Ecco le novità di riforma dell’immigrazione illustrate dal Viminale
Circolare del Ministero dell’Interno relativa al Decreto Legge del 21 ottobre 2020 n. 130 – Prot. 0075550 del 30 ottobre 2020
Il decreto legge 21 ottobre 2020 n.130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale” entrato in vigore dal 21 ottobre 2020, ha introdotto importanti novità attinenti alle materie dell’immigrazione e della protezione internazionale.
- Novità In materia di permessi di soggiorno e di iscrizione anagrafica.
Nuove conversione dei permessi di soggiorno
Il decreto prevede che potranno essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro i permessi per protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi, per assistenza minori.
Permesso di soggiorno per protezione speciale
Il permesso per protezione speciale non potrà essere convertito nei casi in cui siano state applicate dalla Commissione territoriale le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10 comma 2 articolo 12 comma 1 lettere b) e c) e articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251.
E’ stata inoltre modificata la disciplina riguardante il permesso di soggiorno per protezione speciale sotto due profili:
- sono stati aggiunti ai fini del rilascio quei fattori che impediscono il respingimento e l’espulsione, il rischio di trattamenti inumani e degradanti e la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero
- è stata introdotta la previsione che il permesso di soggiorno per protezione speciale possa essere rilasciato dal Questore, anche nel caso in cui sia presentata una richiesta di permesso di soggiorno e ricorrano i requisiti di cui ai sopra citati commi 1 e 1.1, previo parere della Commissione Territoriale.
Il decreto ha inoltre stabilito che il richiedente protezione internazionale, titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo o in possesso della ricevuta di cui all’articolo 4 comma 3 del Dlgs 142/2015, può essere iscritto all’anagrafe della popolazione residente.
- In materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.
Domande reiterate di protezione
Il decreto ha apportato specifiche modifiche agli istituti dell’esame prioritario delle procedure accelerate delle domande reiterate presentate in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, del procedimento immediato e del ricorso giurisdizionale, intervenendo anche sui termini per la proposizione del ricorso e sull’effetto sospensivo dell’istanza.
In particolare, il decreto ha eliminato la possibilità di esaminare in via prioritaria le domande presentate da richiedenti trattenuti nei centri ed in strutture di permanenza per il rimpatrio o provenienti da Paesi di origine sicuri.
Procedure accelerate in Commissione territoriale
In relazione alle procedure accelerate, il relativo articolo 28-bis è stato integralmente riscritto e comprende due casistiche.
- (1) La prima si concretizza qualora la Questura provveda senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione Territoriale che decide entro cinque giorni e fa riferimento:
- alle domande reiterate;
- alle domande presentate da richiedenti sottoposti a procedimenti penali, quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, ovvero il soggetto sia stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente.
- (2) La seconda ipotesi riguarda il caso in cui la Questura provveda senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione Territoriale, che procederà all’audizione entro sette giorni e si dovrà esprimere nei successivi due giorni, e fa riferimento:
- alle domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento nei punti di crisi (cd. Hotspot), ovvero nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b);
- alle domande presentate da richiedenti direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stati fermati per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli;
- alle domande presentate da richiedenti provenienti da un Paese designato di origine sicura;
- alle domande manifestamente infondate;
- alle domande presentate da richiedenti dopo essere stati fermati in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
Domande reiterate presentate in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento
In relazione alle domande reiterate presentate in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, esse non saranno più considerate inammissibili ex lege e devono essere trasmesse con immediatezza al Presidente della Commissione Territoriale competente che procederà all’esame preliminare entro tre giorni e contestualmente ne dichiarerà l’inammissibilità ove non siano stati addotti nuovi elementi.
Con riferimento al procedimento immediato, l’istituto introdotto dal decreto legge 4 ottobre 2018 n.113 viene fatto confluire tra le procedure accelerate, corrispondente alla lettera b) della prima casistica sopra esposta.
Termini ricorsi giurisdizionali
Infine, in ordine al ricorso giurisdizionale, sono stati chiariti i casi in cui i termini per proporre ricorso sono dimezzati (quindici giorni) ed i casi in cui la proposizione del ricorso non sospende automaticamente l’efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione Territoriale.
In primo luogo sono stati dimezzati i termini per tutte le procedure accelerate.
Effetto sospensivo del ricorso
Inoltre, nei casi di ricorso avverso domande presentate da richiedenti sottoposti a procedimenti penali, l’effetto sospensivo del ricorso non si realizza qualora:
- il soggetto sia trattenuto nei punti di crisi (cd. Hotspot), ovvero nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio;
- sia stato emesso un provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
- sia stato emesso un provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza;
- sia stato emesso un provvedimento nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettere c) ed e);
- sia stato emesso un provvedimento di rigetto relativo alla domanda di cui all’articolo 28-bis, comma 1, lettera b.
In particolare, gli effetti del provvedimento possono essere sospesi, quando ricorrano gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato adottato dal Tribunale in composizione collegiale, che si deve pronunciare entro 5 giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte.
