In vigore il nuovo Regolamento per i minori stranieri non accompagnati: tutte le modifiche
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo scorso 13 dicembre, il DPR 4 ottobre 2022 n.191 è entrato in vigore nella giornata di mercoledì 28 dicembre 2022.
Si tratta del Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell’articolo 22 della legge del 7 aprile 2017, n.47, che fa riferimento alle misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Il DPR va quindi a modificare e integrare il regolamento attuativo del Testo Unico dell’Immigrazione, in particolare intervenendo sulla disciplina dei permessi di soggiorno per i minori stranieri e sulla conversione dei permessi al raggiungimento della maggiore età.
Proprio riguardo questo secondo aspetto, il DPR va a ribadire il principio secondo cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali debba effettuare una valutazione caso per caso per poter emettere un parere: questa valutazione deve tenere conto della durata della permanenza del minore straniero nel territorio nazionale e anche dell’avvio di un percorso di integrazione.
In base a quanto stabilito dall’articolo 32 del Testo Unico sull’Immigrazione, il permesso di soggiorno per richiesta asilo può essere convertito anche dopo aver raggiunto la maggiore età nei casi in cui viene negata la protezione internazionale.
Come accennato, il nuovo Regolamento prevede anche il rilascio del permesso di soggiorno per integrazione al minore straniero non accompagnato in presenza di un decreto del tribunale per i minorenni di affidamento ai servizi sociali, per la durata fissata dall’autorità giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.
La normativa modificata
Art. 14 Conversione del permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:
a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l’esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attivita’ lavorativa in forma autonoma, nonche’ l’esercizio di attivita’ lavorativa in qualita’ di socio lavoratore di cooperative;
b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validita’ dello stesso, previo inserimento nell’elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro e’ in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore ((…)) consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
c-bis) i permessi di soggiorno di cui all’articolo 28, lettere a) e a-bis), consentono l’esercizio del lavoro autonomo e subordinato nonchè lo svolgimento di attività lavorativa e formativa finalizzata all’accesso al lavoro nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro minorile. Al compimento della maggiore età si applicano le disposizioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 1-bis, del testo unico;
d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia puo’ essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-quater).
1-bis. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato al minore straniero non accompagnato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, può essere convertito, ai sensi dell’articolo 32, commi 1 e 1-bis, del testo unico, in caso di diniego della protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore età.
In tal caso, la richiesta è presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’impugnazione del diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero entro trenta giorni dalla notifica del decreto non impugnabile con cui l’autorità giudiziaria nega la sospensione del provvedimento impugnato, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso ai sensi dell’articolo 35-bis, commi 4 e 13, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
2. L’ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno e’ utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.
3. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l’attività effettivamente svolta.
4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
5. Fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 6, comma 1, del testo unico, le quote d’ingresso definite nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4, del testo unico, per l’anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età.
La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell’articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall’articolo 39, comma 9.
La disposizione si applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.

Art. 14-bis Conversione del permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato
1. Al raggiungimento della maggiore età, al minore straniero non accompagnato titolare del permesso di soggiorno di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e a-bis), può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi dell’articolo 32, comma 1-bis, del testo unico.
Per i minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al primo periodo, è richiesto il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La richiesta del parere di cui al comma 1 e’ presentata non prima di novanta giorni antecedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, ed è corredata da:
a) copia del passaporto o dell’attestato di identità rilasciato o convalidato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di origine;
b) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta di rilascio;
c) documentazione attestante il percorso di integrazione sociale svolto dall’interessato durante la minore età e quello eventualmente da realizzare successivamente;
d) ogni altra documentazione utile ai fini dell’adozione del parere.
3. Fatta salva la valutazione del caso concreto, ai fini dell’espressione del parere di cui al comma 1, si tiene conto della durata della permanenza del minore nel territorio nazionale e dell’avvio di un percorso di integrazione.