Paesi sicuri: espulsioni facili per i richiedenti protezione internazionale di questi Paesi

Individuati 16 Paesi sicuri : espulsioni e rimpatri facili dei richiedenti la protezione internazionale verso Marocco, Albania, Tunisia, Senegal e altri Stati

Il governo Meloni aggiorna l’elenco dei Paesi Sicuri

Pubblicato il nuovo DECRETO 17 marzo 2023 Aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale. (23A01952) (GU Serie Generale n.72 del 25-03-2023) del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale relativamente alla domanda di protezione internazionale.

Paesi di origine sicura, attuato l’articolo 7 bis del decreto immigrazione salvini

In precedenza il Governo PD movimento cinquestelle attuava l‘articolo 7-bis “Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale” Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2018, n. 281 il testo del decreto legge Salvini 4 ottobre 2018, n. 113, di un elenco di Paesi di origine sicuri, al fine di accelerare la procedura di esame delle domande di protezione internazionale delle persone che provengono da uno di questi Stati.

Amplia le cause di manifesta infondatezza delle medesime domande per i rifugiati, comprendendovi anche la provenienza da un Paese di origine sicuro, qualora il richiedente non dimostri la sussistenza dei gravi motivi per ritenere quel Paese non sicuro, in relazione alla sua situazione particolare.

Le norme del D.Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 applicabili ai richiedenti provenienti da Paesi di origine sicura

Il richiedente deve provare i gravi motivi per non ritenere sicuro il suo Paese

Art. 9 Criteri applicabili alle decisioni dell’autorità accertante

     1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.
     2. La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.
     2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all’articolo 2-bis, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il “Paese designato di origine sicuro” in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso.

L’ufficio di Polizia (questura o polizia di frontiera) dovrà informarlo che la domanda può essere rigettata

  Art. 10 Garanzie per i richiedenti asilo

     1. All’atto della presentazione della domanda l’ufficio di polizia competente.. L’ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell’articolo 2-bis, la domanda può essere rigettata ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis.

La domanda sarà dichiarata manifestamente infondata se il richiedente la protezione internazionale non supererà l’onere della prova a suo carico.

Art. 28 ter Domanda manifestamente infondata

  1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi: a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell’articolo 2-bis; omissis..

Di Maio “Sui rimpatri siamo all’anno zero”

Con la cooperazione, con meccanismi di rimpatrio, ma anche con una grande azione diplomatica che punta a stabilizzare la Libia.

Nella prossima legge di bilancio sarà potenziato il fondo rimpatri che serve a stimolare gli accordi internazionali nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.

L’obiettivo è favorire i rimpatri veloci attraverso accordi mirati.

Individuati 13 Paesi sicuri : espulsioni e rimpatri facili dei richiedenti la protezione internazionale verso Marocco, Albania, Tunisia, Senegal e altri Stati

Nuovo onere della prova nei processi per la protezione internazionale

Le domande di protezione internazionale sono aumentate e di fatto occupano grande spazio nei Tribunali sezioni specializzate immigrazione.

Ci sarà una valutazione caso per caso ma sarà diverso il meccanismo dell’onere della prova ossia non ci sono i presupposti per la protezione internazionale in mancanza di prova contraria .

Tutto il sistema sarà più semplice e più celere.

Il decreto rimpatri attua l’inversione dell’onere della prova

In pratica verranno rifiutate le richieste che arriveranno dai migranti provenienti dai paesi ritenuti sicuri dall’Italia, a meno che il singolo richiedente non riesca a dimostrare che la sua situazione è tale che un ritorno in patria gli potrebbe arrecare gravi danni.

E dunque se prima la valutazione delle singole domande veniva gestita dalla Commissione asilo che era costretta a fare un’istruttoria che durava mesi, adesso sarà lo stesso richiedente a dover fornire le prove.

Se un migrante può stare in Italia si deciderà in 4 mesi e non in due anni.

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stretta sul permesso di soggiorno

La lista dei Paesi Sicuri

13 Paesi sicuri. E per avere il permesso di soggiorno chi viene da lì dovrà dimostrare di essere in pericolo.

  1. Albania,
  2. Algeria,
  3. Bosnia-Erzegovina,
  4. Capo Verde,
  5. Ghana,
  6. Kosovo,
  7. Macedonia del Nord,
  8. Marocco,
  9. Montenegro,
  10. Senegal,
  11. Serbia,
  12. Tunisia,
  13. Nigeria
  14. Gambia
  15. Costa d’Avorio
  16. Georgia
  17. Ucraina

Con questo decreto, che prevede un elenco di paesi sicuri per i rimpatri, si dimezzano i tempi per l’esame delle domande di protezione internazionale nei tribunali.

Per molte di queste persone dobbiamo attendere due anni e questo ha bloccato i meccanismi di rimpatrio.

DECRETO 17 marzo 2023 Aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale. (23A01952) (GU Serie Generale n.72 del 25-03-2023) Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale

Art. 1 Paesi di origine sicuri

1. Ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono considerati Paesi di origine sicuri: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Senegal, Serbia e Tunisia.

2. Nell’ambito dell’esame delle domande di protezione internazionale, la situazione particolare del richiedente e’ valutata alla luce delle informazioni contenute nelle schede sul Paese di origine indicate nell’istruttoria di cui in premessa.

Art. 2 Aggiornamento periodico

1. L’elenco di cui all’art. 1 è aggiornato periodicamente conformemente all’art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Vecchio testo del Decreto Ministero Affari Esteri di concerto con il Ministero dell’Interno e Ministero della Giustizia

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e, in particolare, l’articolo 2-bis, che prevede, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, l’adozione di un elenco dei Paesi di origine sicuri;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

VISTA la nota n. 22723 del 3 aprile 2019 del Ministero dell’interno, con la quale sono state trasmesse le informazioni della Commissione nazionale per il diritto di asilo ai fini della compilazione dell’elenco di Paesi di origine sicuri;

Individuati 13 Paesi sicuri : espulsioni e rimpatri facili dei richiedenti la protezione internazionale verso Marocco, Albania, Tunisia, Senegal e altri Stati

VISTO l’appunto n. 167189 del 1 ottobre 2019, con il quale sono stati trasmessi gli elementi forniti, ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 2-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 25 del 2008, dai competenti uffici geografici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativamente ai seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina;

TENUTO CONTO dell’esigenza di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni costituzionali concernenti i diritti inviolabili dell’uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo richiedente protezione internazionale a prescindere del Paese di provenienza e di dare attuazione alla previsione di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008,

DECRETA

Art. 1
Paesi di origine sicuri

  1. Ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono considerati Paesi di origine sicuri: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina.
  2. Nell’ambito dell’esame delle domande di protezione internazionale, la situazione particolare del richiedente è valutata alla luce delle informazioni sul Paese di origine risultanti dall’istruttoria di cui in premessa.

Art. 2
Aggiornamento periodico

  1. L’elenco di cui all’articolo 1 è aggiornato periodicamente conformemente all’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Art. 3
Notifica

  1. L’elenco di cui all’articolo 1 è notificato alla Commissione europea.
    Sono, altresì, comunicate alla Commissione europea le modifiche apportate all’elenco di cui all’articolo i a seguito dell’aggiornamento periodico di cui all’articolo 2.

Art. 4
Entrata in vigore

  1. Il presente decreto si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Aggiornamento a cura dello Studio Legale

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