Circolare 18 dicembre 2018 Ministero dell’Interno – Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica”, convertito in legge 1°dicembre 2018, n. 132.
E’ possibile scaricare dal file sottostante la circolare 18 dicembre 2018 del Ministero dell’Interno contenente le indicazioni al decreto Salvini in materia di immigrazione e sicurezza
Nella Gazzetta Ufficiale,Serie generale, n. 281 del 3 dicembre u.s. è stata pubblicatala legge 1° dicembre 2018, n.132, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il .funzionamento dell’Agenzia nazionale per amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”,
Il provvedimento consta di articoli e si suddivide in quattro Titoli.
Il Titolo I reca disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione, finalizzate ad una piùefficiente ed efficace gestione del fenomeno migratorio,nonché ad introdurre mezzi di contrasto del rischio di un ricorso strumentale agli istituti di tutela previsti.
Il Titolo II contiene norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla sicurezza urbana,alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici e negli enti locali.
Il Titolo III prevede, nel Capo I,interventi per la funzionalità del Ministero dell’Interno,con riferimento sia al complessivo disegno di riorganizzazione dell’Amministrazione civile che a specifiche norme concernenti il personale delle Forze di polizia e el Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; nel Capo II, misure volte a rafforzare l’organizzazione e l’operatività dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati,cosi da potenziare le attività di contrasto alle organizzazioni criminali.
Da ultimo, nel Titolo IV sonoinserite le norme finanziarie e finali.
Il nuovo ruolo dell’Italia in ambito UE
Riguardo al tema immigrazione—sempre più centrale nelle politiche nazionali, in relazione all’esposizione del nostro Paese, per la sua collocazione geografica, ai movimenti di persone verso l’Europa – è introdotto un insieme organico di norme che concorre alla strutturazione di una nuova linea operativa di governo del fenomeno in questione,che ha già portato all’attivazione di dinamiche positive sul piano della gestione.
L’assunzione di un ruolo proattivo da parte del nostro Paese, attraverso iniziative sui diversi, ma interconnessi, piani internazionale, europeo e nazionale, unitamente
a un più
incisivo controllo della frontiera marittima, ha infatti già
consentito, nell’immediato, una
decisa contrazione degli arrivi irregolari sulle coste italiane
(oltre 1’80% in meno rispetto all’anno
scorso).
Si è inteso, innanzi tutto, disinnescare l’equazione automatica tra salvataggio in mare degli immigrati e il loro sbarco e ingresso nel nostro Paese, rilanciando con forza nelle sedi europee il correlato tema della ripartizione tra Stati membri a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare, in base al principio di solidarietà stabilito dagli stessi Trattati europei (articolo 80, Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).
Non meno significative le iniziative,
tuttora in corso, in ambito internazionale, per
valorizzare il potenziale apporto dei Paesi di origine e di transito
dei flussi stessi, anche investendo
nella cosiddetta capaciti)
building di
partner strategici, tra cui i predetti Paesi.
In parallelo, è stata anticipata – con direttive del 4 e del 23 luglio 2018, rispettivamente, in materia di protezione umanitaria e di accoglienza di richiedenti asilo nonché con direttive del 20 novembre e del 12 dicembre 2018 riguardanti il nuovo schema di capitolato di appalto per centri di prima accoglienza, centri di permanenza per il rimpatrio, hotspot — l’implementazione di nuove linee di indirizzo, poi recepite nella normativa in esame, che ne rappresenta il coerente sviluppo.
Quest’ultima, unitamente alla revisione in corso dei meccanismi di intervento in mare per contrastare i trafficanti di esseri umani, concorre all’obiettivo di riportare, nel medio periodo, l’intero sistema nazionale a una gestione ordinata e sostenibile, basata su canali legali di ingresso e sul rimpatrio degli immigrati in condizioni di soggiorno irregolare, esposti al rischio di marginalità sociale e di coinvolgimento in attività illegali.
Il “sistema asilo” italiano
In una visione di prospettiva, il “sistema asilo” italiano, come ridisegnato, intende connotarsi da tempi celeri nell’esame delle relative istanze nonché da un’effettiva tutela delle persone che necessitano di protezione internazionale, in favore delle quali vengono rioricntate le risorse a disposizione per finalità di integrazione per corrispondere a una ragionevole aspettativa di un soggiorno a lungo termine nel nostro Paese.
