Il ministro dell’Interno del governo Conte ha introdotto il permesso per calamità
Come risaputo il decreto immigrazione ai tempi del Ministro Salvini ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di permesso di soggiorno.
Vediamo insieme il titolo di soggiorno conseguente ad eventi di calamità occorsi all’estero.
Un violento terremoto di magnitudo 7 ha colpito il Marocco nella Regione di Marrakesh
Il Governo italiano ha espresso vicinanza al popolo marocchino colpito dal sisma e ha confermato la disponibilità della Protezione Civile italiana.
Se il disastro avvenuto in Marocco può rientrare nella casistica ? I permessi di soggiorno presentati sino ad oggi sono ricaduti nella richiesta generica di permesso soggiorno per richiesta asilo politico.
Oggi il dubbio ricade sugli stranieri che provengono dalle zone copito dal terremoto
Che l’epidemia virulenta del coronavirus si possa catalogare in calamità naturale non vi è dubbio, data la diffusione e numeri di infetti.
Possono i cittadini marocchini presenti in Italia avanzare richiesta di permesso di soggiorno per calamità e quindi evitare il ritorno nelle zone colpite dal sisma.
Vediamo il disposto dell’articolo 20-bis testo unico dell’immigrazione
Permesso di soggiorno per calamità naturale
Art. 20-bis testo unico immigrazione
Il permesso in questione riguarda la posizione personale del singolo straniero con riferimento al contesto territoriale da cui proviene.
Quando il Paese d’Origine verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità naturale che non consente il rientro in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità naturale.
Il permesso di soggiorno per calamità naturale rilasciato a norma dell’articolo 20-bis ha, la durata di sei mesi, è valido solo in Italia e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il permesso di soggiorno non reca la dicitura “casi speciali“, come invece previsto nelle altre tipologie introdotte dal decreto salvini.
Motivazione dell’introduzione del permesso di soggiorno per calamità naturale
La lettera h) del medesimo comma l del decreto legge Salvini prevede uno speciale permesso di soggiorno per lo straniero che dovrebbe fare ritorno in un: Paese che versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità naturale che non gli consente il rientro in condizioni di sicurezza.
In considerazione della natura dell’impedimento all’esecuzione dell’espulsione – calamità naturale eccezionale e contingente – il permesso di soggiorno in parola ha una durata di sei mesi e, pur consentendo lo svolgimento di attività lavorativa, non è prorogabile ne convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Articolo 20 Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali
(Testo Unico Immigrazione, Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull’attuazione delle misure adottate.
Giurisprudenza sul permesso di soggiorno per calamità
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, sez. I, 6 dicembre 2021, n. 839
Un cittadino albanese giunto in Italia a seguito del sisma in Albania del novembre 2019 presentata richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno per calamità naturale, ai sensi dell’art. 20 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. A distanza di quasi un anno e solo a seguito di un sollecito inoltrato dall’interessato, la Questura di Ancona, con PEC del giugno 2021, comunicava di essere ancora in attesa di acquisire le informazioni necessarie all’istruttoria dall’Ambasciata d’Albania. Proponeva pertanto ricorso chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio.
L’art. 20 bis del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal DL n. 130 del 2020, convertito con modificazioni nelle legge n. 173 del 2020, stabilisce che “Fermo quanto previsto dall’articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di grave calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità (comma 1).
Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile se permangono le condizioni di grave calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa (comma 2)”.
Con circolare del Ministero dell’Interno del 18 gennaio 2019, sul presupposto della rinnovabilità del permesso di soggiorno al permanere delle condizioni di eccezionale calamità, è stato precisato che l’Amministrazione, in vista del rinnovo, può farsi parte attiva nella richiesta di informazioni presso le competenti Autorità diplomatico consolari per accertare lo stato di calamità nell’area geografica di provenienza del richiedente.
Principio pacifico quello secondo cui, in materia di permesso di soggiorno, i termini di conclusione del procedimento e delle sue diverse fasi non presentano natura perentoria, non essendo ad essi correlata, né direttamente né indirettamente, alcuna decadenza e non incidendo la loro violazione sulla legittimità del provvedimento finale (ex multis, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 2 gennaio 2020, n. 6), tuttavia neppure può essere consentita una eccessiva dilatazione dei termini procedimentali in assenza di una valida ragione.
A fronte di una istanza di rilascio del permesso di soggiorno per calamità naturali inoltrata quasi un anno prima, il ritardo dell’Amministrazione nell’avviare l’istruttoria e quindi nel provvedere non risulta sorretto da alcuna ragione giustificativa ed è tale da integrare un’ipotesi di silenzio inadempimento.
Le vecchie norme del Decreto Salvini, ora in parte superate
Stretta sulle domande di cittadinanza e sui permessi di soggiorno umanitario
Sono molti i punti fermi alla base del nuovo ‘decreto immigrazione‘ firmato dall’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini.
