamente il territorio europeo. Le nuove disposizioni rafforzano anche gli obblighi di cooperazione per i migranti in procedura di rimpatrio, prevedendo conseguenze specifiche in caso di mancata collaborazione, come la riduzione o il rifiuto delle indennità e il sequestro dei documenti di viaggio.

Detenzione prolungata e misure contro il rischio di fuga

Uno degli aspetti più controversi della proposta riguarda l’inasprimento delle misure per contrastare il rischio di fuga.

La normativa introduce nuovi strumenti per localizzare e monitorare i soggetti destinatari di un ordine di rimpatrio, come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, il versamento di una garanzia finanziaria o la residenza in un luogo designato.

In caso di rischio concreto di fuga, gli Stati membri potranno disporre la detenzione amministrativa fino a 24 mesi, rispetto agli attuali 18 mesi previsti dalla direttiva del 2008. Inoltre, viene eliminata l’automatica sospensione degli ordini di rimpatrio in caso di ricorso, salvo che non emergano elementi specifici legati al principio di non respingimento.

Espulsioni accelerate per motivi di sicurezza

Il regolamento prevede una procedura accelerata per il rimpatrio dei soggetti considerati pericolosi per la sicurezza pubblica.

Gli Stati membri dovranno effettuare verifiche tempestive sui migranti che potrebbero rappresentare una minaccia e, in caso di esito positivo, applicare misure restrittive più severe, tra cui il rimpatrio forzato immediato, il divieto di reingresso di lunga durata e la detenzione prolungata oltre il limite ordinario di 24 mesi su ordine di un giudice.

Queste disposizioni mirano a garantire che i rimpatriati classificati come “a rischio” non possano beneficiare delle stesse garanzie previste per gli altri soggetti in procedura di espulsione.

Riammissione e accordi con Paesi terzi

Uno dei principali ostacoli ai rimpatri è la mancanza di cooperazione da parte dei Paesi d’origine. Per colmare questa lacuna, la proposta introduce una procedura comune che vincola gli Stati membri a garantire che ogni decisione di rimpatrio sia seguita da una richiesta sistematica di riammissione.

Inoltre, il regolamento autorizza il trasferimento di dati personali ai Paesi terzi per agevolare il riconoscimento e l’accettazione dei migranti espulsi.

Un ulteriore elemento di novità è la creazione degli hub di rimpatrio: si tratta di strutture situate in Paesi terzi con i quali l’UE ha stipulato accordi specifici per il trattenimento e la gestione dei migranti in attesa di rimpatrio.

Tuttavia, l’attuazione di questi accordi dovrà rispettare gli standard internazionali sui diritti umani, compreso il principio di non respingimento, e sarà soggetta a monitoraggio. I minori non accompagnati e le famiglie con bambini sono esplicitamente esclusi da queste misure.

Parlamento e Consiglio UE  al centro del dibattito

Spetta ora al Parlamento Europeo e al Consiglio dell’UE valutare e approvare la proposta della Commissione. Il regolamento, se adottato, segnerà una svolta nel sistema di rimpatri, introducendo regole vincolanti e meccanismi di cooperazione rafforzati tra gli Stati membri. L’iter legislativo si preannuncia complesso: se da un lato vi è la necessità di una gestione più efficace delle espulsioni per garantire la sostenibilità del nuovo sistema europeo di asilo, dall’altro emergono criticità legate al rispetto dei diritti fondamentali e al rischio di restrizioni eccessive.

La proposta si inserisce in un contesto di crescente pressione politica sull’UE per ridurre il numero di migranti irregolari sul territorio europeo. Resta da vedere se le nuove norme riusciranno a bilanciare l’esigenza di efficienza con la tutela delle garanzie giuridiche, o se daranno luogo a nuovi contrasti tra gli Stati membri e le istituzioni europee.

DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. 124 in materia di CPR e di trattenimento degli stranieri

L’emergenza sbarchi in corso a Lampedusa sta spingendo il governo Meloni ad adottare provvedimenti per gestire i flussi migratori.

Tra le misure principali arrivate in Consiglio dei Ministri c’è soprattutto la realizzazione di nuovi Cpr, sigla che sta a indicare i Centri di permanenza per i rimpatri. Inoltre l’esecutivo intende modificare il termine di trattenimento di chi entra illegalmente in Italia, innalzandolo a 18 mesi: si tratta del limite massimo consentito dalle attuali normative europee.

