Decreto Flussi 2024: si attende il via alla precompilazione delle domande
La precompilazione delle domande 2024
La precompilazione necessita dello SPID e si accede all’Area Riservata del Portale Servizi ALI, raggiungibile direttamente dal link https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm quindi Sportello Unico Immigrazione. Comparirà la sezione “Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024”, quindi potrai visualizzare tutti i modelli di domande previsti dal decreto flussi 2024.
Le date per la precompilazione delle domande sono:
- il 29 febbraio 2024 dalle ore 13.00 alle ore 20.00;
- dal 1 marzo 2024 al 16 marzo 2024 dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- il 17 marzo 2024 dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
- il 19 marzo 2024 dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- il 20 marzo 2024 dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
- dal 22 marzo 2024 al 23 marzo 2024 dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- il 24 marzo 2024 dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Le date del click day di marzo 2024
Ore 9:00 del 18 marzo 2024 per le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia
Ore 9:00 del 21 marzo 2024 per inviare le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria)
Ore 9:00 del 25 marzo 2024 per inviare le domande per i lavoratori stagionali.
Si noti che le domande di assunzione vanno presentate in una delle tre date (a seconda del tipo di professione per la quale si assume) dalle ore 9.00:
• 18 marzo 2024 per i lavoratori subordinati non stagionali, di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina e Paesi che hanno accordi cooperativi con l’Italia;
• 21 marzo 2024, per i cittadini di Paesi che avranno nel prossimo triennio accordi cooperativi con l’Italia, per i lavoratori subordinati non stagionali domestici;
• 25 marzo 2024 per lavoratori stagionali.
Il rinvio della precedente data di febbraio 2024 è stato chiesto dagli operatori del settore (avvocati immigrazionisti, Caf, agenzie per stranieri) che si sarebbero trovati una mole di dati da caricare in pochissimi giorni.
Decreto flussi 2024: quote, professioni, quando fare domanda
Il Decreto Flussi 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 e riguarda, come noto, la gestione e la divisione dei flussi di immigrati regolari che dall’estero arrivano in Italia per svolgere alcune tipologie di professioni.
Il Decreto Flussi 2023 riguarda in particolare la gestione dei flussi per gli anni 2023-2025 ed ha già avuto un inizio con i click day di dicembre 2023, con i quali si sono già attribuiti migliaia di posti di lavoro per diversi settori professionali.
Dettagli per quanto riguarda la gestione dei flussi del 2024
Innanzitutto il Decreto Flussi 2024 prevede 151.000 posizioni per lavoratori stranieri per lavoro autonomo, subordinato, stagionale, ripartiti in questo modo:
• 61.250 per lavoro subordinato;
• 89.050 per lavoro stagionale nel settore turistico ed alberghiero;
• 700 per lavoro autonomo.
Più nel dettaglio, per il lavoro non stagionale subordinato, si fa riferimento ad una serie di settori (più ampio rispetto agli scorsi anni) che include l’edilizia, il settore turistico e quello alberghiero, la meccanica, il settore delle telecomunicazioni, la cantieristica navale, il trasporto passeggeri con bus, il settore alimentare, quello di autotrasporto per conto terzi, la pesca, elettricisti, idraulici, assistenza familiare e sanitaria, la pesca.
Posti riservati del Decreto Flussi 2024: quanti sono e per chi
Come ogni anno il Decreto Flussi 2024 prevede alcuni posti che sono riservati ai cittadini di Paesi particolari. In questo caso, per quanto concerne il lavoro subordinato la ripartizione è la seguente:
• cittadini di Paesi che fanno promozione contro l’immigrazione irregolare, 2380 post;
• 25mila posti per i cittadini di nazioni con le quali sono attivi accordi di cooperazione in materia migratoria;
• 20.000 posti per cittadini di Paesi coi quali verranno stipulati in futuro accordi in materia migratoria;
• 90 posti per i lavoratori di origine italiana venezuelani;
• 180 posti per rifugiati/apolidi;
• 9.500 posti per il settore socio sanitario e di assistenza familiare;
• 100 posti per conversione dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato;
• 4mila posti per conversione di permessi di soggiorno per lavoro subordinato in permessi per lavoro stagionale.
Per quanto riguarda invece il lavoro autonomo, il Decreto Flussi 2024 prevede i seguenti posti riservati:
• 120 posti per cittadini di Paesi che effettuano promozione anti immigrazione irregolare;
• 10 per lavoratori di origine italiana e venezuelani;
• 20 per rifugiati ed apolidi;
• 500 per cittadini di categorie determinate;
• 50 per conversione di permessi di soggiorno per lavoro autonomo in permessi di soggiorno per lungo periodo UE.
Caratteristiche per l’accesso al Decreto Flussi 2024
Quali sono le caratteristiche previste dalla legge affinché un soggetto straniero possa essere assunto per mezzo del Decreto Flussi 2024?
