[Guida] Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Normativa di riferimento : articolo 9 T.U. Immigrazione

1. Requisiti del permesso per soggiornanti di lungo periodo

La vecchia carta di soggiorno ha assunto la denominazione di “Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato (o almeno dovrebbe) entro novanta giorni dalla richiesta.

Può chiedere il permesso CE di lungo periodo lo straniero in possesso :

  1. da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità ;

  2. che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b) del T.U. Immigrazione

  3. e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-
    sanitaria
    accertati dall’Azienda unita’ sanitaria locale competente per territorio

  4. Superamento del testitaliano.interno.it

Competente al rilascio è il questore e può essere richiesta anche per i familiari di cui all’articolo 29, comma 1 Testo unico Immigrazione :

a) coniuge ;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso ;

c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute ;

d) genitori a carico.

2. Soggetti esclusi dall’applicazione

La disciplina del permesso di soggiorno CE per SLP non si applica agli stranieri che:

  1. soggiornano per motivi di studio o formazione professionale ;

  2. soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta ;

  3. soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta ;

  4. sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata ;

  5. godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche

  • dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
  • ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale,
  • nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice.

Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

3. Requisito del quinquennio

Ai fini del calcolo del periodo di cinque anni come requisito per il rilascio, non si computano i periodi di soggiorno in cui il richiedente è stato :

1) titolare di un permesso di soggiorno di breve durata ;

2) di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

4. Revoca del permesso UE

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è revocato :

  1. se è stato acquisito fraudolentemente ;

  2. in caso di espulsione ;

  3. quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio ;

  4. in caso di assenza dal territorio dell’Unione Europea per un periodo di dodici mesi consecutivi ;

  5. in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell’Unione europea, previa comunicazione da parte di quest’ultimo ;

  6. in caso di assenza dal territorio dello Stato Italiano per un periodo superiore a sei anni.

Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno, può riacquistarlo con le stesse modalità per il rilascio. In tal caso il periodo quinquennale è ridotto a tre anni.

Allo straniero cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per slp e nei cui confronti non debba essere disposta l’espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo.

5. Espulsione

Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per slp, l’espulsione può essere disposta :

  1. per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato ;

  2. nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 ;

  3. quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Ai fini dell’adozione del provvedimento di espulsione, si tiene conto anche :

  • dell’età dell’interessato,

  • della durata del soggiorno sul territorio nazionale,

  • delle conseguenze dell’espulsione per l’interessato e i suoi familiari,

  • dell’esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell’assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

6. Diritti per i possessori del permesso UE di lungo periodo

Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può :

  1. fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale ;

  2. svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno ;

  3. usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;

  4. partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

E’ autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell’Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che non costituisce un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Circolari ministeriali sulla disciplina sul titolo di lungo periodo

 La Circolare del Ministero dell’Interno del 16 febbraio 2007 chiarisce alcuni punti sull’applicazione della normativa

Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”

 Articolo 9 “Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”

– il termine di presenza regolare in Italia necessario per richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è ridotto da 6 a 5 anni;

– è soppresso il requisito della titolarità di un permesso di soggiorno per un motivo che consenta un numero indeterminato di rinnovi, pertanto è sufficiente la titolarità, all’atto della richiesta, di un permesso di soggiorno di lunga durata in corso di validità;

rimangono invariati i requisiti relativi: al reddito, all’alloggio, alle possibilità di richiedere il rilascio per sé ed i familiari di cui all’art. 29, comma 1, Testo unico Immigrazione, la durata indeterminata del titolo ed al periodo prescritto per il rilascio di 90 giorni;

non può essere rilasciato allo straniero titolare di permesso di soggiorno per studio, formazione professionale, protezione umanitaria, motivi umanitari, asilo, permesso di soggiorno per breve durata;

– non può essere rilasciato allo straniero pericoloso per la sicurezza dello stato e l’ordine pubblico.

Nella valutazione della pericolosità dello straniero il criterio automatico previsto dalla previdente normativa è sostituito da un giudizio di pericolosità complessivo che tiene conto anche di una condanna per i reati previsti dall’art. 3 c.p.p. o dell’appartenenza ad una delle categorie indicate dall’art. 13, comma 2, lettera c) del Testo unico immigrazione.

