Paesi sicuri: espulsioni facili per i richiedenti protezione internazionale di questi Paesi

Individuati 16 Paesi sicuri : espulsioni e rimpatri facili dei richiedenti la protezione internazionale verso Marocco, Albania, Tunisia, Senegal e altri Stati

Nuovo decreto ottobre 2024 del Governo Meloni: aggiornata la lista dei Paesi sicuri per la protezione internazionale

Domande di protezione internazionale: esame prioritario e procedure semplificate per i cittadini di 19 Paesi considerati sicuri. Continua a leggere per saperne di più.

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Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un importante decreto-legge che introduce nuove disposizioni con carattere di urgenza in merito alle procedure di riconoscimento della protezione internazionale.

Questo provvedimento rappresenta un rilevante aggiornamento legislativo, finalizzato a rendere le procedure più efficienti e allineate con le pratiche già in vigore in altri Paesi dell’Unione Europea.

Nel comunicato rilasciato al termine della seduta, il Governo ha sottolineato che la principale novità del decreto consiste nell’aggiornamento della lista dei cosiddetti “Paesi di origine sicuri”, ossia quegli Stati che, secondo una valutazione oggettiva, rispettano i criteri stabiliti dalla normativa europea in termini di tutela dei diritti umani e garanzie democratiche.

Questo aggiornamento, che avviene tramite un atto avente forza di legge, sostituisce il precedente metodo di aggiornamento, finora gestito tramite decreti periodici emessi dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L’aggiornamento della lista è frutto di un lavoro che si basa sui criteri previsti dalla Direttiva Europea 2013/32/UE, che stabilisce che un Paese può essere considerato “di origine sicura” se in esso, in modo stabile e sistematico, non si verificano episodi di persecuzione, torture, trattamenti inumani o degradanti, né situazioni di conflitto armato che mettano in pericolo la sicurezza dei cittadini.

A tale riguardo, le informazioni utilizzate per redigere la lista provengono da fonti autorevoli, come le organizzazioni internazionali che monitorano la situazione politica e sociale in diversi Paesi.

L’inserimento di uno Stato nell’elenco dei Paesi sicuri non preclude comunque ai suoi cittadini la possibilità di richiedere protezione internazionale in Italia. Tuttavia, il decreto introduce alcune importanti differenze nella gestione delle domande provenienti da questi Paesi rispetto a quelle presentate da cittadini di Stati non considerati sicuri.

Una delle principali modifiche riguarda l’esame prioritario delle richieste, che saranno trattate con maggiore rapidità. Inoltre, la domanda può essere respinta come “manifestamente infondata” qualora il richiedente non fornisca prove concrete o motivi particolarmente gravi per dimostrare che la sua permanenza nel Paese d’origine comporti rischi significativi per la sua sicurezza personale.

Questa disposizione è prevista dal D.Lgs. 25/2008, che regola le procedure di protezione internazionale in Italia. Tale normativa specifica che, per essere considerato sicuro, un Paese deve garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali, il funzionamento di un sistema democratico e un’applicazione corretta e imparziale delle leggi.

Tuttavia, è previsto che la designazione di “Paese sicuro” possa essere limitata a determinate aree geografiche o a specifiche categorie di persone, qualora in altre parti del Paese o per altre persone possano sussistere condizioni di pericolo.

L’aggiornamento della lista dei Paesi sicuri ha l’obiettivo di accelerare i tempi di risposta alle richieste di protezione internazionale, riducendo il carico di lavoro per le autorità preposte all’esame delle domande e concentrando l’attenzione sui casi in cui i richiedenti provengono da Paesi caratterizzati da situazioni di conflitto o instabilità politica. Ciò dovrebbe migliorare l’efficienza del sistema e garantire una maggiore rapidità nel rispondere alle domande legittime.

L’elenco dei Paesi di origine sicuri aggiornato con il nuovo decreto include i seguenti Stati:

  • Albania
  • Algeria
  • Bangladesh
  • Bosnia-Erzegovina
  • Capo Verde
  • Costa d’Avorio
  • Egitto
  • Gambia
  • Georgia
  • Ghana
  • Kosovo
  • Macedonia del Nord
  • Marocco
  • Montenegro
  • Perù
  • Senegal
  • Serbia
  • Sri Lanka
  • Tunisia

Questo elenco sarà soggetto a ulteriori aggiornamenti in base all’evolversi delle condizioni interne ai singoli Paesi, in modo da garantire che resti in linea con le valutazioni fornite dalle istituzioni internazionali e che rifletta accuratamente la situazione politica e sociale dei Paesi inclusi.

Decreto del 7 maggio 2024, il governo italiano amplia la lista dei paesi sicuri per gli immigrati

Il governo Meloni aggiorna l’elenco dei Paesi Sicuri

Il governo italiano ha ampliato la lista dei Paesi considerati ‘sicuri’ per gli immigrati. Con Decreto del 7 maggio 2024, l’esecutivo ha indicato di conseguenza un maggior numero di nazioni che l’Italia considera ‘sicure’, con la conseguenza che sarà meno semplice per i richiedenti asilo ottenere la protezione internazionale, e che sarà più semplice procedere ai rimpatri degli immigrati che hanno queste nazionalità e che hanno raggiunto il territorio nazionale in maniera irregolare.

