Decreto flussi, la Circolare Ministero dell’Interno n. 5961 del 8.8.2022
Rilascio dei nulla osta in formato cartaceo come da decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 e adempimenti successivi
Decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.
Artt. 42-45 ” Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all’articolo 30-bis, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394″
Con circolari prot. 7131 del 23 giugno u.s. e prot. 5113 del 24 giugno 2022 sono state fornite indicazioni operative ai fini del rilascio dei nulla osta riguardanti le istanze del decreto flussi 2021 in formato cartaceo.
Al riguardo, dopo il rilascio dei nulla osta, è necessario ora di richiamare l’attenzione su quanto previsto dal paragrafo 4 della citata circolare prot. 5113 del 24 giugno u.s.” ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO E DEL LAVORATORE A SEGUITO DEL RILASCIO DEL NULLA OSTA “.
Questa prevede che “in considerazione della previsione secondo cui il rilascio del nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa (art. 42, comma 2), il datore di lavoro, acquisito il documento, dovrà consegnarne copia al lavoratore e provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS, mentre il lavoratore dovrà attivarsi ai fini del rilascio del codice fiscale provvisorio presso l’Agenzia delle Entrate”.
Rilascio del codice fiscale ai lavoratori stranieri
Proprio con riferimento al rilascio del codice fiscale ai lavoratori stranieri cui sia stato rilasciato il nulla osta, è definita una procedura con l’Agenzia delle entrate che consente ai predetti lavoratori di acquisire tale documento, necessario sia per consentire l’attività lavorativa, sia ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, unitamente al datore di lavoro, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Ecco gli step
1 – L’Ufficio Informatico invia alla sede nazionale dell’Agenzia delle Entrate i file contenenti gli elenchi dei nulla osta rilasciati;
2 – L’Agenzia delle Entrate pone a disposizione dei propri Uffici Territoriali tali file, al fine di verificare l’autenticità del nulla osta esibito dal cittadino straniero in sede di richiesta di attribuzione del codice fiscale;
3 – Gli Sportelli Unici per l’Immigrazione avranno cura di invitare il cittadino straniero cui è stato rilasciato il nulla osta a recarsi presso l’ufficio della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate per il rilascio del codice fiscale, direttamente tramite e mail o recapito telefonico;
4 – il cittadino straniero, munito del nulla osta, nonché del passaporto o di altro documento di identità, si recherà all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate per richiedere l’attribuzione del codice fiscale; qualora lo straniero stesso non fosse in possesso di altro documento di identificazione,
l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate lo rinvierà allo Sportello Unico per l’Immigrazione che potrà, se del caso, accertare l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 42, comma 7 del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73;
5 – l’operatore dell’Agenzia delle Entrate verificherà la corrispondenza dei dati indicati sul nulla osta con quelli presenti negli elenchi di cui al punto i e con quelli riportati sul passaporto e, in caso di riscontro positivo, procederà all’attribuzione del codice fiscale;
6 – se i dati riportati sul nulla asta non corrisponderanno a quelli degli elenchi di cui al punto 1, l’operatore dell’Agenzia non procederà all’attribuzione del codice fiscale e la posizione verrà segnalata allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente;
7 – nel caso in cui lo straniero presentasse un nulla osta non presente negli elenchi di cui al punto 1, l’operatore dell’Agenzia verificherà la regolarità del passaporto e la data di rilascio del nulla osta; qualora quest’ultima fosse posteriore alla data di fornitura degli elenchi, l’Agenzia rinvierà lo straniero allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente al fine di ulteriore verifica;
8 – lo Sportello Unico per l’Immigrazione, in caso di non accoglimento dell’istanza a conclusione dell’iter, segnalerà tale circostanza all’Agenzia delle Entrate — Divisione Servizi —Settore procedure — Ufficio Archivio Anagrafico per eventuali interventi;
9 – Diversamente, in caso di accoglimento dell’istanza a conclusione dell’iter, Io Sportello Unico per l’Immigrazione acquisisce e riconcilia in procedura il codice fiscale dello straniero rilasciando la documentazione atta a richiedere il permesso di soggiorno alla competente Questura.
10 – Infine, qualora i dati riportati sul nulla osta non dovessero coincidere con quelli presenti sul documento di identità, l’operatore dell’Agenzia rinvierà il cittadino straniero allo Sportello Unico per l’Immigrazione allo scopo di ulteriori verifiche.
La comunicazione obbligatoria
La comunicazione obbligatoria che i datori di lavoro dovranno effettuare autonomamente all’INPS deve essere fatta prima della convocazione delle parti (datore di lavoro e lavoratore) per la firma del contratto di soggiorno.
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