Lavoro migranti, 40mila quote per lavoratori stagionali disponibili in aggiunta all’ultimo click day
Nuovo decreto flussi 2023 integrativo
Nuovi nulla osta in arrivo: 40mila quote per i lavoratori stagionali che arrivano da Paesi stranieri sono ora disponibili con il nuovo Decreto Flussi 2023 integrativo.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (il n. 189 del 14 agosto 2023) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale e prevede nuove 40mila quote per lavoratori stranieri che vogliano effettuare lavoro subordinato stagionale in Italia: nuove 40mila quote, quindi, che vanno ad aggiungersi alle 44mila che sono già state predisposte per mezzo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2022.
Le quote in questione sono da destinare al settore agricolo ed a quello turistico alberghiero, dove occorre nuova forza lavoro.
Le quote sono pensate per il settore del lavoro stagionale agricolo e per quello turistico ed alberghiero.
Esse valgono per integrare le domande che al 14 agosto 2023, data di pubblicazione del decreto, erano già state presentate, e non quelle nuove. Le domande per lavoro stagionale subordinato, di conseguenza, seguiranno l’ordine cronologico di arrivo: da quelle arrivate a marzo 2023 e non evase a quelle arrivate successivamente.
L’istruttoria delle domande di nulla osta per lavoro stagionale
Per quanto concerne l’istruttoria di queste domande, si ricorda che:
- trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. del decreto, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e mandato telematicamente alle rappresentanze diplomatiche italiane del Paese di origine del soggetto (che rilasciano il visto entro 20 giorni), ciò sempre che non ci siano, ovviamente, ragioni ostative;
- le verifiche rispetto alle condizioni contrattuali economiche del datore di lavoro non spettano più agli Ispettorati del lavoro; se ne occupano i professionisti (iscritti all’albo dei consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti, ovvero contabili esperti) che rilasciano asseverazione;
- nella propria area privata sul Portale Servizi è sempre possibile visualizzare in che stato si trova la propria pratica;
- per il lavoro stagionale, a differenza di quello che avviene per altri lavori, non viene richiesta la previa verifica di disponibilità di lavoratori che siano già presenti in Italia e disponibili.
La circolare interministeriale 10 agosto 2023 sul decreto flussi di integrazione
OGGETTO: D.P.C.M. 19 luglio 2023 “Integrazione della programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022”
Il 19 luglio 2023 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente l’integrazione ad incremento delle quote di lavoro subordinato stagionale, stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2022.
Il provvedimento tiene conto dei fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale relativi al lavoro subordinato stagionale, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico alberghiero.
Al riguardo, acquisito l’avviso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si adottano le seguenti disposizioni attuative.
Quote di lavoro subordinato stagionale integrative incremento nei settori agricolo e turistico alberghiero (art.1)
Le quote di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero, relative ai cittadini non comunitari residenti all’estero di cui all’art. 6, comma 1, del d.P.C.M. 29 dicembre 2022, sono incrementate, fino alla concorrenza di complessive n. 40.000 unità e in deroga alla quota complessiva di cui all’art. 1 del citato decreto, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a valere sulle domande già presentate alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto in oggetto.
Le quote per lavoro subordinato stagionale integrative previste dal d.P.C.M. 19 luglio 2023 saranno ripartite, con apposita e successiva circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sodali – tramite il sistema informatizzato SILEN – sulla base delle domande pervenute agli Sportelli Unici per l’immigrazione e del fabbisogno segnalato a livello territoriale.
Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del d.P.C.M. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.
Lavoro stagionale, combinato disposto art. 1 del d.P.C.M. 19 luglio 2023 e art. 6 d.P.C.M. 29 dicembre 2022
La quota integrativa di cui all’art. 1, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Nell’ambito della quota indicata all’art. 1 del d.P.C.m. 19 luglio 2023, è riservata una quota di 1.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi sopra indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro abbia presentato richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Con riferimento alle istanze pervenute dalle Organizzazioni datoriali, per conto ed in nome dei datori di lavoro di cui all’articolo 6, comma 4, del d.P.C.m. 29 dicembre 2022, e rientranti nella quota di 15.000 unità in ordine cronologico, si richiamano le disposizioni già emanate con circolare interministeriale del 30.01.2023, prot. n. 648.
Istruttoria delle istanze
Le istanze che verranno trattate fino a concorrenza delle quote integrative previste dal d.P.C.M. 19 luglio 2023, sono quelle già presentate alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del predetto decreto.
Il sistema informatico SPI 2.0 procederà come già indicato nella circolare n. prot. n. 2709 del 15 marzo 2023, anche in relazione all’impegno delle quote messe a disposizione dal SILEN.
Il nulla osta rilasciato automaticamente
Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del d.P.C.M. senza che siano emerse le ragioni ostative di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998, il nulla osta, rilasciato automaticamente, verrà inviato – in via telematica -, come di consueto, anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, nel tempo di venti giorni dalla relativa domanda (art. 42, comma 3, decreto legge n. 73/2022), rilasceranno il visto di ingresso.
Si rammenta, altresì, che gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, pur mantenendo visibilità, tramite il sistema informatico SPI 2.0, su tutte le istanze di nulla osta al lavoro stagionale pervenute, non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere su tali fattispecie, fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l’Agenzia delle entrate.
Asseverazione dei professionisti
Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato stagionale, già rimesse agli Ispettorati del lavoro sono demandate, in via esclusiva ai professionisti di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della legge n. 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 3/2022), che sarà allegata all’istanza di nulla osta al lavoro ex art. 44, comma 2, decreto legge n. 73/2022 convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano state inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come stabilito dall’art. 44 — comma 5 del citato decreto legge .
Verifica di indisponibilità di lavoratori
Si fa, altresì, presente che la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto flussi 2022 non è richiesta ai fini dell’istanza di nulla osta al lavoro per l’ingresso di lavoratori stagionali, di cui all’articolo 24 T.U.I., nei settori agricolo e turistico-alberghiero, come previsto dall’articolo 30-quinquies, del D.P.R. n. 394/1999.
Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. Nell’area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate.
Nell’area privata dell’utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Sintesi a cura dello Studio
avvocato per stranieri
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