Il permesso per cure mediche dopo la Riforma Salvini del permesso umanitario
Come abbiamo visto nei precedenti articoli il Decreto legge Salvini (decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113) ha abrogato il permesso di soggiorno umanitario e introdotto nuove figure di permessi per sopperire a particolari forme di vulnerabilità degli stranieri presenti sul territorio italiano.
Tra questi nuovi titoli di soggiorno troviamo :
il permesso di soggiorno per casi speciali tutela delle vittime di tratta, violenza o grave sfruttamento
permesso per casi speciali per vittime di violenze domestiche
permesso soggiorno per casi speciali per vittime di particolare sfruttamento lavorativo che abbiano denunciato o cooperato nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro
permesso per seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano
Una nuova previsione concerne invece il permesso di soggiorno per cure mediche ovvero l’articolo 19, comma 2, lett. d bis, d.lgs. 286/98
Questa modifica NON riguarda chi arriva in Italia con il visto per cure medicheal fine di sottoporsi a terapie o interventi chirurgici, potendoseli pagare, cioè nei casi di ingressi e soggiorni per cure mediche disciplinati dall’articolo 36 del testo unico immigrazione
Riguarda invece la situazione di sostanziale non espellibilità per chi versa in condizioni di salute di particolare gravità.
Da qui la novella all’interno della norma dell’articolo 19 Testo Unico Immigrazione che rubrica il titolo come “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”.
Il permesso di soggiorno per cure mediche dopo la Riforma di Salvini
Pertanto a fronte dell’abolizione del permesso di soggiorno umanitario ai sensi dell’art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione la riforma dell’immigrazione Salvini introduce nuove modifiche tra cui il permesso per motivi medici.
Il nuovo articolo 19 lettera d-bis) Testo Unico Immigrazione
Vediamo insieme il testo modificato cosa prescrive. Il nuovo titolo di soggiorno viene rilasciato agli :
“stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”
Quindi deve trattarsi di :
una malattia di particolare gravità (pensiamo a un tumore)
la malattia deve essere dimostrata con documentazione ufficiale dell’ASL o medico convenzionato
questo stato deve creare un “pregiudizio” (un danno) alla salute dello straniero in caso di espulsione nel suo Paese
“In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale”
la durata del permesso rilasciato avrà la durata massima di un 1 anno
in ogni caso si terrà conto per calcolare la durata del permesso delle indicazioni della certificazione sanitaria
La circolare ministeriale : I nuovi codici per il Permesso di soggiorno per cure mediche, ex art. 19, comma 2, lett. d. bis) TUI
La circolare ministero dell’Interno del 15 marzo 2019, n. 43323 ha come oggetto specifico il Permesso di soggiorno per “cure mediche”, ex art. 19, comma 2, lett. d-bis) TUI.
Secondo la circolare diretta alle Questure e Uffici Periferici dello Stato si è meglio delineato la riconoscibilità di questa tipologia di permesso per consentire l’iscrizione del cittadino straniero al Servizio Sanitario Nazionale.
La circolare ribadisce che come noto, il D.L. n.113/2018 convertito con legge n.132/2018, ha introdotto una nuova tipologia di permesso di soggiorno per “cure mediche” che potrà essere rilasciato in favore degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 19, comma 2, lett. d-bis) TUI.
Attese l’esigenza di censire i titoli di soggiorno emessi ai sensi della citata disposizione, si è reso necessario modificare i seguenti codici di soggiorno, già in uso presso il sistema informativo StranieriWeb, secondo le seguenti indicazioni:
CURME (codice di soggiorno) : CURE MEDICHE ART. 19 C2 L.D BIS TUI
SALUT (codice di soggiorno) : CURE MEDICHE ART. 19 C2 L.D E 36 TUI
Al fine di rendere univocamente riconoscibile il titolo di soggiorno in parola, contraddistinto dal codice motivo CURME, è stato previsto l’inserimento della dicitura “ART.19, C.2 LET.D-BIS TUI“del permesso di soggiorno cartaceo.
Il permesso per cure mediche è rinnovabile ?
Come abbiamo scritto all’inizio la Questura competente rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno.
L’articolo 19 specifica esplicitamente che è rinnovabile finché persistono le condizioni di salute legittimanti il rilascio.
Il permesso per cure mediche è convertibile ?
Detto permesso di soggiorno è valido solo in Italia e dovrebbe convertirsi in altro permesso di soggiorno qualora vi siano i presupposti.
Abbiamo già avuto modo di vederela coesione familiare e di come permetta il ricongiungimento familiare all’interno del territorio italiano.
La convertibilità in altri permessi di soggiorno non è certa, ma il Testo Unico Immigrazione quando ha voluto escludere la conversione ha normalmente indicato la non convertibilità.
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