L’obiettivo primario è quello di dare una stretta alle concessioni della cittadinanza italiana, diminuire anche il numero complessivo dei permessi di soggiorno per gli immigrati e al tempo stesso aumentare quindi i loro rimpatri.
Un piano che comunque dovrà fare i conti, oltre che con l’opposizione, anche con le rigide norme europee in materia (soprattutto sul diritto d’asilo e sull’accoglienza) e quelle previste dalla nostra Costituzione ma anche con la copertura finanziaria che rischia di scontrarsi con le altre esigenze del nostro Paese.
Ma vediamo quali sono i punti cardine del ‘Decreto Salvini‘ in tema di immigrazione:
1) Cittadinanza e Revoca
É previsto un giro di vite per la concessione della cittadinanza, giustificata dall’aumento della minaccia terroristica internazionale oltre che dal fenomeno della contraffazione dei documenti che vengono (o verrebbero) rilasciati dai Paesi di provenienza dei migranti.
Proprio per questo il Decreto prevede la revoca della cittadinanza italiana concessa a quegli stranieri che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale e che siano stati condannati “per gravi reati commessi con finalità di terrorismo o eversione“.
Un intervento, in pratica, per ridurre o cancellare il numero dei cosiddetti “foreign fighters“. Ma al tempo stesso, nell’intento di ridurre il numero di domande per la cittadinanza italiana, sarà anche rivista la norma che prevede il riconoscimento per motivi di sangue, ritenuta troppo generica e quindi causa di un aumento indiscriminato delle domande.
2) Giustizia
Nel Decreto entrano anche nuove norme per i tribunali nell’intento di frenare il fenomeno degli avvocati d’ufficio che secondo quanto ha affermato più volte il ministro Salvini si arricchiscono approfittandosi dei migranti.
Così la disciplina per il processo civile verrà equiparata a quello penale prevedendo l’esclusione dal diritto all’anticipazione delle spese per il difensore ammesso al gratuito patrocinio se l’impugnazione della domanda viene dichiarata dal tribunale improcedibile o inammissibile.
3) Permesso di soggiorno umanitario
Altro tema delicato è quello del Permesso di Soggiorno Umanitario. Secondo il testo, che rispecchia le idee più volte espresse negli ultimi anni dalla Lega, non esiste proporzione tra le domande accettate perché rientrano nelle forme di protezione internazionale previste dalle norme europee e che sono pari al 22% negli ultimi cinque anni (due terzi come protezione sussidiaria e un terzo come status di rifugiati) e i permessi di soggiorno per motivi umanitari che solo nel 2018 sono stati pari al 28%.
La tutela umanitaria deve essere un provvedimento eccezionale, come si legge nel testo, mentre invece ad oggi è diventata prevalente.
Tre sole le condizioni necessarie per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari che devono anche godere della necessaria copertura finanziaria: condizioni di salute effettivamente gravi, situazioni acclarate di calamità naturale nel Paese di provenienza ma anche un premio per il cittadino straniero che si sia reso protagonista di atti di particolare valore civile.
A questo discorso si aggancia quello della protezione internazionale. Verrà ampliato l’elenco dei reati che, se portano a condanna definitiva, portano al rifiuto o alla cancellazione della protezione.
Vengono inseriti quindi reati di violenza sessuale, reati di produzione, traffico e detenzione ad uso non personale di stupefacenti, rapina ed estorsione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi e gravissime, ma anche mutilazione degli organi genitali femminili, furto e furto in abitazione aggravati dal porto di armi o narcotici.
4) Rimpatrio e procedure
Nel Decreto Salvini vengono anche quantificate le spese necessarie per rendere effettive le procedure per il rimpatrio: complessivamente 3,5 milioni di euro fino al 2020 (500mila euro quest’anno, altri 1,5 a testa nei due anni successivi). In realtà però non basterebbero nemmeno per un migliaio di rimpatri, ché il costo medio si aggira sui 4000-5000 euro.
5) Ultimo capitolo importante del Decreto è quello legato alle procedure per il riconoscimento o meno della protezione internazionale.
Verranno introdotte alcune disposizioni che riducono il ricorso strumentale a questo tipo di domanda, rispettando comunque le norme internazionale, soprattutto quando le richieste vengono presentate al solo scopo di posticipare in maniera fittizia i rimpatri.
E per ottimizzare le procedure viene anche prevista la possibilità di creare presso alcune prefetture una sorta di uffici decentrati dell’Unità Dublino che è già attiva al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno e che si occupa di individuare lo Stato dell’Unione Europea competente sull’esame della domanda. per meglio ottimizzare le risorse, i progetti di integrazione e inclusione sociale saranno destinati soltanto ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati.
avvocato per stranieri
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