Cessione di fabbricato ad extracomunitari

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Affittare ad un immigrato? Serve la cessione di fabbricato

Tra i documenti da presentare in caso di affitto di una casa ad un cittadino extracomunitario c’è anche la registrazione della cessione di fabbricato da portare in Questura

Dare un appartamento in affitto ad un cittadino straniero comporta le stesse regole che valgono per un italiano, a cominciare dalla regolare registrazione del contratto.

Ma in più per il locatario c’è l’obbligo di presentare in Questura la comunicazione di cessione di fabbricato, anche se non tutti lo sanno o fingono di non saperlo.

Infatti in base al decreto legge 79/2012, convertito poi dalla legge 131 sempre dello stesso anno, è stato stabilito ufficialmente che la registrazione obbligatoria dei contratti di affitto presso l’Agenzia delle Entrate include anche l’obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato.

Una norma che vale per la registrazione dei contratti di compravendita perché automaticamente registrando il contratto si comunica di fatto la cessione di fabbricato.

Una norma però che vale soltanto se l’inquilino è cittadino italiano o di altri Paesi dell’Unione Europea, quale che sia la sua provenienza originaria.

Se invece si tratta di un cittadino extracomunitario (anche qui indipendentemente dal suo Paese d’origine), rimane, l’obbligo di registrare anche la cessione di fabbricato con una comunicazione a parte alla Questura, perché questa è prevista dal Testo Unico sull’immigrazione.

Come recita infatti l’ articolo 7 del Decreto Legislativo 286/1998 “chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e’ tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza”.

Ecco quindi che la comunicazione va presentata in Questura o in Commissariato e nella documentazione a carico del locatario dovranno essere indicati i dati del proprietario di casa e dell’inquilino. Inoltre bisogna anche presentare, come specifica la Polizia di Stato sul suo sito internet ufficiale, “il contratto registrato all’Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi”.

Ma cosa succede in caso di mancata oppure errata comunicazione da parte del padrone di casa?

Per chi non la presenta è prevista una multa che può andare da un minimo di 160 ad un massimo di 1100 euro.

cessione fabbricato
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E non è tutto, perché la cessione di fabbricato tornerà anche utile all’immigrato per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Inoltre, tra le righe della norma, si percepisce il fatto che con la denuncia obbligatoria di cessione di fabbricato si disincentiva la pratica degli affitti in nero che, non solo nel caso degli immigrati, è ancora un male tipico in molte città italiane.

L’obbligo di comunicazione della cessione

Parlando di cessione di fabbricato è possibile affermare con certezza che ad oggi rappresenti un obbligo da parte di tutti coloro che cedano una loro proprietà o godimento o qualora consentano a qualunque altro titolo l’esclusivo uso sia di un immobile sia di una parte dello stesso.

Detta comunicazione che deve essere fatta all’apposita autorità di Pubblica Sicurezza, ed è prevista dall’art. 12 del Decreto legge 59/78 che è stato successivamente convertito in legge nello stesso anno prendendo il nome di Legge 18 maggio 1978, n. 191.

Alla luce di questo si può affermare che detto obbligo di comunicazione della cessione di fabbrico non è stato abrogato, ma risulta essere stato “assorbito” da un altro adempimento, ovvero la registrazione del contratto di vendita ma anche di locazione.

Detta legge infatti lascia del tutto intatto l’obbligo di comunicazione solo nel caso in cui si verifichi la concessione od il godimento del fabbricato in questione o di una parte dello stesso tramite un contratto sia che esso sia in forma scritta sia che esso avvenga in forma verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, per cui è possibile effettuare una forma di comunicazione per via telematica che è stabilita tramite un apposito decreto.

Prendendo in esame il caso in cui si tratti di cittadini stranieri, ovvero di cittadini extracomunitari, l’obbligo di comunicazione è confermato come stabilito dall’articolo 7 del T.U. 286/98 che riguarda la disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero, termine ultimo per cui si intende nella stessa normativa qualsiasi cittadino extracomunitario.

Alla luce di quanto detto sopra sarà obbligo del proprietario dell’immobile in questione quello di presentarsi all’autorità di Pubblica Sicurezza di competenza sia che si tratti di Questura o di Commissariato, o qualora gli stessi non fossero per svariati motivi presenti, direttamente al Comune e dichiarare la presenza dello straniero stesso presentando l’apposito contratto che deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate con in allegato i documenti di entrambi.

Per ulteriori informazioni in merito a quanto detto sopra è possibile consultare l’articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n° 79 sulla base del quale è stata emanata una circolare esplicativa.

Vuoi saperne di più..

    avvocato lavoro, studio legale
    avvocato per extracomunitari– avvocati immigrazione

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    2 Comments on "Cessione di fabbricato ad extracomunitari"

    1. prendere in affitto cittadinanza iure sanguinis visto turistico | 28 Agosto 2017 at 9:44 am |

      Avrei una domanda da farvi:
      Se il cittadino extracomunitario è in Italia per fare domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis può prendere regolarmente in affitto un immobile anche se in possesso di un visto turistico di soli 3 mesi?
      La ringrazio per la cortese attenzione

    2. LA cessione di fabbricato va fatta solo per periodi superiori ai 30 giorni ?
      Per tutti o per gli extracomunitari va fatta anche per un solo giorno di affitto?
      La questura richiede il contratto, ma se ho un affitto Aribnb (cioè alloggio / camere per brevi periodi) come faccio?

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