Disoccupazione e rifugiati, iscrizione nei centri per l’impiego

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I richiedenti protezione internazionale potranno iscriversi ai Centri per l’impiego

L’ANPAL ha chiarito che per i richiedenti protezione internazionale non conta la norma della residenza ma basta la dimora abituale

Il problema infatti nasce perchè tra i requisiti obbligatori per l’iscrizione ai Centri per l’impiego c’è anche quello della residenza.

Ma rimane di difficile applicazione, oltre che di comprensione quando si tratta di soggetti richiedenti protezione internazionale e per questo l’Agenzia Nazionale politiche attive del lavoro ANPAL è intervenuta per chiarire cosa si intende con questo concetto.

Infatti l’articolo 11 al comma 1 del Decreto Legislativo 150/2015 recita espressamente che la disponibilità dei servizi e misure di politica attiva del lavoro” deve essere riservata a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di riferimento”.

Una restrizione specifica corretta in punto di diritto ma che ha comportato alcuni problemi nella sua applicazione quando la richiesta di accesso alla politica attiva del lavoro viene presentata da un soggetto richiedente protezione internazionale perché nella quasi totalità dei casi si tratta di cittadini sprovvisti di iscrizione anagrafica visto che vengono ospitati nei vari centri di accoglienza disposti sul nostro territorio nazionale.

E così, anche se la norma prevede che i richiedenti protezione internazionale siano perfettamente liberi di svolgere una qualsiasi attività lavorativa una volta passati 60 giorni dalla presentazione della domanda, in realtà si trovano la porta chiusa di fronte ai Centri per l’impiego per colpa della mancata iscrizione anagrafica, che invece sarebbe un loro diritto.

Quindi vedono di gran lunga compromessa la possibilità di trovare un lavoro.

A questo punto è intervenuta l’ANPAL che ha esteso l’interpretazione del termine residenti, specificando che per l’iscrizione è sufficiente la prova della dimora abituale da parte del richiedente protezione internazionale.

Per farlo ha richiamato l’articolo 5 comma 3 del Decreto Legislativo 142/2015 nel quale è specificato che il centro o la struttura dove abitualmente risiede il richiedente al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno o la ricevuta di richiesta, basta come luogo di dimora abituale per la sua iscrizione anagrafica.

Quindi l’Agenzia è passata oltre specificando che trattandosi di una categoria specifica di soggetti indifesi, il requisito di residenza anagrafica necessario per l’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro, solo per i richiedenti o titolari di protezione internazionale, è contemplato nel luogo di dimora abituale.

Tutto questo per porre fine alle resistenze messe in atto da alcune amministrazioni locali che rallentavano le iscrizioni dei richiedenti asilo interpretando in maniera decisamente restrittiva la norma.

Resta però ancora da risolvere la questione di chi non sia richiedente asilo, ma abbia una oggettiva difficoltà ad effettuare l’iscrizione anagrafica a causa di particolari condizioni di disagio: per loro, almeno al momento, la possibilità di accedere alle misure di politica attiva del lavoro sembra rimanere ancora un miraggio.

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