Vediamole nel dettaglio:
• per ogni comparto lavorativo, è necessario che il reddito imponibile (per persona fisica) ed il fatturato (per enti e società) non sia inferiore a 30mila euro. Ci sono poi delle previsioni particolari che riguardano il settore del trasporto merci e trasporto di persone. Sono richieste patenti equipollenti di guida sulla base di accordi di reciprocità che devono essere già vigenti. Per il settore di autotrasporto merci conto terzi i lavoratori devono avere patenti professionali equivalenti alle parenti categoria CE; per il trasporto passeggeri con bus è necessario avere patenti equivalenti alle patenti categorie C1 e C e categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE dei paesi indicati nell’elenco. Inoltre entro un anno da quando si acquisisce la residenza italiana è necessario convertire la patente.
• Per i lavoratori del settore socio sanitario e di assistenza familiare: serve una istanza di nulla osta che contenga la retribuzione indicata dal CCNL di riferimento. In ogni caso la retribuzione non può essere mai inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale. Inoltre viene valutata anche la capacità economica del datore di lavoro: in particolare il reddito del datore di lavoro unico componente del nucleo familiare deve essere di minimo 20mila euro annui, 27mila se vi siano altri famigliari conviventi. Non viene richiesto un requisito reddituale per persone con patologie o disabilità che le rendono non autosufficienti o non completamente autosufficienti. Inoltre l’istanza può essere inoltrata anche da comunità, case famiglie e via dicendo.
Quando presentare la domanda dei flussi di febbraio 2024 ?
Tempistiche di presentazione delle istanze
Si noti che le domande di assunzione vanno presentate in una delle tre date (a seconda del tipo di professione per la quale si assume) dalle ore 9.00:
• 5 febbraio 2024 per i lavoratori subordinati, non stagionali, di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina e Paesi che hanno accordi cooperativi con l’Italia;
• 7 febbraio 2024, per i cittadini di Paesi che avranno nel prossimo triennio accordi cooperativi con l’Italia, per i lavoratori subordinati non stagionali;
• 12 febbraio 2024 per lavoratori stagionali.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2023
Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. (Gazzetta Ufficiale n.231 del 3.10.2023)
Il testo completo del decreto flussi 2023 triennale
Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
DECRETA
Capo I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI FLUSSI DI INGRESSO
Art. 1 (Definizioni)
Ai fini del presente decreto, si intendono per:
a) «testo unico» il decreto legislativo 25 lugli 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello • straniero»;
b) «decreto-legge n. 20 del 2023» il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50;
c) «quote» le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del testo unico.
Art. 2 (Criteri comuni)
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 20 del 2023, la determinazione dei flussi di ingresso di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato nel triennio 2023-2025 per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sia nell’ambito delle quote sia al di fuori di esse, avviene in base ai seguenti criteri:
a) progressiva riduzione del divario tra l’entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base a una programmazione, in logica incrementale nel triennio, coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali;
b) estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso;
c) potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri per promuovere il loro ingresso, allo scopo di agevolarne l’integrazione e di incrementarne la professionalità;
d) incentivazione di modalità di collaborazione, anche mediante accordi e intese comunque denominati, con i Paesi dí origine e di transito dei flussi migratori verso l’Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare;
e) incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale;
f) sostegno agli ingressi per lavoro di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.
Art. 3 (Criteri specifici per i flussi di ingresso nell’ambito delle quote)
1. La determinazione delle quote per il triennio 2023-25 per le causali di ingresso stabilite dal testo unico e dal decreto-legge n. 20 del 2023 avviene, oltre che secondo le disposizioni dell’articolo 2, anche sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 20 del 2023, di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’ incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l’Italia;
b) assegnazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023, dei lavoratori agricoli richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti – nei limiti delle quote assegnate al settore agricolo dagli ulteriori decreti sui flussi di cui all’articolo l, comma 4, del decreto-legge n. 20 del 2023 – ai datori di lavoro che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera richiesta;
c) riattivazione di una quota specifica per gli addetti ai settori dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.
Art. 4 (Criteri specifici per gli ingressi al di fuori delle quote)
1. Gli ingressi consentiti dalla legge al di fuori delle quote sono regolati per il triennio 2023-2025,
oltre che secondo le disposizioni dell’articolo 2, anche sulla base dei seguenti criteri:
a) favorire nel triennio 2023-25 l’incremento degli ingressi al di fuori delle quote;
b) previsione, ai sensi dell’articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge n. 20 del 2023, di ingressi
per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l’Italia
ha sottoscritta intese o accordi in materia di rimpatrio;
e) potenziamento, ai sensi dell’articolo 23, commi 1, 2-bis e 4-ter, del testo unico, come modificati dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023, delle attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi dei lavoratori stranieri, apolidi rifugiati, riconosciuti dall’Alto Commissariato delle nazioni Uniti per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transiti, che abbiano completato tali attività.
d) valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico, come modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 20 del 2023, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione.
