Licenziamento durante l’epidemia da coronavirus: è possibile?
Dopo le misure restrittive scattate per contenere il rischio di contagio, non è poca la paura per il futuro dei lavoratori anche stranieri, che non solo rischiano di non percepire più salari e stipendi ma che addirittura potrebbero essere interessati dal licenziamento. Ma è davvero possibile?
Qualora infatti non fosse possibile il lavoro a distanza, o nel momento in cui saranno terminati permessi, congedi e ferie, è possibile che l’azienda valuti una ipotesi di licenziamento?
Il divieto di licenziamento
Il decreto cura italia prima e la legge di conversione dopo hanno bloccato i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, a prescindere dal numero dei dipendenti in forza.
Il Decreto Legge 17 Marzo 2020 n 18 (c.d. Cura Italia) è stato convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 (Legge di Conversione).
Sino al 17 agosto 2020 non sarà possibile procedere al licenziamento per motivi organizzativi e/o economici del datore di lavoro (ovvero quelli dell’articolo 3, legge n. 604/1966).
Nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo rientrano anche i cd. licenziamenti plurimi effettuati nei confronti più lavoratori.
Il diritto alla CIG in deroga in sostituzione ai licenziamenti
In azienda si parla di impossibilità sopravvenuta dell’attività quando una causa non imputabile a nessuna delle parti obbliga l’interruzione del rapporto di lavoro.
Si tratta più precisamente di un provvedimento amministrativo o giuridico per il quale non risulta esperibile la prestazione lavorativa.
Quando questa impossibilità sopravvenuta (che provoca sospensione o riduzione dell’attività) è temporanea, il datore di lavoro non ha mezzi sufficienti nelle mani per poter esperire un licenziamento.
Per fronteggiare l’emergenza coronavirus, il decreto emanato in questi giorni ha riconosciuto ai dipendenti il diritto alla CIG in deroga.
Cos’è il licenziamento per motivi oggettivo
Il datore di lavoro ha diritto ad esperire il licenziamento qualora ritenga che in futuro non sarà necessaria ai fini aziendali l’attività lavorativa prima esercitata dal dipendente.
Se invece prevede che, anche dopo la ripresa, il calo dell’attività sarà tale da rendere la prosecuzione dell’attività del lavoratore non solo antieconomica, ma non d’aiuto all’attività produttiva, parliamo pertanto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e possibile contestazione
Come abbiamo già avuto modo di anticipare, è possibile anche che il datore di lavoro esperisca un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, o Gmo.
Esso sorge in presenza di ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento.
Affinché sia legittimo non per forza si deve sollevatore lo stato di crisi o l’andamento economico negativo dell’azienda, ma basta dimostrare che quel determinato dipendente non sia più utile nell’assetto organizzativo, e non possa essere reimpiegato in un altro settore produttivo interno all’azienda stessa.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo se sussiste la motivazione alla base della risoluzione del rapporto; se esiste un nesso di causalità tra la motivazione e il licenziamento di quel lavoratore; ed è superato l’onere di repêchage.
Per impugnare c’è bisogno di un atto scritto, anche extragiudiziale, in un lasso di tempo di almeno 60 giorni di calendario da quando il lavoratore ha ricevuto la lettera di licenziamento
I dipendenti pubblici: divieto licenziamento
Il dipendente pubblico non può essere sottoposto a licenziamento in caso di chiusura degli uffici e delle sedi di lavoro, in caso di quarantena o di causa di forza maggiore.
Per il nuovo decreto d’emergenza dunque, i dipendenti pubblici che sono assenti dal posto di lavoro in seguito alle misure di contenimento del contagio verranno regolarmente retribuiti come se fossero in servizio (non avranno diritto all’indennità di mensa).
Licenziamenti ammessi durante la pandemia da coronavirus
E’ sempre possibile procedere ai seguenti licenziamenti e quindi non sussiste divieto:
- Licenziamento per giusta causa motivi disciplinari;
- Licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- Licenziamento durante il periodo di prova;
- Licenziamento per raggiungimento del limite massimo di età;
- Licenziamento per inidoneità alle mansioni;
- Licenziamento del colf badante domestico;
- Licenziamento del dirigente;
- La risoluzione dell’apprendista al termine del periodo di apprendistato.
Nessuna sospensione è prevista inoltre per le dimissioni.
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