Riproposizione dell’istanza di protezione dovuti ai mutamenti nel Paese d’origine
Cosa significa domanda reiterata di asilo o protezione internazionale ?
La “domanda reiterata” è l’istanza di protezione internazionale (comprensiva di status rifugiato, protezione sussidiaria) presentata in un qualsiasi Stato dell’Unione europea UE dopo il rigetto di un un’altra domanda (sia che la precedente è stata rifiutata senza ricorso sia che si sono esauriti i mezzi di appello).
Il nuovo decreto legge 2023 su Immigrazione e protezione internazionale
Il decreto legge approvato mercoledì 27 settembre 2023 dal Consiglio dei Ministri introduce delle nuove disposizioni urgenti che riguardano il tema dell’immigrazione e della protezione internazionale. Inoltre, sempre questo decreto interviene per supportare le politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’interno.
Dopo la fine del Consiglio dei Ministri è stato reso noto un comunicato dove si spiega che il decreto legge va a modificare la disciplina relativa alla procedura speciale di trattazione della richiesta di una domanda di protezione internazionale “reiterata”: si tratta della domanda successiva alla prima domanda di protezione già presentata e già rigettata definitivamente nel merito.
La c.d. domanda sulla scaletta dell’aereo
La modifica introdotta dal decreto fa riferimento ai casi in cui tale domanda venga presentata nuovamente dal richiedente nella fase di “concreta” esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l’allontanamento dal territorio nazionale: una strategia nota anche come “domanda sulla scaletta dell’aereo”.
Con le nuove norme contenute nel decreto legge viene chiaramente previsto che il Questore, dopo aver ascoltato il Presidente della Commissione territoriale, abbia l’autorità competente all’esame. Presentando la richiesta non verrà interrotta la procedura di allontanamento dal territorio nazionale, a meno che il questore non individui dei nuovi elementi che possano favorire il riconoscimento della protezione internazionale o il divieto di espulsione.
Riguardo al riconoscimento della protezione internazionale, con questo decreto legge viene modificata la disciplina dell’allontanamento ingiustificato del richiedente dalle strutture di accoglienza. Nel caso l’allontanamento del richiedente sia volontario si stabilisce la sospensione dell’esame della domanda e la possibilità di richiederne la riapertura, per una sola volta, entro 12 mesi.
L’orientamento della giurisprudenza sulla reiterata
Una importante pronuncia da parte del Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, con ordinanza del 13 dicembre del 2018.
A fine anno il Tribunale italiano ha infatti sostenuto che la condotta della Questura di rifiutare l’istanza in merito alla riproposizione di una domanda di asilo per mutamenti interni al Paese del richiedente è illegittima.
Ma andiamo per gradi e spieghiamo prima i fatti.
In sostanza un richiedente asilo maliano aveva proposto nuovamente una istanza di protezione internazionale, a fronte di un mutamento delle condizioni e delle situazioni interne al suo Paese di origine.
A quel punto però la Questura semplicemente non rispondeva e manteneva un atteggiamento di silenzio a fronte dell’istanza proposta dal soggetto, che quindi faceva ricorso avverso il silenzio-diniego della Questura di Foggia.
Il Tribunale di Bari, sezione immigrazione, ha quindi dichiarato illegittima la condotta della Questura di Foggia, vale a dire il suo silenzio avverso la volontà dello straniero di proporre nuovamente la domanda di protezione.
Le censure del Tribunale di Bari sul rifiuto della Questura
Infatti secondo il Tribunale la Questura aveva l’onere di recepire la domanda e di adottare un provvedimento espresso, sulla base del quale convocare poi l’istante per il riconoscimento della protezione internazionale.
Una volta convocato l’istante, la Questura doveva occuparsi di permettere la presentazione formale della domanda su modello C3 con la redazione di un verbale con la raccolta delle dichiarazioni del cittadino straniero, all’interno del quale quest’ultimo avrebbe poi dovuto spiegare quali erano i mutamenti delle condizioni nel suo Paese di origine che giustificavano la proposizione di una nuova domanda di asilo.
In questo modo il Tribunale, richiamando una sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, ha ritenuto che la situazione giuridica dello straniero “ha natura di diritto soggettivo” e di conseguenza non può essere ritenuto “interesse legittimo” semplicemente sulla base di valutazioni “discrezionali affidate al potere amministrativo”.
Secondo il Tribunale di Bari, la Questura, conformemente al diritto vigente, dovrebbe ricevere la nuova domanda di protezione e trasmetterla alla commissione territoriale competente a decidere sulla domanda d’asilo o protezione internazionale.
Insomma, nel caso di specie la Questura ha impedito allo straniero di esercitare il diritto all’accesso alle autorità amministrative.
Inoltre l’impossibilità di formalizzare una richiesta di asilo a causa del silenzio della Questura può causare la situazione di irregolarità del richiedente il quale quindi potrebbe rischiare l’espulsione e di conseguenza non poter accedere al sistema per i richiedenti asilo.
Le modifiche del decreto sicurezza
L’articolo 9 del decreto salvini ha escluso dal beneficio dell’autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale i richiedenti asilo che reiterino la domanda di protezione internazionale al fine di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di allontanamento
Oppure perché la prima domanda reiterata è stata giudicata inammissibile o rigettata in quanto infondata.
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