Conversione di patenti comunitarie, regole con il documento scaduto

La Commissione Europea ha fatto chiarezza: la conversione per la patente di un cittadino comunitari può essere effettuata anche con il documento originale scaduto

Cosa succede se un cittadino non italiano ma comunitario ha bisogno di convertire la sua patente per guidare in Italia e il suo documento originale è scaduto oppure non c’è scadenza?

Semplice, non c’è nessun problema anche se è stato necessario che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedesse un parere alla Commissione Europea – Direzione Generale della Mobilità per avere il via libera.

E il parere è arrivato, ponendo fine a tutti i dubbi sollevati correttamente da alcuni uffici della Motorizzazione Civile che erano stati sollecitati anche dai titolari delle autoscuole in diverse regione italiane.

Il responso è stato chiaro: le patenti comunitarie possono essere convertite anche quando la domanda venga presentata dopo la data di scadenza di validità del documento. La stessa norma si applica alle patenti senza data di scadenza, il cui termine di validità è stato definito in una circolare specifica dell’ottobre 2014.

Allo stesso tempo rimangono invariate le normative già in vigore, in particolare riguardo alla possibilità di disporre il provvedimento di revisione (ai sensi dell’ articolo 128 del codice della strada) in caso di mancata pratica della guida per più di tre anni, ma anche alla necessità di richiedere sempre il certificato medico per convertire una patente scaduta e alla verifica presso la competente autorità estera dell’esistenza o meno di provvedimenti che ostano alla guida per il titolare del documento in questione.

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