Decreto Salvini : la Corte di Cassazione contro la retroattività

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Decreto Sicurezza e Permessi di soggiorno umanitari: la legge non è retroattiva

Provvedimento della Procura generale della Cassazione sulla bocciatura della richiesta per un cittadino bengalese: per le domande presentate prima del Decreto valgono le regole precedenti

La stretta generale ai permessi umanitari per i migranti attualmente in Italia prevista dal Decreto Sicurezza approvato ai primi di dicembre 2018 e fortemente voluto da Matteo Salvini, ministro dell’Interno.

Non avrà effetto retroattivo

Così si è orientata da Procura generale della Cassazione giudicando il caso di un cittadino del Bangladesh e che aveva chiesto protezione nel nostro Paese.

Lo Straniero aveva presentato domanda nei mesi scorsi, comunque prima dell’entrata in vigore del decreto immigrazione, giustificandola con il fatto che il Bangladesh è un Paese a forte rischio per la sicurezza personale e non vengono tutelati i diritti fondamentali dell’individuo, come confermato in primis un rapporto sulla situazione Paese.

Per questo, se dovesse fare rientro in patria “si troverebbe in condizioni di particolare vulnerabilità”, è scritto nella richiesta.

Quindi è per questi motivi che Corte di Appello di Firenze gli ha concesso il permesso di soggiorno per motivi umanitari giustificato anche dalla circostanza, ampiamente dimostrata, di aver trovato un lavoro nei mesi di permanenza in Italia e quindi si è anche inserito nel nostro contesto sociale.

I diritti umani inviolabili

Una motivazione contro la quale il Ministero dell’Interno ha presentato ricorso e così il fascicolo è finito davanti alla Cassazione.

Secondo la Procura generale il Decreto Salvini ha cancellato la condizione che contiene le condizioni necessarie per il rilascio della protezione umanitaria, riducendola a casi limitati e molto specifici come lo sfruttamento sul lavoro, i motivi sanitari particolarmente gravi, oppure ancora la fuga da calamità eccezionali o essere stati protagonisti di atti di speciale valore civile.

Su questo la Procura non ha dubbi: il diritto alla protezione umanitaria è garantito costituzionalmente dal terzo comma dell’articolo 10 della nostro Costituzione, perché rientra tra “i diritti umani inviolabili”.

Ma a quel bengalese andavano applicate le vecchie o le nuove regole?

Secondo la procura della Cassazione deve essere considerata la non applicabilità della nuova disciplina alle vicende umane sorte nel vigore della legge antecedente e ancora in corso.

Il migrante infatti in queste situazioni deve fare affidamento sulle norme previste al momento di presentazione della richiesta e non su quelle successive.

Inoltre diverse sentenze della Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo e della Corte costituzionale hanno ribadito la mancanza di retroattività delle norme stringenti sulla richiesta di asilo.

Alcuni tribunali sezione immigrazione (la minoranza comunque) in realtà hanno ritenuto invece di poter applicare il Decreto Salvini anche a domande precedenti la sua entrata in vigore.

Ma quali sono quindi i numeri di migranti coinvolti ?

In ogni caso i permessi concessi per ragioni umanitarie nel 2018 sono passati dal venticinque% delle richiesta ad un più modesto tre%.

Tutto ciò avrebbe effetto su almeno centocinquantamila aspiranti lo status di protezione che come stima Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione potrebbero ottenere un permesso per motivi umanitari.

Protezione umanitaria, il Decreto Sicurezza non è retroattivo

La sentenza n. 4890/2019

“La normativa introdotta con il decreto legge n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall’art. 5, c.6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendo/a con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, NON trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione”.

Dalla Corte di Cassazione arriva una sentenza la decisione n. 4890/2019 che fa chiarezza sulle norme volute dalla riforma Salvini: non possono essere applicate sulle domande presentate prima della sua entrata in vigore

La Corte di Cassazione ha scritto una parola importante sulle norme che regolano la protezione umanitaria in Italia, molto più stringenti dopo l’approvazione del Decreto Salvini: pur non entrando nel merito della nuova legge, viene comunque stabilito che non possa essere applicata in maniera retroattiva e quindi chi abbia presentato la domanda prima della sua approvazione deve essere giudicato in base a quanto era stabilito in precedenza.

Il ricorso era stato presentato dagli avvocati che rappresentano un cittadino originario della Guinea e arrivato in Italia per sfuggire ad una oggettiva situazione di povertà oltre che per una situazione conflittuale con la sua famiglia.

Il Tribunale di Napoli aveva nei mesi scorsi respinto la sua domanda di protezione internazionale o eventualmente umanitaria, come è successo negli ultimi mesi alla stragrande maggioranza delle richieste presentate.

Esaminando la pratica, gli ‘ermellini’ hanno preso atto che nel Decreto sicurezza sono previsti due commi per regolare i permessi già rilasciati che permangono in vigore, ma alla loro scadenza naturale verranno riesaminati in base alle nuove norme, oltre che per quelli ancora non concessi ma per i quali la commissione territoriale abbia già verificato i presupposti per il rilascio del permesso umanitario.

Da questi commi restano fuori invece i casi sui quali non è stata ancora presa una decisione o che in prima istanza sono stati bocciati.

Quindi la Cassazione su questi casi specifici ha deciso di applicare il principio giuridico in base al quale la legge non dispone che per l’avvenire”, cioè per quello che sarà dal momento della sua entrata in vigore, senza poter essere applicabile su fatti precedenti.

Cassazione n. 4890/2019

I giudici hanno definitivamente stabilito che che le istanze di protezione internazionale già presentate prima del 5 ottobre devono essere esaminate con la vecchia normativa.
Nel caso vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, il permesso rilasciato avrà la dicitura “casi speciali”

Questo per non creare trattamenti differenti tra casi uguali o simili, dovuti esclusivamente alla durata di un processo.

In pratica se un Tribunale ha tergiversato a prendere una decisione e nel frattempo è subentrata una nuova legge, non è certo imputabile a chi aveva presentato ricorso.

La sentenza depositata nei giorni scorsi dalla Cassazione come al solito farà da precedente e per questo è lecito immaginare che possano arrivare tantissimi appelli da parte di chi patrocina gli interessi dei migranti ai quali in un primo tempo è stata bocciata la richiesta di protezione umanitaria.

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