Art. 5 (Ingressi complessivi nell ‘ambito delle quote)
- Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote complessive:
a) 136.000 unità per l’anno 2023;
b) 151.000 unità per l’anno 2024;
c) 165.000 unità per l’anno 2025.
Art. 6 (Ingressi nell’ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo)
1. Sono ammessi in Italia, nell’ambito delle quote complessive indicate all’articolo 5, per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote:
- 53.450 unità per l’anno 2023, di cui 52,770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
- 61.950 unità per l’anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
- 71.450 unità per l’anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.
2. Nell’ambito Nell’ambito delle quote indicate al comma 1, per ciascun anno sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, in via preferenziale, lavoratori cittadini di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l’Italia, entro le seguenti quote:
a) 2.000 unità per l’anno 2023, di cui 1.900 per lavoro subordinato e 100 per lavoro autonomo;
b) 2.500 unità per l’armo 2024, di cui 2.380 per lavoro subordinato e 120 per lavoro autonomo;
c) 3.000 unità per l’anno 2025, di cui 2.850 per lavoro subordinato e 150 per lavoro autonomo.
3. Nell’ambito delle quote indicate al comma 1, e tenuto conto degli specifici accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti o che entreranno in vigore nel corso del triennio 2023-25, sono ammessi in Italia, nell’ambito di specifici accordi di cooperazione, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, nei settori di cui al comma 1, cittadini dei seguenti Paesi;
a) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia¬Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina: 25.000 unità nel 2023, 25.000 unità nel 2024 e 25.000 unità nel 2025;
b) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: 12.000 unità nel 2023, 20.000 unità nel 2024 e 28.000 unità nel 2025. [avvocato Angelo Massaro]
4. È inoltre consentito l’ingresso in Italia, nell’ambito delle quote indicate al comma 1, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, nei settori di cui al comma 1, e di lavoro autonomo, di:
a) lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, entro le seguenti quote:
100 unità nel 2023, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo;
100 unità nel 2024, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo;
100 unità nei 2025, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo;
b) apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, entro le seguenti quote:
200 unità nel 2023, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;
200 unità nel 2024, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;
200 unità nel 2025, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;
c) lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria: 9,500 unità nel 2023, 9.500 unità nel 2024 e 9.500 unità nel 2025.
5. Nell’ambito delle quote previste al comma 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) permessi di soggiorno per lavoro stagionale entro le seguenti quote: 4.000 unità nel 2023, 4.000 unità nel 2024 e 5.000 unità nel 2025;
b) permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati aí cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea, entro le seguenti quote: 100 unità nel 2023, 100 unità nel 2024 e 100 unità nel 2025.
È inoltre autorizzata, nell’ambito delle quote indicate al comma 1, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stati) membro dell’Unione europea entro le seguenti quote: 50 unità nel 2023, 50 unità nel 2024 e 50 unità nel 2025.
É consentito, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell’ambito delle quote indicate al comma 1, di n. 500 cittadini stranieri residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:
a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
Art. 7 (ingressi nell’ambito delle quote per lavoro stagionale)
1. Nell’ambito delle quote complessive indicate all’articolo 5, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini dei Paesi di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a), residenti all’estero entro le seguenti quote:
a) 82.550 unità per l’anno 2023;
b) 89.050 unità per l’anno 2024;
c) 93.550 unità per l’anno 2025,
2. Nell’ambito delle quote indicate al comma 1, lett. a), b), e e), per ciascun anno sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale:
a) lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: 8.000 unità nel 2023, 12.000 unità nel 2024 e 14.000 unità nel 2025,
b) lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari entro le seguenti quote: 2.500 unità nel 2023, 3.000 unità nel 2024 e 3.500 unità nel 2025;
c) apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito entro le seguenti quote: 50 unità nel 2023, 50 unità nel 2024 e 50 unità nel 2025.
3. Nell’ambito delle quote indicate al comma 1, è riservata una quota di 2.000 unità all’anno per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all’articolo 6, comma 3, lettera a), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
4. Nell’ambito delle quote indicate al comma I è inoltre riservata per il settore agricolo, una quota di 40.000 unità nel 2023, 41.000 unità nel 2024 e 42,000 unità nel 2025 di lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all’articolo 6, comma 3, lettera a), le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell’agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell’Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane).
Tali organizzazioni assumono l’impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all’effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.
5. Nell’ambito delle quote indicate al comma 1, è inoltre riservata per il settore turistico, una quota di 30.000 unità nel 2023, 31.000 unità nel 2024 e 32.000 unità nel 2025 di lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all’articolo 6, comma 3, lettera a), le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale.
Tali organizzazioni assumono l’impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all’effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.
Testo completo Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023
Sintesi a cura dello Studio legale
avvocato per stranieri
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