Codice tributo per il versamento F24 dei contributi forfettari per l’emersione stranieri
Ecco come pagare i 156 euro di contributo forfettario della regolarizzazione dei colf badanti e i trecento euro degli agricoli
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 58/E ha finalmente istituito e pubblicizzato i codici tributi per pagare la cifra mensile di 156 euro dei domestici e 300 euro per i lavoratori agricoli.
Si tratta del versamento necessario per accedere alla convocazione in Prefettura UTG e perfezionare il contratto di soggiorno, ultimo “step” che porta all’agognato permesso di soggiorno per emersione dal lavoro subordinato.
Vediamo insieme le istruzione che vengono rese dall’Agenzia delle Entrate, è probabile che a breve avremo anche un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro e dal Viminale.
La risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2020
La risoluzione ha ad oggetto “Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti per l’emersione del lavoro irregolare, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto interministeriale 7 luglio 2020″
Come ricorda l’articolo 103 comma 1 del Decreto Rilancio ha consentito ai datori di lavoro di
- presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale
- dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o stranieri, secondo le condizioni ivi previste.
Quindi consentiva di proporre un contratto da stipulare oppure farne emergere uno esistente.
In particolare il comma 7 dell’articolo 103 dispone che il datore è tenuto al pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto della domanda di regolarizzazione (oltre ai 500,00 già versati per l’istanza).
Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell’interessato. E’ inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.
articolo 103, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Le somme da versare per l’emersione
Con decreto interministeriale del 7 luglio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 l’8 settembre 2020, sono state fissate le somme a titolo di contributo forfettario, per ciascun mese o frazione di mese (quindi anche una sola settimana fa scattare il contributo da versare).
Somme variabile a seconda delle tipologia di attività :
- 300,00 euro per i settori dell’agricoltura, allevamento, pesca
- 156,00 euro per i lavoratori dell’assistenza alla persona affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza
- 156,00 euro per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Il decreto interministeriale prevede inoltre che il contributo forfettario è versato con le modalità di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (esclusa la compensazione).
Dove finiscono i proventi dal pagamento dei contributi forfettari ?
- 1/3 al bilancio dello Stato a titolo fiscale
- 1/3 all’INPS a titolo contributivo
- 1/3 all’INPS per il successivo accreditamento al lavoratore a titolo retributivo.
Ecco i codici tributo per il contributo forfettario emersione
I codici per l’F24 della regolarizzazione
Per consentire il pagamento dei contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono stabiliti i codici tributo:
- “CFZP” denominato “Contributo forfettario 300 euro – emersione lavoro irregolare – settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse – DM 7 luglio 2020”;
- “CFAS” denominato “Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settori assistenza alla persona – DM 7 luglio 2020”;
- “CFLD” denominato “Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settore lavoro domestico e sostegno al bisogno familiare – DM 7 luglio 2020”.
Istruzioni per la compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Nella sezione “CONTRIBUENTE” sono indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del lavoratore;
- nel campo “codice”, i codici tributo “CFZP”, “CFAS” o “CFLD”;
- nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”;
- nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 300,00 euro (per il codice “CFZP”) oppure di 156,00 euro (per i codici “CFAS” e “CFLD”), per ciascun mese o frazione di mese.
Il testo completo della risoluzione 58/2020
Chi deve pagare il contributo forfettario ?
Il contributo forfettario, a titolo retributivo, contributivo e fiscale, è dovuto esclusivamente per le dichiarazioni di emersione aventi a riferimento la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini extracomunitari.
Il periodo per il quale il contributo forfettario è dovuto, è compreso tra la
data di decorrenza del rapporto irregolare –– come dichiarata nell’istanza di emersione – e la data della stessa istanza.
Quando deve essere pagato il contributo forfettario ?
Il pagamento da parte del datore di lavoro del contributo forfettario dovrà essere effettuato prima della stipula del contratto di soggiorno.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, al momento della convocazione delle parti, provvederà alla verifica dell’importo del contributo versato.
Le somme versate non si restituiscono
Le somme versate a titolo di contributi forfettari non saranno restituite in tutte le ipotesi in cui la procedura, per qualunque motivo, non vada a buon fine (inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione).
Tali somme, infatti, affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.
Il testo completo della circolare congiunta 30.09.2020
Aggiornamento a cura dello Studio Legale
Vuoi saperne di più, scrivici..
Se il datore di lavoro è morto ad aprile di questo anno, ma il contributo forfetario ancora non è pagato, lo deve pagare comunque il lavoratore, soprattutto quando il rapporto di lavoro e cessato al inps per datore di lavoro deceduto ed gli eredi hanno sciolto il rapporto?