Contratto di lavoro stagionale e permesso di soggiorno

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Lavoratori stranieri stagionali, norme più semplici

Entrato in vigore il decreto che recependo una direttiva UE rende più semplice l’assunzione anche a tempo determinato di lavoratori stagionali stranieri nel settore agricolo e turistico-alberghiero

E’ ufficialmente attivo nel nostro Paese il decreto legislativo che attua la “direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali” rendendo quindi più semplice per aziende agricole ma anche ristoranti e alberghi assumere lavoratori stagionali stranieri in arrivo anche direttamente dall’estero.

Nulla osta pluriennali all’ingresso

In particolare nel decreto si stabilisce che i lavoratori stagionali stranieri potranno essere utilizzati soltanto in due settori specifici, quello agricolo e quello turistico-alberghiero ma al contempo rende più semplice il rilascio di nulla osta pluriennali all’ingresso.

Infatti permetteranno l’arrivo in Italia dei lavoratori indipendentemente dai decreti flussi: sarà infatti sufficiente essere già stati in Italia come lavoratori stagionali almeno una volta negli ultimi cinque anni, ma non per due anni consecutivi come invece è oggi.

E ancora, la norma del silenzio-assenso dopo 20 giorni dalla richiesta del nulla osta sarà valida se il lavoratore è già entrato per lo stesso motivo in Italia almeno una volta negli ultimi cinque anni, mentre con la norma precedente doveva essere entrato l’anno precedente.

Conversione del permesso di lavoro stagionale e alloggio

Sarà inoltre più semplice convertire il permesso di soggiorno da stagionale a permanente in caso di un’offerta di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Questa richiesta potrà essere presentata dopo tre mesi di lavoro stagionale, contrariamente a quanto è stato fino ad oggi quando questa possibilità era riservata soltanto a chi era stato già nel nostro Paese come stagionale negli anni precedenti.

Novità anche per la disponibilità dell’alloggio che adesso dovrà essere dimostrata dal datore di lavoro.

Viene infatti specificato che l’eventuale canone di affitto non potrà essere esagerato rispetto alle prerogative dell’alloggio e allo stipendio del lavoratore straniero ma non superiore ad un terzo della retribuzione. In più non potrà essere tolto in maniera automatica dalla paga.

Conseguenze sul datore di lavoro in caso di rifiuto o revoca del nulla osta

Infine se il rifiuto o la revoca del nulla osta oppure del permesso di soggiorno stagionale siano dovuti a cause attribuibili al datore di lavoro, toccherà comunque a quest’ultimo versare al lavoratore le retribuzioni promesse per i mesi in cui avrebbe lavorato in Italia.

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