Si rappresenta che un eventuale provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovrà riportare una articolata motivazione su tutti gli elementi che hanno contribuito a formulare un giudizio di pericolosità attuale e concreta e dovrà tener conto dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nonché della durata del soggiorno sul territorio nazionale;

le assenze dello straniero dal territorio nazionale non incidono sul periodo di 5 anni se inferiori a 6 mesi consecutivi e non superiori complessivamente a dieci mesi nel medesimo periodo;

– il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è revocato:

a) se è stato acquisito fraudolentemente

b) se lo straniero risulta pericoloso per la sicurezza dello Stato e dell’ordine pubblico

c) nei casi per i quali l’articolo 9 prevede l’espulsione

d) per l’assenza dello straniero dall’Unione Europea per un periodo di 12 mesi consecutivi

e) per l’acquisizione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in un altro Stato membro dell’Unione

– le ipotesi di espulsione per il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto alla normativa precedente:

a) per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, con l’inserimento delle ipotesi di espulsione previste dall’art. 3, comma 1, del Decreto legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2005, n.155

b) per l’appartenenza dello straniero ad una delle categorie previste dall’articolo 1 della Legge 27 dicembre 1956, n.1423, ovvero l’art. 1 della Legge 31 maggio 1965, n.575, sempre che sia stata applicata anche in via cautelare, una delle misure in cui l’art. 14 della Legge 19 marzo 1990, n.55. Nell’adozione del provvedimento di espulsione dovranno essere valutate, dandone conto in motivazione, l’età dello straniero, la durata del soggiorno sul territorio nazionale, le conseguenze dell’espulsione per l’interessato e i suoi familiari, l’esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell’assenza di tali vincoli con il paese di origine.

7. Giurisprudenza

Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e Lavoro a tempo determinato

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA

Sent. 22 aprile 2008

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Questura di Bologna gli ha negato la carta di soggiorno perché il permesso di soggiorno di cui è titolare, in quanto inerente a un contratto di lavoro a tempo determinato, non implica un numero indeterminato di rinnovi.

A sostegno del gravame deduce con l’unico motivo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 del d.lgs n. 286 del 1998, come modificato dal d.lgs n. 3 2007 di attuazione della Direttiva 2003/109CE.

Il ricorso è fondato.

Al riguardo va innanzitutto considerato che, a seguito del recepimento della direttiva 2003/109CE da parte dello Stato italiano con il d.lgs 8 gennaio 2007 n. 3, la carta di soggiorno disciplinata dall’articolo 9 del d.lgs 286 del 1998 si è oggi trasformata in permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Come si legge nel nuovo testo dell’articolo 9, il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo è rilasciata allo straniero in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale,senza più richiedere la titolarità di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi.

Le vostre domande sul titolo di soggiorno per SLP

salve, sono … possessore di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Ho sentito che in Germania, da circa due anni, esiste una sorta di “Permesso di soggiorno europeo” che offre maggiori opportunità per chi volesse cercare lavoro nella zona Schengen rispetto al tipo di documento in mio possesso.

Tipo che con il documento in mio possesso potrei lavorare solo nel mio campo di specializzazione mentre con quell’altro documento non ci sarebbero tali limiti. Volevo sapere se anche i Italia esisteva tale documento, i recquisiti e i tempi necessari per ottenerlo, e quali sono i vantaggi rispetto al normale permesso di sogg. di lungo periodo. Inoltre essendo che sono passati più di cinque anni da quando ho ottenuto il permesso di lungo periodo, volevo sapere se tale documento aveva una qualche scadenza.

Dovresti andare in una posta dove c’è lo “sportello amico” e ritirare il kit, e in base ai requisiti per la tua richiesta compili la domanda per il Permesso di Soggiorno di Lungo Periodo CE, detta anche “carta di soggiorno”.

Una volta col kit pronto (, ritorni allo sportello amico, con la busta aperta e con il tuo passaporto, perché l’operatore farà una verifica (solitamente si usa firmare il kit in posta).

In quel momento ti verrà rilasciata insieme alla ricevuta dell’assicurata della domanda, la lettera dell’appartamento/convocazione, con la data, ora e indirizzo della Questura in cui dovrai presentarti per il fotosegnalamento.

Attenzione, la domanda del permesso di soggiorno di lungo periodo va presentata entro la scadenza del titolo di soggiorno, e non oltre.

In alcuni casi, per la domanda del permesso di soggiorno per lungo periodo, oltre ai soliti documenti, viene richiesto la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, il certificato di lingua italiana, e l’idoneità alloggiativa.

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