Prima che siano trascorsi in 5 giorni, entro i quali il giudice può pronunciarsi sulla sospensiva, non è possibile procedere al rimpatrio del cittadino straniero.
Sempre con riferimento all’effetto sospensivo del ricorso, il precedente articolo 35-bis, comma 5 del decreto legislativo 25/2008 prevedeva che sia il ricorso che l’istanza cautelare non sospendessero l’efficacia esecutiva avverso alcuni provvedimenti; il decreto ha modificato questa disposizione e attualmente è previsto che né il ricorso né l’istanza cautelare sospendano la decisione amministrativa solo in due casi:
- in caso di provvedimento che dichiara inammissibile, per la seconda volta, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, nel caso in cui il richiedente presenti un’istanza identica a quella già presentata prima, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, ai sensi dell’art.29 co.I lett b.
- in caso di dichiarazione di inammissibilità della domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale ai sensi dell’art.29 bis d.lgvo 25/2008.
c) In materia di trattenimento.
Termini di trattenimento
Il decreto dispone che lo straniero che rifiuti reiteratamente di sottoporsi ai rilievi foto dattiloscopici e segnaletici e perciò possa essere trattenuto nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio, sia tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
Il termine del trattamento è ridotto da 180 a 90 giorni prorogabile per altri 30 giorni.
Lo straniero che è già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a 90 giorni può essere trattenuto presso il Centro per un periodo massimo di 30 giorni, prorogabile per altri 30 giorni, qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.
Tale termine è prorogabile per ulteriori 15 giorni, previa convalida del Giudice di Pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio. Quindi, in totale, il trattenimento potrà raggiungere un limite massimo di 75 giorni, se l’interessato ha già trascorso un precedente periodo di 90 giorni di detenzione nelle strutture carcerarie.
Nel caso di richiedente asilo trattenuto ai fini di accertamento dell’identità o cittadinanza di cui all’art.6 co.3 bis D.Lg.vo 142/2015, per il quale siano già trascorsi i primi 30 giorni di trattenimento nelle strutture di cui all’art.10 ter T.U.I., cd. “Hotspot”, e non è stato possibile determinarne l’identità, lo stesso potrà essere trattenuto in un C.P.R., al fine di determinarne l’identità, per un termine massimo di 90 giorni prorogabile per altri 30 giorni (qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri).
Il decreto specifica i casi di trattenimento per soggetti considerati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, previsti all’articolo 6 del decreto 142/2015, inserendo anche i richiedenti che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251 nonché all’articolo 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25.
In particolare si tratta di:
- coloro che hanno ricevuto un diniego dello status di rifugiato (art.12 D.L.vo 251/2007) o che sono stati esclusi dallo status di protezione sussidiaria (art.16 D.L.vo 251/2007);
- coloro che presentino una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento e di coloro che, richiedenti asilo, riportino condanne anche non definitive per reati rilevanti ai fini delle cause di diniego dello status di rifugiato (art.12 co.I lett. d.bis D.L.vo 251/2007) e di esclusione dello status di protezione sussidiaria (art.16 comma 1 lett d-bis D.L.vo 251/2007);
Inoltre, è stata disciplinata normativamente la competenza di questa Direzione Centrale nell’assegnazione dei posti nei singoli Centri di permanenza per il rimpatrio.
I nuovi comma 7 bis e 7 ter dell’art.14 introducono nuove disposizioni in caso di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento nei C.P.R. o negli Hotspot, per i quali si procede sempre con rito direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
Qualora non sia possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell’art.382 c.p.p. chi, anche sulla base della documentazione video o fotografica, risulta essere l’autore del fatto e l’arresto è consentito entro le 48 ore successive all’evento.
E’ stata altresì disciplinata la possibilità per gli stranieri trattenuti nei C.P.R. di rivolgere istanze o reclami orali o scritti al Garante Nazionale e ai Garanti regionali o locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà professionale.
d) In materia di accoglienza
Sistema di accoglienza e integrazione
Il decreto rivede il sistema di accoglienza rinominando il “Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati, SIPROIMI” in “Sistema di accoglienza e integrazione”.
Le amministrazioni competenti possono ospitare, nei limiti di posti disponibili, i richiedenti asilo, i titolari di protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati, i titolari di protezione speciale (che non abbiano compiuto atti che integrano cause di esclusione), i titolari di permessi di soggiorno per cure mediche, per calamità, le vittime di tratta, di violenza domestica, di sfruttamento lavorativo e le persone che avevano avuto il riconoscimento della protezione umanitaria dalle competenti Commissioni nel periodo intermedio tra la previgente normativa e l’entrata in vigore del D.L. 12 113/2018 (casi speciali transitori). Possono inoltre essere accolti anche gli stranieri affidati dal Tribunale per i minorenni ai servizi sociali, al compimento della maggiore età.
e) Disposizioni transitorie
Le disposizioni di cui all’art.1 (conversione dei permessi di soggiorno) si applicano anche ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del Decreto Legge in parola.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. affinché sia assicurata la necessaria e ampia diffusione al personale interessato.
Guida a cura dello Studio
avvocato per stranieri
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