Il permesso di soggiorno per valore civile

Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile

Articolo 42-bis testo unico immigrazione

Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all’articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, esponendo la propria vita a manifesto pericolo :

  1. per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo
  2. per impedire o diminuire il danno di cui grave disastro pubblico o privato
  3. per ristabilire l’ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge
  4. per arrestare o partecipare all’arresto di malfattori
  5. per progresso della scienza od in genere per il bene dell’umanità
  6. per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.

il Ministro dell’interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 5-bis.

Il Questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l’accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Motivazione dell’introduzione del permesso di soggiorno per lo straniero che compie atti di particolare valore civile

La lettera q) del comma 1 del Decreto legge Salvini, prevede, con finalità premiale e di integrazione sociale, il rilascio di un permesso di soggiorno per lo straniero che compie atti di particolare valore civile, mutuando l’espressione dall’art. 3 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme per la concessione di ricompense al valore civile.

permesso di soggiorno per atti di valore civile

Per esigenze di equa e uniforme valutazione degli atti compiuti, ed in considerazione della vasta, eco a livello nazionale che tali episodi possono produrre, si è ritenuto di demandare al Ministro dell’interno, su proposta del Prefetto competente per territorio, la potestà di autorizzare il rilascio del permesso di soggiorno per valore civile.

Fatte salve controindicazioni soggettive derivanti dalla sussistenza della pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, valutata ai sensi dell’articolo 5, comma 5 bis del testo unico in materia di immigrazione.

Detto permesso di soggiorno, rilasciato dal Questore, ha durata biennale ed è convertibile in permesso per motivi di lavoro.

permesso di soggiorno per atti di valore civile

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