Fotosegnalamento dello straniero e il permesso di soggiorno

Il fotosegnalamento dello straniero

Per identificare un individuo straniero, tra i mezzi investigativi più comuni insieme al DNA c’è l’impronta digitale (nonché quella palmare).

Si tratta di un modo attraverso cui riuscire ad identificare con estrema precisione le persone, al di là del fatto che ogni soggetto sia in possesso di documenti attestanti l’identità.

Il foto segnalamento allo scopo identificativo

All’interno di un processo prettamente investigativo, il concetto di identità si incardina lungo un percorso assai complesso e controverso.

Se infatti oggi il foto segnalamento viene utilizzato come valore aggiunto per riuscire ad individuare un soggetto e le sue generalità, resta comunque che queste ultime, precise ed esatte così come sono, possono essere rilevate nei registri dello Stato Civile del Comune di nascita e/o residenza.

In questo contesto, ove il discorso tende ad intricarsi sempre più a fronte di quelli che sono i diritti e i doveri di una persona, diventa indispensabile anche imparare a fare una netta differenza tra quello che è un documento d’identità e un più generico documento di riconoscimento.

Laddove quest’ultimo rappresenta una mera autorizzazione che spesso viene fornita con la patente di guida con il passaporto, o con la licenza del porto d’armi (artt. 292 e 293 reg. esec. TULPS ed art. 35 c.2 DPR 445/2000).

fotosegnalamento tramite impronte
fotosegnalamento tramite impronte

Facoltà in capo alle forze dell’ordine

La disamina fatta pic’anzi, anche se appena accennata, è di fondamentale importanza ai fini del fotosegnalamento.

Le forze dell’ordine hanno l’obbligo di compilare con i dati corretti i cartellini (avuti in dotazione dal Ministero dell’interno).

Al contempo raccolgono le impronte digitali del soggetto fermato, unitamente a tutti i dati rilevanti ai fini dell’identità dello stesso e compreso di fotografie.

Per quest’ultimo punto, inerente ai dati identificativi raccolti, pur non essendovi l’obbligo di avere con sé dei documenti, ai sensi dell’art. 651 del codice penale, su richiesta della polizia, vanno espletate le proprie generalità ai fini identificatici.

In caso contrario infatti, la persona coinvolta, qualora rifiutasse di consegnare un documento, potrebbe incorrere nella violazione dell’art. 294 e 221 reg. esec. TULPS.

Identificazione stranieri e fotosegnalamento

Per quel che riguarda gli stranieri: la L.189/2002 prevede che al momento del rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno, le autorità effettuino tutti i rilievi segnaletici.

E poi ancora, l’art 6 co.3 del T.U. immig. stabilisce il dovere in capo agli stranieri di circolare muniti di un documento d’identità e del titolo autorizzativo per la permanenza sul territorio nazionale.

In assenza dei documenti è possibile effettuare il fotosegnalamento per “identificazione”, art. 6 co. 4, e laddove la posizione del soggetto risultasse irregolare, ipotesi residuale ex art. 10-bis T.U., continuare con verifica in EURODAC.

Il controllo potrebbe anche sfociare con l’invito a lasciare il territorio nazionale o nella migliore delle ipotesi, nel caso di dubbie generalità, salvo pendenze penali, di permanere presso un centro di permanenza per rimpatri.

Approfondimento : straniero senza documenti al seguito

L’obbligo di effettuare i rilievi

Attraverso il controllo dattiloscopico, effettuato utilizzando il sistema AFIS, l’autorità competente esegue una “identificazione fisica” del soggetto, al di là di quella che può essere l’anagrafica personale o quella risultante da un documento.

Un simile meccanismo si innesca a seguito di una comparazione tra elementi omogenei, i contatti papillari: quello che viene messo a confronto sono le impronte prese seduta stante con quelle presenti in banca dati.

In tal modo le autorità si assicurano di aver fatto fede al contenuto dell’art. 66 c.p.p. largamente approvato dalla giurisprudenza consolidata.

Grazie al cartellino segnaletico si può giungere o all’identificazione del soggetto, o anche scoprire una relazione intercorrente tra quell’individuo ed un crimine.

Quella stessa impronta può essere addirittura ricondotta sul luogo di un delitto, dopo che la stessa sia stata individuata con modalità ottico o chimico-fisico, su reperti sequestrati ed ancora non attribuiti.

In base all’art. 4 TULPS, l’autorità di P.S. ha la facoltà di effettuare i rilievi segnaletici, in quanto il fotosegnalamento si basa sul presupposto di identificazione di tutti coloro che non sono in grado di palesarsi (es. evidente stato confusionale) o, come spesso accade, di chi si rifiuta di farlo.

Tuttavia il fotosegnalamento può valere anche d’obbligo anche per tutti i casi facenti parte dell’art. 11 L.191/78.

Esso, in concomitanza con la comparazione AFIS, garantisce la individuazione di possibili sostituzioni di identità, alias, oltre al fatto che consente di sciogliere la matassa di molti casi irrisolti, contribuendo così ad una più ferrea tutela di soggetti molto più vulnerabili.

Qualche ultima considerazione a riguardo

È bene in tal sede sottolineare che con l’avvento della banca dati del DNA, sia nata anche una sorta di obbligatorietà de facto del fotosegnalmento, applicata fino a poco fa solo in materia di immigrazione, per i soggetti colpiti da misure de libertate o comunque rientranti nell’art. 5 DPR 87/2016.

Pertanto, come prima cosa si provvede a rilevare le impronte. E solo in un secondo momento, a seguito di un rito di convalida o trasferimento presso una struttura penitenziaria, sarà necessario prelevare il materiale biologico, permettendo un’ampia identificazione personale, troppe volte difficile da constatare.

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