Nell’introdurre queste novità in Consiglio dei Ministri la premier Giorgia Meloni ha voluto ringraziare tutto il governo per il lavoro svolto con l’obiettivo di trovare soluzioni che rispondano concretamente all’emergenza.

Venendo nel dettaglio alle novità introdotte dal governo, la più importante è proprio quella che innalza il termine di trattenimento nei Cpr per coloro che entrano illegalmente nel nostro Paese. Il limite viene portato a 6 mesi prorogabili per altri 12 mesi, per un totale di 18 mesi.

Nuovo articolo 14 Testo Unico Immigrazione comma 5. La convalida di trattenimento nei CPR

«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l’accertamento dell’identita’ e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, puo’ prorogare il termine di ulteriori tre mesi.

Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

Il termine complessivo di sei mesi puo’ essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento sia durata piu’ a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi.

Lo straniero che sia gia’ stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi può essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull’identita’ e sulla nazionalita’ dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita’ diplomatiche.

Ai soli fini dell’identificazione, l’autorita’ giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il piu’ vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento”

Verranno quindi realizzati nuovi Centri di permanenza per i rimpatri: il compito toccherà al Ministero della Difesa e al Genio Civile, che dovranno individuare aree a bassissima densità abitativa e facilmente controllabili.

La stessa Meloni ha sottolineato in Consiglio dei Ministri che in questo modo non si andrà a creare ulteriore disagio nelle città italiane.

Minori stranieri non accompagnati, in arrivo la stretta

In più, la presidente del Consiglio ha anche anticipato il decreto che arriverà in CdM la prossima settimana e che tratterà di immigrazione e sicurezza, in particolare della questione riguardante i minori non accompagnati. Le norme che inserirà il governo prevederanno dei canali differenziati per donne, bambini e under 14, ai quali “sarà garantita ogni tutela”.

Infine, d’accordo con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’Italia convocherà gli ambasciatori dei Paesi che registrano le percentuali più alte nelle nazionalità dichiarate al momento dello sbarco: l’obiettivo dell’Esecutivo è quello di chiedere la collaborazione di questi Paesi per un rimpatrio immediato degli irregolari.

Il Partito Democratico, dal canto suo, lancia una controproposta che si basa essenzialmente su sette punti. Per il PD, che ritiene la politica della destra italiana sull’immigrazione “un fallimento”, è pertanto opportuno puntare sulla riforma del trattato di Dublino e sulla messa in atto di una Mare nostrum europee.

Inoltre il Partito Democratico ritiene essenziale rafforzare la cooperazione internazionale e stabilire accordi con Paesi terzi con la garanzia del rispetto dei diritti.

La nuova convalida di trattenimento

DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. 124 Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche’ in materia di immigrazione. (GU Serie Generale n.219 del 19-09-2023) Entrata in vigore del provvedimento 20/09/2023

L’articolo 14 del Testo Unico immigrazione

Capo V
Disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio

Articolo 20

Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di trattenimento degli stranieri

  1. All’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
    «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l’accertamento dell’identita’ e della nazionalita’ ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta’, il giudice, su richiesta del questore, puo’ prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi puo’ essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento sia durata piu’ a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che sia gia’ stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi puo’ essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull’identita’ e sulla nazionalita’ dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita’ diplomatiche. Ai soli fini dell’identificazione, l’autorita’ giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il piu’ vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento».

Articolo 21

Progettazione e realizzazione delle strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio

  1. All’articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola: «difesa» sono inserite le seguenti: «e sicurezza» e dopo la lettera s) e’ inserita la seguente: «s-bis) le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
    ;»; b) dopo il comma 1-bis) e’ inserito il seguente: «1-ter) Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, il Ministero della difesa e’ autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui all’articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».
  1. omissis
  2. Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del Genio militare, l’impiego delle Forze armate e avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A., e’ incaricato della progettazione e della realizzazione delle strutture individuate dal piano, dislocate sul territorio nazionale. Tali opere sono dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale.
  3. omissis

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