L’elenco, che risale al 2023, prevedeva 16 Paesi sicuri: ora sono in tutto 22 a causa del decreto adottato dal Ministro degli esteri Tafani in concerto col Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, ed in particolare sono stati aggiunti anche Bangladesh, Egitto, Camerun, Colombia, Perù, Sri Lanka.

Si tratta di Paesi che non hanno situazioni di guerra o conflitti che siano considerate tali da farli ritenere luoghi di origine poco sicuri per chi si sposta verso l’Italia.

Ad oggi gli immigrati di nazionalità bengalese sono quelli che da gennaio 2024 hanno maggiormente raggiunto l’Italia. L’elenco dei Paesi sicuri viene periodicamente aggiornato per legge e viene comunicato anche alla commissione UE.

Si ricorda che l’inclusione di questi nuovi Paesi nella lista non ha effetto su quelle domande di protezione internazionale che fossero state presentate prima dell’emanazione del decreto.

Cosa è un Paese Sicuro e quali sono le conseguenze per un immigrato?

Ma che cosa si intende per Paese sicuro?

La definizione attinge dal decreto legislativo n. 25 del 2008, in forza del quale è considerato un Paese sicuro una nazione extra UE dove non vi siano “atti di persecuzione (…) né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Cosa ne consegue?

Ne consegue che un soggetto che sia cittadino di una nazione non sicura può più facilmente ottenere la protezione internazionale in Italia facendo domanda, rispetto ad uno che proviene da una nazione che sia considerata sicura.

Comunque sia, anche il cittadino di un Paese che sia considerato sicuro può comunque ottenere la protezione internazionale in Italia: però ci sono alcune differenze.

I cittadini di Paesi sicuri non hanno diritto all’esame prioritario della domanda (che è ragionevolmente riservato ai cittadini di Paesi considerati non sicuri). Inoltre, la domanda di asilo di un cittadino di un Paese considerato sicuro può essere dichiarata manifestamente infondata se il richiedente non specifica quali sono i gravi motivi che rendono la sua permanenza in quel Paese a rischio.

È bene quindi chiarire che un cittadino di un Paese che rientra nella lista di quelli sicuri ha comunque la possibilità di chiedere la protezione internazionale in Italia, ma gli sarà presumibilmente richiesto un surplus informativo ovvero di dimostrare quali sono quelle condizioni per cui la sua permanenza nel Paese di origine lo mette a rischio. Inoltre l’inclusione di una nazione fra quelle considerate sicure rende un po’ più semplice operare i rimpatri.

Decreto 17 marzo 2023

Pubblicato il nuovo DECRETO 17 marzo 2023 Aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale. (23A01952) (GU Serie Generale n.72 del 25-03-2023) del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale relativamente alla domanda di protezione internazionale.

Paesi di origine sicura, attuato l’articolo 7 bis del decreto immigrazione salvini

In precedenza il Governo PD movimento cinquestelle attuava l‘articolo 7-bis “Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale” Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2018, n. 281 il testo del decreto legge Salvini 4 ottobre 2018, n. 113, di un elenco di Paesi di origine sicuri, al fine di accelerare la procedura di esame delle domande di protezione internazionale delle persone che provengono da uno di questi Stati.

Amplia le cause di manifesta infondatezza delle medesime domande per i rifugiati, comprendendovi anche la provenienza da un Paese di origine sicuro, qualora il richiedente non dimostri la sussistenza dei gravi motivi per ritenere quel Paese non sicuro, in relazione alla sua situazione particolare.

Le norme del D.Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 applicabili ai richiedenti provenienti da Paesi di origine sicura

Il richiedente deve provare i gravi motivi per non ritenere sicuro il suo Paese

Art. 9 Criteri applicabili alle decisioni dell’autorità accertante

     1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.
     2. La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.
     2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all’articolo 2-bis, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il “Paese designato di origine sicuro” in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso.

L’ufficio di Polizia (questura o polizia di frontiera) dovrà informarlo che la domanda può essere rigettata

  Art. 10 Garanzie per i richiedenti asilo

     1. All’atto della presentazione della domanda l’ufficio di polizia competente.. L’ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell’articolo 2-bis, la domanda può essere rigettata ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis.

La domanda sarà dichiarata manifestamente infondata se il richiedente la protezione internazionale non supererà l’onere della prova a suo carico.

Art. 28 ter Domanda manifestamente infondata

  1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi: a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell’articolo 2-bis; omissis..

Di Maio “Sui rimpatri siamo all’anno zero”

Con la cooperazione, con meccanismi di rimpatrio, ma anche con una grande azione diplomatica che punta a stabilizzare la Libia.

Nella prossima legge di bilancio sarà potenziato il fondo rimpatri che serve a stimolare gli accordi internazionali nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.

