Decreto Salvini bis: contrasto all’immigrazione irregolare, semplificati gli ingressi per gare sportive e missioni

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Il nuovo Decreto Sicurezza 2 sui migranti e sicurezza

A pochi mesi dal primo decreto salvini è stato pubblicato il Decreto legge 14 giugno 2019 n. 53 Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (19G00063) (Gazzetta ufficiale Serie Generale n.138 del 14 giugno 2019) con entrata in vigore del provvedimento il 15 giugno 2019

Lo schema del decreto legge, articolato in diciotto norme; articoli che sanzionano pesantemente il trasporto irregolare di migranti, si modifica il Codice della Navigazione e la gestione dei porti, il codice penale, le modalità di manifestazione e riunione, la sicurezza interna.

Vediamo ora gli articoli che più interessano gli Stranieri e la materia del diritto dell’immigrazione.

Limitazione al transito o sosta di navi per motivi di ordine e sicurezza

Articolo 1. Introduce nell’art. 11 del Testo unico sull’immigrazione un apposito comma con il quale al Ministro dell’interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre e nel rispetto degli obblighi internazionali cui l’Italia è tenuta.

Al Viminale è attribuito il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito e/o la sosta di navi (escluso il naviglio militare e le navi in servizio governativo non commerciale) nel mare territoriale, qualora sussistano ragioni di ordine e sicurezza pubblica, ovvero quando ricorrano le condizioni – qualificate come “passaggio non inoffensivo” – previste dall’art. 19, comma 2, lett. g), della Convenzione di Montego Bay (limitatamente alle violazioni di leggi in materia di immigrazione).

Del provvedimento, adottato di concerto con il Ministro della difesa e con quello delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, è data notizia al Presidente del Consiglio dei ministri.

E’ attribuito pertanto al Viminale la competenza a limitare o vietare il transito, sosta nel mare territoriale “qualora sussistano ragioni di ordine e sicurezza pubblica”.

Sanzioni per il traffico navale

Si sanzionano le navi private, da pesca e ONG comminando una sanzione particolarmente pesante non rispetta le istruzioni operative delle autorità.

Articolo 2 Introduce all’art. 12 del Testo unico sull’immigrazione un apposito comma in virtù del quale, eccezion fatta per il naviglio militare e per le navi in servizio governativo non commerciale, si sanziona il comandante della nave che non osservi gli obblighi previsti dalla normativa internazionale, nonché i divieti e le limitazioni eventualmente disposti dal Ministro dell’Interno ai sensi dell’articolo 11, comma 1-ter, introdotto dal precedente articolo 1.

Le sanzioni previste sono di duplice natura:

  • in ogni caso, una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, applicata al comandante, nonché all’armatore e al proprietario della nave ai quali sia stato notificato il provvedimento limitativo;
  • in caso di reiterazione con l’utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione accessoria della confisca della nave, previo immediato sequestro cautelare.

Le predette sanzioni sono irrogate dal prefetto competente in relazione al luogo di accertamento della violazione.

Decreto sicurezza 2

Reclusione fino a 1 anno per le riunione non autorizzate

E’ previsto nel decreto legge una stretta sulle riunioni prevedendo nel caso di riunioni non preavvisate o autorizzate la pena per i contravventori della reclusione fino a un anno.

Favoreggiamento dell’immigrazione : lotta con operazioni di Poliziotti Stranieri infiltrati

ART. 4 Prevede lo stanziamento di 3 milioni di euro nel triennio 2019-2021 per finanziare gli oneri connessi al potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per la copertura degli oneri conseguenti al concorso di operatori di polizia di Stato con i quali sono stati stipulati appositi Accordi per il loro impiego sul territorio nazionale.

L’articolo 4 prevede il “Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura

Al fine di implementare l’utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per la copertura degli oneri conseguenti al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è stanziata, per il triennio 2019-2021, la somma di 1.000.000 di euro annui

Cosa sono le operazioni sotto copertura o di infiltrazione ?

Sono attività di intelligence dei servizi segreti italiani o forze di polizia finalizzate all’acquisizione di elementi di prova dell’attività criminosa, l’articolo 9 della Legge 146 della 2006 ha dettato una disciplina generale delle operazioni sotto copertura e reca una causa di giustificazione nel caso l’operatore di Polizia incorra in certi tipi di reato.

