Quote dal 2020 al 2022 per tirocini di formazione e orientamento e corsi di formazione professionale
In attesa del decreto flussi per il lavoro subordinato stagionale, ecco il decreto flussi che fissa la quota degli anni 2020 / 2022 per i cittadini extracomunitari che partecipano a tirocini formativi e di orientamento o corsi di formazione professionale.
Tirocini e corsi per gli stranieri: disponibili 15.000 quote d’ingresso
Sono state previste anche per questo triennio delle quote per la partecipazione a corsi di formazione professionale in Italia. Saranno in totale 7500, con altre 7500 per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.
Le quote verranno elargite nel trienni 2020 2022, così come ha stabilito il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio.
Programmazione triennale in voga da qualche anno
Si tratta di un programma ormai disciplinato da qualche anno, e come avvenuto anche in passato le queste dovranno essere suddivise per tre anni.
Come anticipato già dalla premessa del decreto, la programmazione nasce in un contesto di disciplina di quote di ingresso regolamentate e le tipologie di ingresso considerate.
Dopo il periodo formativo o dopo aver ricoperto il ruolo di tirocinante il soggetto in questione potrebbe essere interessato da una conversione del riconoscimento in permessi di soggiorno per motivi di lavoro.
Il che permetterà all’Italia di avvalersi di manodopera qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del lavoro italiano.
Nello scorso triennio furono previste altrettante 15 mila quote, di cui nemmeno cinquemila sono state impiegate.
Sebbene questo sottoutilizzo, il Governo ha voluto confermare per questi prossimi tre anni lo stesso quantitativo o di quote, in vista di futuri Accordi di collaborazione con paesi terzi per l’ingresso di cittadini per lo svolgimento di tirocini.
I dettagli del nuovo decreto flussi
Nel nuovo decreto, posto in essere lo scorso 9 luglio è stato stabilito il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio. Ecco le novità:
- 7500 unità saranno impiegate per il riconoscimento di corsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite. La durata non potrà essere maggiore di 24 mesi. I corsi verranno elargiti da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell’Intesa tra Stato e Regioni del 20 marzo 2008. Non possono fare parte di questi corsi, master universitari, o corsi che si tengono presso atenei per singole attività formative. In tal caso viene rilasciato un visto di ingresso per studio/università.
- 7500 unità servono per tirocini di orientamento e di formazione che servono per ottenere una qualifica professionale. Possono essere seguiti anche per completare un percorso formativo iniziato nel paese di origine, tali tirocini devono essere approvati in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.
Cittadini stranieri all’estero che si formano in Italia: cosa prevede l’articolo 27 lettera f del T.U. Immigrazione
Alcune categorie possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote stabilite annualmente dal Governo mediante il decreto flussi.
I flussi fuori quota per formazione professionale
Per quel che concerne la questione dei cittadini stranieri residenti all’estero, la possibilità per gli stessi di fare ingresso in Italia per svolgere un periodo di addestramento è disciplinata da un caso particolare.
L’articolo 27, lett. f) del Testo Unico sull’immigrazione e dall’art. 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. n. 394/99, così come modificato dal D.P.R. n. 334/04 dispone:
“f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato;”
Ingresso e conversione del permesso di soggiorno
Lo straniero deve essere in possesso del visto di ingresso per motivi di studio o formazione da richiedere presso una struttura diplomatica-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti delle quote determinate dal decreto appena pubblicato .
Si ricorda che al termine del periodo di formazione o tirocinio, i permessi di soggiorno rilasciati e in validità possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle quote fissate annualmente dal decreto di programmazione previsto per i flussi di ingresso.
Il testo del decreto flussi 9 luglio 2020
DECRETO 9 luglio 2020 Determinazione del contingente triennale 2020/2022 per l’ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.191 del 31-07-2020)
..Visto l’art. 39-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che, alla lettera b), n. 1), consente l’ingresso e il soggiorno per motivi di studio dei cittadini stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell’ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281..
Decreta:
Art. 1
1. Per il triennio 2020/2022 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato in:
a) 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell’Intesa tra Stato e regioni del 20 marzo 2008;
b) 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.
2. Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo secondo la normativa vigente. Roma, 9 luglio 2020
avvocato immigrazione
Be the first to comment on "Decreto flussi per tirocinio e formazione professionale"