L’obiettivo è favorire i rimpatri veloci attraverso accordi mirati.

Individuati 13 Paesi sicuri : espulsioni e rimpatri facili dei richiedenti la protezione internazionale verso Marocco, Albania, Tunisia, Senegal e altri Stati

Nuovo onere della prova nei processi per la protezione internazionale

Le domande di protezione internazionale sono aumentate e di fatto occupano grande spazio nei Tribunali sezioni specializzate immigrazione.

Ci sarà una valutazione caso per caso ma sarà diverso il meccanismo dell’onere della prova ossia non ci sono i presupposti per la protezione internazionale in mancanza di prova contraria .

Tutto il sistema sarà più semplice e più celere.

Il decreto rimpatri attua l’inversione dell’onere della prova

In pratica verranno rifiutate le richieste che arriveranno dai migranti provenienti dai paesi ritenuti sicuri dall’Italia, a meno che il singolo richiedente non riesca a dimostrare che la sua situazione è tale che un ritorno in patria gli potrebbe arrecare gravi danni.

E dunque se prima la valutazione delle singole domande veniva gestita dalla Commissione asilo che era costretta a fare un’istruttoria che durava mesi, adesso sarà lo stesso richiedente a dover fornire le prove.

Se un migrante può stare in Italia si deciderà in 4 mesi e non in due anni.

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stretta sul permesso di soggiorno

La lista dei Paesi Sicuri

22 Paesi sicuri. E per avere il permesso di soggiorno chi viene da lì dovrà dimostrare di essere in pericolo.

  1. Albania,
  2. Algeria,
  3. Bosnia-Erzegovina,
  4. Capo Verde,
  5. Ghana,
  6. Kosovo,
  7. Macedonia del Nord,
  8. Marocco,
  9. Montenegro,
  10. Senegal,
  11. Serbia,
  12. Tunisia,
  13. Nigeria
  14. Gambia
  15. Costa d’Avorio
  16. Georgia
  17. Bangladesh
  18. Egitto
  19. Camerun
  20. Colombia
  21. Perù
  22. Sri Lanka

Con questo decreto, che prevede un elenco di paesi sicuri per i rimpatri, si dimezzano i tempi per l’esame delle domande di protezione internazionale nei tribunali.

Per molte di queste persone dobbiamo attendere due anni e questo ha bloccato i meccanismi di rimpatrio.

Decreto 17 marzo 2023 Aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale. (23A01952) (GU Serie Generale n.72 del 25-03-2023) Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale

Art. 1 Paesi di origine sicuri

1. Ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono considerati Paesi di origine sicuri: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Senegal, Serbia e Tunisia.

2. Nell’ambito dell’esame delle domande di protezione internazionale, la situazione particolare del richiedente e’ valutata alla luce delle informazioni contenute nelle schede sul Paese di origine indicate nell’istruttoria di cui in premessa.

Art. 2 Aggiornamento periodico

1. L’elenco di cui all’art. 1 è aggiornato periodicamente conformemente all’art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Vecchio testo del Decreto Ministero Affari Esteri di concerto con il Ministero dell’Interno e Ministero della Giustizia

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e, in particolare, l’articolo 2-bis, che prevede, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, l’adozione di un elenco dei Paesi di origine sicuri;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

VISTA la nota n. 22723 del 3 aprile 2019 del Ministero dell’interno, con la quale sono state trasmesse le informazioni della Commissione nazionale per il diritto di asilo ai fini della compilazione dell’elenco di Paesi di origine sicuri;

Individuati 13 Paesi sicuri : espulsioni e rimpatri facili dei richiedenti la protezione internazionale verso Marocco, Albania, Tunisia, Senegal e altri Stati

VISTO l’appunto n. 167189 del 1 ottobre 2019, con il quale sono stati trasmessi gli elementi forniti, ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 2-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 25 del 2008, dai competenti uffici geografici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativamente ai seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina;

TENUTO CONTO dell’esigenza di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni costituzionali concernenti i diritti inviolabili dell’uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo richiedente protezione internazionale a prescindere del Paese di provenienza e di dare attuazione alla previsione di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008,

DECRETA

Art. 1
Paesi di origine sicuri

  1. Ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono considerati Paesi di origine sicuri: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina.
  2. Nell’ambito dell’esame delle domande di protezione internazionale, la situazione particolare del richiedente è valutata alla luce delle informazioni sul Paese di origine risultanti dall’istruttoria di cui in premessa.

Art. 2
Aggiornamento periodico

  1. L’elenco di cui all’articolo 1 è aggiornato periodicamente conformemente all’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Art. 3
Notifica

  1. L’elenco di cui all’articolo 1 è notificato alla Commissione europea.
    Sono, altresì, comunicate alla Commissione europea le modifiche apportate all’elenco di cui all’articolo i a seguito dell’aggiornamento periodico di cui all’articolo 2.

Art. 4
Entrata in vigore

  1. Il presente decreto si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Aggiornamento a cura dello Studio Legale

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