I Poliziotti Stranieri potranno utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e nelle reti criminali dedite al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Visto d’ingresso senza permesso per i soggiorni di breve durata per Missione e Gara sportiva

ART. 11 Semplifica e rende più efficiente le attività delle Questure, soprattutto in vista dell’imminente svolgimento delle “Universiadi 2019”, si estendono le facilitazioni già previste per soggiorni di breve durata (visita, affari, turismo e studio) anche alle ipotesi di partecipazione di atleti a gare sportive e al personale impiegato in servizi di missione.

Si aggirano sui 9300 gli atleti e i delegati che da centoventotto Stati parteciperanno alle XXX Universiade che si svolgerà nel 2019 dal 3 al 14 luglio a Napoli.

Questo evento è stata l’occasione per uniformare la disciplina dei soggiorni di breve durata per gare sportive e missione con la disciplina turistica e affari.

Come sappiamo dal 2007 per entrare in Italia per visite, affari, turismo e studio non è più richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata sia non superiore a tre mesi.

E’ sufficiente infatti il visto di ingresso rilasciato dal Consolato italiano o nei paesi esenti da visto il semplice passaporto biometrico.

Dichiarazione di presenza per i soggiorni brevi

Al momento dell’entrata in Italia o altro Paese dell’Unione Europea o Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza in frontiera o alla Questura in cui si trova attualmente.

Ovviamente in caso di prolungamento non giustificato da forza maggiore, lo straniero diventa irregolare (o clandestino) rischiando l’espulsione.

Le modifiche del decreto sicurezza 2

Con il decreto salvini bis (se approvato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) questa disciplina si applicherà anche ai soggiorni di 3 mesi per Missione e Gare sportive.

Pertanto anche in questi due casi è sufficiente il visto d’ingresso e non occorre il successivo permesso di soggiorno, ma la semplice dichiarazione di presenza.

Articolo 11 dello schema di decreto legge “Disposizioni sui soggiorni di breve durata”

All’articolo 1, comma 1, della legge 28 maggio 2007, n. 68, le parole “visite, affari, turismo e studio” sono sostituite dalle seguenti: “missione, gara sportiva, visita, affari, turismo e studio”.

A chi viene rilasciato il Visto per Gara Sportiva ?

I visti d’ingresso per Gara sportiva sono rilasciati :

  • allo sportivo straniero
  • agli allenatori
  • ai direttori tecnico-sportivi,
  • ai preparatori atletici

che intendano partecipare o siano invitati a partecipare, a carattere professionistico o dilettantistico, a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive.

Queste gare devono peraltro essere organizzate dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate riconosciute dal CONI Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio nazionale.

A chi viene rilasciato il Visto per Missione ?

Il visto per Missione permette di entrare in Italia allo straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di pubblica utilità debba recarsi in Italia :

  • Stranieri che rivestano cariche governative
  • Dipendenti di pubbliche amministrazione straniere, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, inviati in Italia per le loro funzioni
  • Privati cittadini stranieri che per l’importanza della loro attività e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l’Italia
  • Giornalisti corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia.

Schema di decreto legge sicurezza e immigrazione 2

L’11 giugno 2019 : via libera del Consiglio dei Ministri. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2019 e in vigore dal 15 giugno

In precedenza il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio aveva fatto sapere al collega di Governo : Io sono deluso dal decreto sicurezza bis, perché non c’è niente sui rimpatri. Il tema ora non sono gli arrivi”. La risposta del Ministro Salvini non si è fatta attendere “Secondo me portare giustizia, sicurezza e disciplina in questo Paese è urgente”

Approvato alla Camera dei Deputati con 322 sì, 90 no. Mentre il Senato vota la fiducia sul dl sicurezza bis con 160 voti favorevoli, 57 no e 21 astenuti.

Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha lasciato l’Aula lasciando trapelare il suo dissenso al decreto salvini bis.

Rimpatri e fondo per incentivare

ART. 12 Incentiva i rimpatri di stranieri in posizione irregolare, istituendo presso il Ministero degli affari esteri un Fondo destinato a finanziare interventi di cooperazione allo sviluppo, ovvero intese bilaterali comunque denominate, con finalità premiali nei confronti di Paesi che forniscono particolare collaborazione nel settore della riammissione.

E’ possibile scaricarlo nel link sottostante la bozza del decreto sicurezza 2

Sintesi esplicativa a cura dello Studio legale

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