Contributo permesso di soggiorno, indicazioni del Ministero Interno

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Ministero dell’Interno, tramite la Direzione centrale per l’immigrazione e la polizia delle frontiere, ha fornito indicazioni volte ad ottemperare alla sentenza del Tar Lazio 06095/2016 dello 24 maggio 2016 che stabiliva l’illegittimità del contributo richiesto ai cittadini stranieri per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

OGGETTO: ANCI — Illegittimità contributo per il rilascio dei permessi di soggiorno.

In ottemperanza alla sentenza n. 06095 del 24 maggio u.s. con la quale il T.A.R. Lazio ha annullato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno del 6 ottobre 2011, concernente il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, la Direzione Centrale per l’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha dato indicazioni operative per l’aggiornamento del sistema Stranieri Web a partire dal 23 giugno u.sc..

Il suddetto aggiornamento consentirà la lavorazione delle pratiche depositate, anche se prive del pagamento del contributo, a decorrere dal 24 maggio scorso.

Gli Uffici della suddetta Direzione Centrale, pertanto, in questa fase, provvederanno sia alla completa lavorazione delle istanze, soprassedendo alla verifica del pagamento degli importi previsti dall’art. 5, comma 2 ter del TUE, sia alla successiva richiesta di emissione/produzione del relativo permesso di soggiorno.

Infine, per la consegna dei permessi di soggiorno agli interessati verranno fornite indicazioni dalla Direzione Centrale della Polizia delle Frontiere agli Uffici Stranieri preposti, tenuto conto che, il 20 giugno scorso, è stata ulteriormente comunicata la modifica da parte del CEN di Napoli (Centro Elettronico Nazionale) al Portale Stranieri Web relativamente alla funzione di verifica del contributo versato, consentendo l’invio in produzione del titolo di soggiorno con il solo importo del costo del permesso di soggiorno elettronico equivalente a euro 30.46 e che i termini ordinatori di definizione delle pratiche sono, rispettivamente, 60 e 90 giorni.

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    1 Comment on "Contributo permesso di soggiorno, indicazioni del Ministero Interno"

    1. sono una cittadina straniera regolarmente aggiornata in italia , possiedo permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare , e l’anno scorso quando dovevo rinovare il permesso ho preso il kit della posta per compilarli ho anche letto che la legge permetteva alla coniuge richiedere (esendo che mio marito ha carta soggirono ) la carta soggiorno in questo caso , essere soggiornata come mio marito essendo per ricongiungimento … ho fatto rileggere anche a chi ne sapeva più rispetto me che sono straniera e mi dicono di si , poichè so anche che prima si prendeva in questi casi la carta soggiorno dai familiari il qui il richiedente faceva rischiesta , cmq ho spedito tutto e questo sempre dopo che si è tolta la tassa del permesso di soggiorno , pero io ho pagata la tassa di 200 € per la carta soggiorno che poi mi hanno rifiutato la domanda perche come spiegazione -sono cambiate le leggi , nn si puo più fine che nn hai 5 anni di residenza , pero senza che uno lo sappia , poi i kit sono i stessi , e di sicuro se lo avessi saputo non sarei andata a fare avanti indietro per dosja penale e documenti vari e oltretutto pagare in più 200 € … adesso chiedo gentilmente , come si fa a richiedere il rimborso !?

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