La coesione familiare, scopriamo di cosa si tratta
Per ottenere il ricongiungimento con i propri familiari, uno Straniero regolare in Italia e titolare di permesso di soggiorno (sia normale che di lungo periodo UE) può avvalersi della cosidetta “coesione familiare“, che è definibile come il ricongiungimento familiare effettuato sul territorio italiano senza passare dalla richiesta del nulla osta in Prefettura.
Come abbiamo visto in altri articoli, l’articolo 29 del Testo Unico Immigrazione prescrive la necessità del nulla osta all’ingresso per i familiari residenti all’estero (genitori, moglie e figli minori) del cittadino extracomunitario al SUI della Prefettura di residenza.
In questo caso invece ci troviamo davanti al caso che il familiare si trova già in Italia.
Requisiti della coesione
Troviamo la disciplina di questo permesso di soggiorno familiare nell’articolo 30 comma 1 lettera c) del testo unico immigrazione. Vediamo insieme i requisiti.
“al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia“
Familiare di cittadino italiano
Il ricongiungimento con il familiare di cittadino italiano è già coperto dall’articolo 19 della legge d’immigrazione che dispone il divieto di espulsione per gli “stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o il coniuge, di nazionalità italiana“.
Familiare di cittadino comunitario
I familiari extracomunitari di cittadino comunitario (articoli 2 e 3 del d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30) che accompagnano o raggiungono in Italia il cittadino dell’Unione, hanno il pieno diritto di entrare nel territorio nazionale italiano.
Familiare di straniero extracomunitario
Il familiare di cittadino extracomunitario(coniuge, figlio minore, coniugi a carico, figlio invalido) da ricongiungere deve essere già regolarmente soggiornante sul territorio nazionale per altro titolo.
Il familiare ad esempio potrebbe già possedere il permesso ex articolo 19 per motivi di gravidanza o cure mediche. Alcune Questure considerano valida per la conversione anche il possesso del visto turistico e la correlativa dichiarazione di presenza.
Inoltre dovranno essere presenti gli altri requisiti previsti per gli ordinari ricongiungimenti familiari ex articolo 29 :
Alloggio idoneo ;
Reddito sufficiente non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare convivente ;
Certificato del rapporto familiare (nascita o matrimonio) tradotto e legalizzato o apostillato
“In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari“.
Una volta soddisfatti tutti i requisiti sopra menzionati si potrà procedere alla conversione direttamente allo Sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura senza necessità di compilare il kit postale.
“La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.
La richiesta di conversione dovrà essere presentata a pena di decadenza entro un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno del familiare da ricongiungere.
Ad esempio se alla moglie è stato rilasciato un permesso di soggiorno per gravidanza scaduto il 31 dicembre 2018, avrà tempo fino al successivo 31 dicembre 2019 per avvalersi della conversione.
permesso di soggiorno coesione familiare
Regole per i rifugiati
“Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare”
Agevolazione non da poco riguarda i rifugiati, in quanto la conversione può essere fatta con familiare privo di permesso di soggiorno.
Facilitazione che si aggiunge a quella secondo cui i rifugiati non necessitano di alloggio idoneo e del reddito (articolo 29 bis tu immigrazione)
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