Come rientrare in Italia dopo l’espulsione

Come rientrare in Italia dopo l’espulsione: la guida completa

Quali sono le motivazioni che possono comportare l’espulsione dallo stato italiano? E quali possibilità ha lo straniero di essere reintrodotto nel nostro Paese? Leggi la nostra guida per scoprire tutto ciò che c’è da sapere.

Le 3 tipologie di espulsione

Fondamentalmente in Italia vi sono 3 tipologie di espulsione:

  •  Espulsione amministrativa data dal Ministero dell’Interno: prevista per coloro che costituiscono un pericolo alla sicurezza dello Stato o per l’ordine pubblico. La misura è rivolta anche ai soggetti non residente nel territorio dello stato sebbene titolari del permesso o della carta di soggiorno.
  •  Espulsione amministrativa data dal Prefetto: prevista per diverse circostanze tra cui per chi è entrato clandestinamente nel Paese; per chi è entrato legalmente, ma non ha richiesto un permesso di soggiorno entro 8 giorni dal suo ingresso; per chi ha il permesso scaduto da più di 60 giorni e non ha chiesto il rinnovo; per chi ha il permesso revocato o annullato; per chi non può provare che il suo reddito proviene da fonti lecite. È prevista altresì per chi è sospettato dalla polizia di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.
  • Espulsione a titolo di misura di sicurezza: misura prescritta dal Giudice in aggiunta alla condanna penale per i condannati ai sensi dell’art. 380 del Codice di procedura penale (arresto obbligatorio in flagranza di reato) o dall’art. 381 (arresto facoltativo in flagranza di reato) e contestualmente siano considerati dal Giudice socialmente pericolosi.

La normativa in merito all’espulsione e al divieto di rientro

L’art. 13 del T.U. sull’immigrazione (D.lgs. 286 del 1998) prevede il divieto di reingresso dello straniero che sia stato destinatario di un provvedimento di espulsione.

Questo divieto opera per un periodo da tre anni a cinque anni ma può essere superiori per particolari motivi di pubblica sicurezza o ordine pubblico.

Rientro in Italia dopo espulsione

A questo principio generale sono previste delle deroghe al divieto reingresso in presenza di determinate ipotesi. Abbiamo già trattato in un precedente articolo come cancellare un’espulsione o una segnalazione SIS.

Infatti, in alcuni casi è possibile tornare in Italia prima della scadenza del termine, vediamo di quali ipotesi si tratta.

Come fare ingresso in Italia anche da espulsi

Ingresso a seguito di autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno

Il primo metodo per rientrare nel territorio italiano in seguito ad un provvedimento di espulsione, è attraverso una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno.

Per ottenerla, lo straniero deve inoltrare personalmente la richiesta attraverso la Rappresentanza Diplomatica italiana presente nel suo Paese, motivando l’istanza.

Il termine previsto per la conclusione del procedimento è di 120 giorni ed al termine la Rappresentanza Diplomatica informerà lo straniero degli esiti della richiesta.

Ingresso per motivi di giustizia

Secondo l’art. 17 del T.U. immigrazione, lo straniero parte offesa o  sottoposto a procedimento penale può rientrare in Italia per il tempo necessario per l’esercizio del diritto di difesa, al fine di partecipare al giudizio.

L’autorizzazione viene concessa dal Questore per il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare su richiesta della parte offesa o dell’imputato o del difensore.

Ingresso per ricongiungimento familiare

Nel caso in cui l’espulsione sia stata disposta per ragioni come l’elusione dei controlli di frontiera o per la revoca o l’annullamento del permesso di soggiorno etc, non opera il divieto di reingresso nelle ipotesi di ricongiungimento familiare come previsto dall’articolo 29 del T.U. immigrazione

Per quanto riguarda l’iter, se lo straniero risulta iscritto nel Sistema Informativo Schengen (SIS), la Questura di riferimento per il rilascio del nulla osta, rilascia un parere favorevole provvisorio che viene comunicato allo Sportello Unico.

Lo straniero è invitato a recarsi presso la Rappresentanza Diplomatica competente per legalizzare la documentazione relativa alla consistenza dei rapporti familiari con lo straniero richiedente.

In seguito verrà rilasciato il nulla osta assieme al visto di ingresso.

Ingresso a seguito di autorizzazione del Tribunale dei minori

Infine, l’articolo 31 del T.U. immigrazione prevede che il Tribunale per i minorenni, possa autorizzare l’ingresso o la permanenza di un familiare di un minore per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dello stesso, per un periodo di tempo determinato.

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