15000 quote fino al 2019 per tirocini di formazione e orientamento e corsi di formazione professionale
Approvato il decreto flussi che fissa la quota in questi tre anni per i cittadini extracomunitari che partecipano a tirocini formativi o corsi di formazione professionale
Con il decreto approvato alla fine dello scorso mese di luglio il Ministero del Lavoro ha di fatto concesso per il triennio 2017-2019 l’ingresso a quindicimila cittadini extracomunitari residenti all’estero e che abbiano in programma di venire in Italia per affrontare tirocini formativi ideali per il completamento di un percorso di formazione, oppure vogliano frequentare corsi di formazione professionale.
Tirocini formativi e corsi di formazione per extracomunitari
Il decreto parla in specifico di 7.500 ingressi destinati ai cittadini extracomunitari che hanno in progetto di frequentare corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite (sempre che di durata non superiore a 24 mesi) e altri 7.500 ingressi dedicati allo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento per il completamento di un percorso di formazione professionale.
Una modifica di quello che era in origine previsto dal Testo Unico per l’Immigrazione con quote ogni anno ma è stato modificato dal Decreto Legge 76/2013 che ha recepito la Legge e da allora le quote sono diventati triennali permettendo quindi agli immigrati una certa programmazione.
Si tratta infatti di quote che esulano da quelle normalmente previsti nei flussi migratori contingentati e sono destinate a persone autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale e che svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani.
A loro è anche permesso effettuare prestazioni che rientrano nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.
Una disposizione attuata dal DPR 394/1999 e dalle sue successive modificazioni: in particolare all’articolo 40 (comma 9) si prevede che un cittadino extracomunitario possa svolgere in Italia un addestramento professionale mediante un rapporto di tirocinio necessario al completamento di un percorso di formazione professionale.
In più l’articolo 44 bis dello stesso Regolamento attuativo ha previsto la possibilità per il cittadino straniero, di entrare sul territorio nazionale con lo scopo di frequentare corsi di formazione professionale, sempre che organizzati da enti di formazione accreditati e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite.
Il soggetto destinatario però deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di un visto d’ingresso per studio.
Ma quali sono le procedure che regolano gli ingressi per studio o formazione ?
Quelli per lo svolgimento di un corso di formazione professionale sono possibili soltanto quando sia stato ottenuto il visto di ingresso per studio o formazione.
La domanda di visto va presentata dal diretto interessato alla sezione ‘Visti’ dell’Ambasciata Italiana o dell’Ufficio Consolare competente per il suo luogo di residenza.
Una domanda scritta, redatta sull’apposito modulo che è disponibile presso tutte le Rappresentanze diplomatico-consolari e deve essere compilato in ogni sua parte, firmato dal cittadino straniero e completo con la documentazione prevista per i visti dal Ministero degli Affari Esteri.
Tra i documenti da allegare c’è anche il certificato di iscrizione o almeno di pre-iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione scelto dall’immigrato e che deve essere rilasciato dalla scuola o dall’ente italiano, contenente l’indicazione del numero di ore giornaliere e della durata del corso.
Quindi il migrante dovrà come prima cosa individuare il corso professionale al quale partecipare e verificare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Solitamente l’ente di formazione che apre un corso emette anche un bando di partecipazione nel quale vengono specificati tutti i dettagli del corso come i documenti necessari per l’iscrizione, i requisiti di ammissione, la sua durata, il programma, oltre che un eventuale tirocinio in azienda e indennità di frequenza.
I bandi vengono pubblicati sui quotidiani nazionali e locali ma normalmente sono anche disponibili presso gli Assessorati alla Formazione Professionale di Regioni e Province e presso le Agenzie regionali del lavoro.
É importante però sapere che al termine del periodo di formazione o tirocinio, tutti questi permessi di soggiorno possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nel compito delle quote fissate annualmente dal decreto di programmazione previsto per i flussi di ingresso.
avvocato immigrazione
leggo dall’articolo che è possibile ottenere un visto di ingresso per studio/formazione per frequentare corsi di formazione professionale, previa iscrizione o almeno pre-iscrizione al corso scelto.
Peccato che tutti gli enti a cui mi sono rivolta richiedano obbligatoriamente il permesso di soggiorno per effettuare un’iscrizione al corso di un cittadino extracomunitario.
Mi sembra un controsenso…sto sbagliando qualcosa? Ci sono per caso enti appositi che forniscono iscrizioni ai corsi senza essere già in possesso di permesso di soggiorno?
Volevo informazione per conto di un’amico che vorrebbe venire in italia per fare un corso informativo o per studio e vorremmo sapere che documenti servono per presentare la domanda per il visto grazie
Buongiorno. A quale corso di formazione potrei iscrivere una ragazza che vive in Bielorussia, al fine di un suo ingresso in Italia ? Grazie.
Scusi il disturbo.
per favore gradirei conoscere la procedura di poter assumere con richiesta nominativa un giovane albanese, nella mia azienda metalmeccanica. Per la richiesta del nulla-osta quale modello debbo compilare ?
Nel ringraziare per la cortese attenzione
cordialmente vi saluto.
sul portale immigrazione ho letto che “Il permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo nell’ambito del decreto di programmazione dei flussi di ingresso per cittadini stranieri. In tale caso la certificazione attestante la presenza dei requisiti richiesti dalla norma per il lavoro autonomo è rilasciata dallo Sportello Unico Immigrazione previa verifica della disponibilità di una quota e la compilazione dei moduli 1 e 2 per la richiesta di permesso di soggiorno avverrà presso questo ultimo Ufficio“.
a tal riguardo volevo sapere se a tutt’oggi è ancora possibile verificare la quota, se la richiesta la deve inoltrare il datore di lavoro o il lavoratore. grazie