Come ottenere un visto turistico per l’Italia

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Il visto turistico: come si ottiene e che utilizzi ha?

Il visto turistico per l’Italia consiste in un permesso che permette ad uno straniero di accedere al territorio nazionale per soggiorni di durata breve, fino a 90 giorni.

Il visto turistico per l’Italia consente non solo all’accesso in Italia, ma anche ad ogni altro territorio all’interno dello spazio Schengen, per cui il cittadino straniero che lo ottiene può viaggiare, per motivi turistici, anche in altri Paesi europei.

Ma come si chiede ed ottiene il visto turistico?

Per chiedere il visto turistico per l’Italia lo straniero deve presentare la richiesta al Consolato (nell’apposito Ufficio Visti) oppure all’Ambasciata dell’Italia che si trova nella sua nazione di appartenenza.

Dovrò anche fornire specifiche informazioni rispetto al visto, documenti e dati richiesti. Le procedure per chiedere il visto turistico e i documenti richiesti possono variare a seconda del Paese di provenienza e della presenza o meno di accordi specifici con l’Italia.

La polizza fideiussoria è una garanzia indispensabile per ottenere il visto quando il cittadino straniero ottiene l’appuntamento presso il Consolato Italiano nel suo paese di origine.

Vi sono anche alcuni Paesi i cui cittadini non hanno bisogno di un visto turistico per l’Italia: senz’altro sono tutti i Paesi dell’UE, ma anche i cittadini di San Marino, Svizzera e Vaticano (o anche Albania, Ucraina), nonché gli stranieri che, residenti già in un altro Paese dello spazio Schengen, abbiano permesso di soggiorno di un altro paese UE e quindi non abbiano bisogno di un ulteriore titolo (ad esempio si trovano nello spazio UE per motivi di studio, lavoro o tirocinio).

Infine, altri Paesi extra-comunitari sono esentati dalla richiesta del visto turistico. Si ricorda però che per soggiorni oltre i 90 giorni, il visto è sempre richiesto.

Una volta richiesto, il visto turistico viene accordato (oppure rifiutato) entro il termine di 90 giorni da quando la domanda è stata presentata.

In caso di rifiuto, esso viene motivato e va comunicato allo straniero in una lingua comprensibile per lo stesso.

Cosa fare dopo l’accesso in Italia?

Lo straniero che ha ottenuto il visto turistico non deve svolgere altre formalità dopo l’ingresso in Italia, tranne la dichiarazione di presenza che va effettuata entro 8 giorni dall’accesso in Italia se sono cittadini di Paesi Schengen (in genere viene effettuata dalle strutture alberghiere presso le quali i soggetti sono ospiti, oppure va fatta sottoscrivendo un apposito modulo).

Per i cittadini di Paesi extra Schengen la dichiarazione di presenza è assolta nel momento in cui questi soggetti si presentano alla frontiera e ricevono l’apposito timbro nelle Questure territorialmente competenti.

Per chi alloggia in alberghi è sufficiente copia della dichiarazione resa all’albergatore e sottoscritta dallo straniero.

Ricorso contro il rifiuto del visto turistico

Se il cittadino straniero aveva i requisiti per ottenere il visto turistico e gli è stato negato, ha diritto a fare ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni da quando gli è giunta la comunicazione ufficiale del diniego del permesso.

Il riesame del provvedimento, in via urgente, può essere richiesto al TAR anche in via cautelare, se ve ne sono i presupposti.

Chi non ha diritto al visto turistico

Il visto turistico per l’Italia, ai sensi della normativa nazionale, può essere rifiutato ai seguenti soggetti:
• ai soggetti stranieri che erano già stati espulsi da uno dei Paesi UE o dall’Italia;
• ai soggetti che sono stati destinatari di condanna o patteggiamento, per reati relativi allo sfruttamento della prostituzione, alla libertà sessuale, agli stupefacenti, all’immigrazione clandestina, allo sfruttamento di minori o ad altre fattispecie di reato indicate all’art. 380 commi 1 e 2 del codice di procedura penale italiano;
• agli stranieri che son considerati pericolosi per l’ordine pubblico italiano o di altri Paesi dell’UE.

Modulo richiesta visto turistico Italia

Si può usare il visto turistico per lavorare in Italia?

Una domanda molto comune è se si possa lavorare in Italia, semplicemente con un visto turistico. La risposta è no, non è concesso svolgere nessun tipo di attività lavorativa in Italia sulla base del solo visto turistico.

Non solo, non è neppure possibile convertire il visto turistico per l’Italia in un permesso di lavoro, né prorogarlo a questo scopo. Alla fine del visto turistico, lo straniero deve rientrare nel Paese d’origine o rischia l’espulsione.

Anche laddove allo straniero dovesse essere proposta una offerta di lavoro, questi deve rientrare nel suo Paese alla scadenza del visto turistico e quindi richiedere l’accesso, attraverso i canali preposti e nell’ambito dei flussi organizzati ogni anno, per poter accedere con un permesso di lavoro.

Esiste solo una eccezione che consente di stare in Italia oltre la scadenza del visto turistico, ovvero se ci sono i requisiti per il ricongiungimento familiare o se sussistono gravi motivi per i quali lo straniero non può fare ritorno nel suo Paese.

Sintesi a cura dello Studio legale

avvocato imperia sanremo, studio legale avv Angelo Massaro

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