Permesso di soggiorno, iscrizione anagrafica e residenza

L’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri

Anche i cittadini stranieri non comunitari devono presso l’Anagrafe della popolazione residente, se risiedono sul territorio italiano da oltre tre mesi: vediamo quali sono le modalità, i tempi, le scadenze e tutte le altre informazioni utili.

L’iscrizione anagrafica di cittadini non comunitari è regolata dalle leggi italiane in materia di immigrazione. In generale, i cittadini stranieri devono ottenere un permesso di soggiorno per poter risiedere in Italia. Una volta ottenuto il permesso di soggiorno, il cittadino non comunitario può richiedere l’iscrizione anagrafica presso il comune di residenza.

Accanto a questa regola generale che vedremo approfonditamente tra poco, vi sono tutta una serie di eccezioni, vediamo come comportarsi in ciascun caso.

L’iscrizione anagrafica per i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno

Per effettuare l’iscrizione anagrafica, il cittadino non comunitario deve presentare la documentazione richiesta dal comune, che solitamente include il permesso di soggiorno, il passaporto o altro documento di identità, e una dichiarazione di residenza. In alcuni casi, potrebbe essere richiesta anche la certificazione del reddito o la prova di un’assicurazione sanitaria.

L’iscrizione anagrafica permette al cittadino non comunitario di avere un indirizzo di residenza in Italia e di usufruire dei servizi pubblici locali, come l’assistenza sanitaria e l’istruzione. Inoltre, può essere necessaria per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

È importante notare che l’iscrizione anagrafica non dà diritto automatico alla cittadinanza italiana, che deve essere richiesta e ottenuta separatamente.

Nel caso in cui il trasferimento riguardi anche i membri della famiglia, il cittadino extracomunitario deve presentare ulteriori documenti, oltre a quelli richiesti per la propria iscrizione anagrafica.

In particolare, è necessario presentare il passaporto o altro documento di riconoscimento valido, insieme al visto di ingresso, se richiesto. Inoltre, tutti i membri del nucleo familiare devono possedere un permesso di soggiorno in corso di validità, incluso il cittadino extracomunitario che abbia compiuto i 14 anni, il quale deve possedere un permesso di soggiorno personale.

Per dimostrare i rapporti di parentela tra i membri della famiglia, è necessario fornire una documentazione idonea rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero. In alternativa, è possibile ottenere la documentazione dalla competente autorità straniera in Italia e farla legalizzare dalla Prefettura.

In alcuni casi, lo stato di familiare può essere dedotto dal passaporto.

L’insieme di questi documenti è necessario per garantire l’iscrizione anagrafica della famiglia del cittadino extracomunitario, nonché per ottenere il permesso di soggiorno per tutti i membri del nucleo familiare.

L’iscrizione anagrafica per i cittadini in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno

Secondo la Direttiva Min. Int. 5 Agosto 2006 e la Circolare Min. Int. n. 42 del 17/11/2006, anche i cittadini in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno possono chiedere l’iscrizione anagrafica presentando una fotocopia del permesso di soggiorno scaduto ed ricevuta attestante l’aver presentato richiesta di permesso di soggiorno entro i 60 giorni dalla scadenza del precedente.

L’iscrizione anagrafica senza permesso di soggiorno

L’iscrizione anagrafica per ricongiungimento familiare

Un’altra ipotesi in cui è consentita l’iscrizione anagrafica senza permesso di soggiorno è quella per ragioni di ricongiungimento familiare. In questo caso, ci si deve riferire alla circolare Min. Int. n. 43 del 2/8/2007 secondo cui per fare richiesta occorre:

  • il visto di ingresso dal passaporto con la dicitura “Ricongiungimento Familiare”
  • La ricevuta postale dell’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno
  • Una copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Al fine di dimostrare i legami familiari tra i membri della famiglia, è necessaria la documentazione adeguata rilasciata dalle autorità competenti straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero o rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia e legalizzata dalla Prefettura.

Familiare di cittadino UE

Si noti che il familiare extracomunitario di un cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta per il ricongiungimento familiare allo Sportello Unico. In questo caso, è sufficiente la ricevuta della richiesta di rilascio della Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’UE.

