Contributi da pagare nel 2021 per la sanatoria

Datori di lavoro domestici, una sintesi degli adempimenti inps prima della convocazione

Occorre distinguere tra l’ipotesi di rapporto lavorativo preesistente (e “irregolare”) alla sanatoria (rapporto emerso) dalla seconda ipotesi, ovvero dalla sanatoria con semplice proposta contrattuale.

Vediamo in dettaglio le varie ipotesi.

Badanti e colf che già lavoravano prima della sanatoria (emersione per sussistenza)

In questo caso il datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione di un rapporto lavorativo domestico già esistente (per sussistenza) non deve fare niente, se non pagare il contributo forfettario di 156 euro al mese, dal mese di inizio del rapporto di lavoro a quello in cui ha presentato la domanda di emersione.

Ad esempio: domanda di emersione presentata il 15 luglio 2020 per un rapporto domestico (irregolare) che è iniziato il 15 febbraio 2020. Quindi dovrà versare le sei mensilità in totale.

Ovviamente questo contributo forfettario (da pagare nella sua totalità con F24 una sola volta) probabilmente è stato già pagato nel 2020 e se non è stato versato va necessariamente pagato prima della convocazione.

Quindi ricapitolando in caso di domanda di emersione per sussistenza, il datore paga solo il contributo forfettario (156 euro per il numero di mensilità dalla data del rapporto alla data dell’istanza di emersione) e deve aspettare la convocazione in Prefettura allo sportello unico immigrazione.

Badanti e colf che non lavoravano prima della sanatoria (emersione per proposta contrattuale)

I datori che hanno presentato la domanda di emersione per concludere un contratto, NON devono pagare il contributo forfettario di 156 euro.

In questa categoria abbiamo però 2 ipotesi: se l’assunzione precede la convocazione allo sportello oppure no.

Assunzione dopo la domanda di sanatoria del domestico e prima della convocazione in prefettura

In questa ipotesi nel caso in cui il rapporto di lavoro inizi prima della convocazione allo sportello unico immigrazione il datore deve presentare autonomamente la comunicazione telematica di assunzione all’INPS.

Nella comunicazione online deve indicare che si tratta di emersione art. 103 DL 34/2020 e inserendo il numero della domanda presentata al SUI.

Quindi potrà iniziare a pagare la contribuzione inps ordinaria dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

Quando sarà convocato presso lo sportello immigrazione, il datore depositerà la comunicazione di assunzione.

Assunzione trasmessa dallo sportello della prefettura alla convocazione

Nel caso in cui il rapporto di lavoro non inizi fino alla convocazione allo sportello della Prefettura, la comunicazione di assunzione sarà trasmessa direttamente dal Sportello SUI in occasione della stipula del contratto di soggiorno.

Quindi in sintesi: se la domanda per concludere un contratto, il datore presenta da solo la comunicazione all’INPS se il rapporto inizia prima della convocazione alla Prefettura, altrimenti la comunicazione sarà fatta dal sportello SUI alla stipula del contratto di soggiorno

Il contributo forfettario e la risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2020

Si ricorda che la risoluzione sul contributo forfettario ha ad oggetto Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti per l’emersione del lavoro irregolare, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto interministeriale 7 luglio 2020″

Decreto interministeriale del 7 luglio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 l’8 settembre 2020, sono state fissate le somme a titolo di contributo forfettario, per ciascun mese o frazione di mese (quindi anche una sola settimana fa scattare il contributo da versare).

Somme variabile a seconda delle tipologia di attività :

  • trecento euro per i settori dell’agricoltura, allevamento, pesca
  • 156,00 euro per i lavoratori dell’assistenza alla persona affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza
  • 156,00 euro per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Il decreto interministeriale prevedeva inoltre che il contributo forfettario è versato con le modalità di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (esclusa la compensazione).

Aggiornamento a cura dello Studio Legale

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