Quando è concessa la protezione internazionale e quando lo status di rifugiato ?
Il tema dei rifugiati è di fondamentale importanza. Nella Costituzione Italiana, è l’articolo 10 comma 3 a difendere il diritto di asilo con le parole: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
La protezione internazionale è quindi concessa al soggetto, detto rifugiato, che tema di essere perseguitato per motivi di razza, religione, o per motivi politici, o ad un apolide.
Il cittadino straniero che non ha i requisiti per poter ottenere la protezione internazionale, ma riguardo al quale vi sono dei motivi di ritenere che al suo ritorno nel Paese di origine potrebbe trovarsi in pericolo di subire un danno, riceve la protezione sussidiaria.
Sia lo status di rifugiato che la protezione sussidiaria, per essere concessi, vanno riconosciuti dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale dopo l’istruttoria, a parte della quale partecipa anche il rifugiato/richiedente protezione.
Coloro ai quali sia riconosciuta la protezione internazionale ottengono, come anche coloro che sono considerati rifugiati, un permesso di soggiorno di durata quinquennale.
Asilo, protezione e Carta Blu
La Carta Blu UE consente ai lavoratori stranieri qualificati di chiedere un permesso di soggiorno per iniziare – in autonomia, o con un datore di lavoro – un rapporto di lavoro in Italia.
Viene rilasciata a lavoratori qualificati (leggasi altamente specializzati) sia che residenti all’estero sia che siano residenti, a vario titolo, in Italia.
In ogni caso non possono richiedere la Carta Blu UE gli stranieri extracomunitari che sono titolari di protezione internazionale, o riconosciuti come rifugiati.
Asilo, protezione e soggiorno CE a lungo periodo
Un’altra domanda ricorrente sul tema è se coloro che sono stati riconosciuti come rifugiati o titolati della protezione internazionale possano usufruire del permesso di soggiorno CE per soggiornanti a lungo periodo.
La risposa è positiva, ma essi sono sottoposti a regole diverse rispetto a quelle dei cittadini non comunitari.: ad esempio il termine di cinque anni per il rilascio del permesso CE decorre dalla presentazione della domanda di riconoscimento, ed inoltre viene rilasciato il permesso CE anche in assenza delle certificazioni di idoneità abitativa e del superamento del test di conoscenza della lingua italiana.
Cosa sono le Commissioni Territoriali ?
Le Commissioni Territoriali sono organi amministrativi che sono istituiti nell’ambito delle Prefetture. Si tratta degli organi che hanno il potere di decidere circa la concessione, revoca, cessazione dello status di protezione internazionale.
Sono Commissioni composte da un team di quattro persone: il presidente, un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante dell’ente locale ed un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
Le Commissioni possono rilasciare, nelle more della loro decisione, un permesso di soggiorno per l’attesa del riconoscimento della protezione internazionale: detto permesso però non permette al richiedente asilo di lavorare, a meno che la Commissione non si aspetti di impiegare più di 60 giorni per decidere a riguardo.
Laddove al richiedente asilo sia negata la protezione internazionale, sulla base di quel permesso di soggiorno il soggetto potrà proseguire nell’attività lavorativa fino alla decisione del giudice.
Ricongiungimento familiare e rifugiati
Per ottenere il ricongiungimento familiare, coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato o la protezione internazionale possono esercitare il ricongiungimento familiare senza dimostrare i requisiti di reddito e di alloggio, e se non hanno documenti che dimostrino la parentela possono supplire con altri mezzi come l’esame del Dna: questo ai sensi dell’art. 29 bis D.lgs. 286/98.
La notificazione ai richiedenti asilo
Il richiedente asilo, se è ospite di una struttura di accoglienza, riceverà tutti i provvedimenti e gli atti che sono a lui destinati direttamente presso il centro che lo ospita.
In sostanza la Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale invia la documentazione ed i provvedimenti relativi al soggetto alla mail PEC del responsabile della struttura, il quale consegna una copia del documento al soggetto interessato, facendogli sottoscrivere una ricevuta.
Quindi il responsabile di struttura comunica tramite PEC alla Commissione data e ora di notifica. Se il soggetto ospitato nella struttura rifiuta di ricevere il provvedimento o non vuole sottoscrivere la ricevuta presentata dal responsabile (pur ritirando però la copia del provvedimento) il responsabile dovrò darne subito comunicazione, per mezzo PEC alla Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.
Ho attivato un tirocinio con un ragazzo di 21 anni guineano richiedente asilo da maggio 2017 che, dopo il primo diniego, per motivata infondatezza (le informazioni del C3 e la traduzione non collimavano), ha fatto ricorso ed avrà l’udienza l’8 novembre. Considerando il lavoro di integrazione fatto negli ultimi sei mesi, mi chiedo se, nel percorso avviato di formazione lavorativa e linguistica, sia possibile presentare un documento ufficiale che attesti la disponibilità della mia famiglia ad ospitarlo.
Il tirocinio terminerà in febbraio ma il permesso di soggiorno scade in dicembre.