L’iscrizione anagrafica per lavoro

Per quanto concerne l’iscrizione anagrafica per ragioni di lavoro subordinato, si deve analizzare la Direttiva Min. Int. 20/02/2007 e Circolare Min. Int. n. 16 del 2/4/2007, secondo cui per la richiesta occorre presentare:

  • Una copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione
  • La ricevuta postale dell’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno
  • La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

L’iscrizione anagrafica per i richiedenti protezione internazionale

L’articolo 13 del decreto legge n.113/2018 ha abrogato le norme del decreto legislativo n.142/2015 che prevedevano l’iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale nei centri di prima accoglienza e nelle strutture temporanee (SPRAR e CAS). La diretta conseguenza è stata l’impossibilità per coloro che possedevano il permesso di soggiorno per richiesta asilo o la relativa ricevuta di essere iscritti in anagrafe.

Da ciò, le dichiarazioni di residenza per coloro che non risultavano iscritti venivano considerate irricevibili.

Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.186 del 8 luglio 2020, ha dichiarato incostituzionali le norme del decreto legge n.113/2018 che precludevano l’iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo, per violazione dell’articolo 3 della Costituzione.

Di conseguenza, i richiedenti asilo possono essere regolarmente iscritti in anagrafe, previa presentazione della documentazione prescritta dalla normativa vigente ed inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale ha ripristinato la possibilità di cancellazione anagrafica con effetto immediato per i richiedenti protezione internazionale che hanno subito la revoca delle misure di accoglienza o che si sono allontanati senza giustificazione dalla convivenza anagrafica in cui erano ospitati.

Per quanto riguarda i titolari di protezione si applicano i principi e le norme già in vigore, pertanto l’iscrizione anagrafica deve essere garantita mediante la sola esibizione del permesso di soggiorno, senza necessità di esibire il passaporto,.

Il rinnovo del permesso di soggiorno e la  dichiarazione di dimora abituale

I cittadini stranieri che sono registrati nell’archivio anagrafico devono obbligatoriamente rinnovare ogni anno la loro dichiarazione di residenza abituale nel comune presso l’ufficiale dell’anagrafe, allegando il loro permesso di soggiorno.

Durante il processo di rinnovo del permesso di soggiorno non perderanno la loro registrazione nell’archivio anagrafico.

Questa dichiarazione di dimora abituale deve essere rinnovata entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.

Si sottolinea che l’omissione della dichiarazione di dimora abituale e del rinnovo del permesso di soggiorno porterà alla cancellazione del cittadino straniero dall’archivio anagrafico.

Costi e tempistiche

La richiesta di iscrizione anagrafica si deve presentare appena si stabilisce dimora abituale nel Comune ed al contempo si è in possesso dei documenti atti a provare la regolarità del soggiorno. La procedura è gratuita.

Alcuni casi particolari, la procedura di emersione dal lavoro irregolare

Infine, vediamo un caso particolare, vale a dire l’iscrizione anagrafica dello straniero in attesa del permesso di soggiorno nelle procedure di emersione.

Prima però è bene fare una precisazione, le procedure di emersione sono delle misure previste dalle leggi e dai regolamenti di un paese per consentire la regolarizzazione di situazioni di lavoro irregolari, al fine di permettere agli immigrati di ottenere un permesso di soggiorno e lavorare in modo legale nel paese ospitante.

Il decreto legge n.34/2020 ha consentito a stranieri e datori di lavoro di regolarizzare rapporti di lavoro irregolari presentando domande entro il 15/08/2020.

L’emersione riguarda solo i rapporti già in atto nei settori di agricoltura, assistenza alla persona e lavoro domestico di sostegno.

Gli stranieri che non hanno lasciato l’Italia dall’8/03/2020 e non si trovano in alcune condizioni specifiche, ad esempio che non abbiano ricevuto un provvedimento di espulsione, possono regolarizzare la loro situazione di soggiorno irregolare.

La procedura di iscrizione anagrafica si applica agli stranieri senza titolo di soggiorno o con titolo scaduto da oltre 60 giorni. Per gli stranieri senza titolo di soggiorno, il datore di lavoro deve pagare un contributo forfettario di € 500 e le parti devono essere convocate dallo Sportello Unico per l’Immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno. Il lavoratore deve quindi presentare la richiesta di permesso di soggiorno alla Questura.

Al termine del processo, il lavoratore può presentare la documentazione per l’iscrizione anagrafica. Gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto possono richiedere un’attestazione di presentazione dell’istanza alla Questura. Possono anche ottenere un permesso di soggiorno temporaneo per l’iscrizione anagrafica.

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