Nell’ottica di un imprescindibile superamento di un “diritto di permanenza indistinto” (Corte dei Conti, deliberazione n. 3/2018), sono stati introdotti meccanismi di semplificazione procedurale, nel rispetto della persona e in conformità alle normative europee, per casi predeterminati di istanze evidentemente finalizzate al prolungamento di un soggiorno del quale non si avrebbe titolo.
La protezione umanitaria
Come noto, la “protezione umanitaria” è stata originariamente concepita quale misura residuale del sistema nazionale di protezione, rivolta a persone in condizioni di vulnerabilità ed esposte nel proprio Paese a violazione di diritti fondamentali, cui non poteva essere riconosciuto uno status “ordinario”. Nel tempo, la stessa era tuttavia divenuta una
figura
dai contorni indistinti, oggetto di applicazione disarmonica sul
territorio, sviando di fatto
dall’originaria funzione.
Il ricorso strumentale ad istituti sorti per assicurare tutela alle persone con effettive necessità di protezione ha peraltro comportato un.a proliferazione di istanze già in origine visibilmente non meritevoli di accoglimento, con intasamento dell’ordinaria attività delle Commissioni territoriali preposte all’esame delle stesse e un irragionevole prolungamento del soggiorno in Italia di persone in attesa di una definizione della propria posizione, cori conseguenti oneri sul sistema di accoglienza. Rileva al riguardo che, su circa 40.000 tutele umanitarie riconosciute dalle Commissioni territoriali negli ultimi tre anni, poco più di 3.200 sono state le conversioni in permesso di lavoro e circa 250 in ricongiungimenti familiari.
La “protezione umanitaria” non si è rivelata pertanto un adeguato strumento di integrazione, determinando, peraltro, l’incremento degli oneri per rimpatriare chi non ha convertito il relativo permesso in altro titolo di soggiorno regolare e, soprattutto, l’effetto originariamente non previsto di moltiplicazione dei casi di reale marginalità sociale, riguardanti persone che, al termine di un percorso destinato a rimanere senza sbocchi, hanno prolungato la permanenza sul territorio nazionale, in condizioni di assoluta fragilità e povertà, spesso foriere di attrazione in circuiti criminali,
Il provvedimento interviene, pertanto, nei sensi sopra indicati, su diversi atti di formazione primaria: il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.lgs. 25/07/1998, n. 286); i provvedimenti attuativi delle direttive europee in materia di attribuzione di uno status di protezione e procedure comuni per il riconoscimento e la revoca dello stesso (d.lgs. 18/08/2015, n4 142; digs. 28/01/2008, n. 25; d.lgs. 19/11/2007, n. 251); le disposizioni concernenti il sistema SPRAR (di. n. 416/1989, convertito con 1. n. 39/1990).
Permessi di soggiorno “speciali” per esigenze di carattere umanitario
L’istituto della “protezione umanitaria” – peraltro non riconducibile direttamente a obblighi europei — è stato razionalizzato (articolo I), enucleando le seguenti tipologie (tra cui alcune già previste, e ridefinite, altre desunte dalla prassi delle Commissioni Territoriali) di permessi di soggiorno “speciali” per esigenze di carattere umanitario, aventi durata limitata e in taluni casi convertibili ove l’interessato sì sia effettivamente integrato:
cure mediche (articolo 19, comma 2, lett. d-bis del d.lgs. n. 286/1998 — Testo Unico in materia di Immigrazione);
protezione per “casi speciali” connessi a: motivi di protezione sociale ossia le vittime di violenza o di grave sfruttamento (articolo 18 TU!); per le vittime di violenza domestica (articolo 18-bis TUI);
situazioni di contingente ed eccezionale calamità (articolo 20-bis TU1);
particolare sfruttamento del lavoratore straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel relativo procedimento penale (articolo 22, comma 12-quater TUI);
atti di particolare valore civile (articolo 42-bis TUI);
protezione speciale, connessa alla impossibilità di sottoporre lo straniero a espulsione o respingimento (articolo 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale), in attuazione del cosiddetto principio del non-refoulemeni (articolo 19, corrimi l e 1.1, TU!).
Sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale
Con l’obiettivo di ridurre il numero di pratiche pendenti, il provvedimento ha stabilito(articolo 9) la possibilità di ampliare, in via temporanea, la rete delle sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale,tino a un massimodi dieci.
L’effetto atteso di tale misura — ossia ricondurre, in linea generale, nei tempi stabiliti dalla normativa vigente (articolo 27 del d.lgs. n. 25/2008) l‘esame delle nuove istanze di protezione internazionale — è rafforzato dall’insieme delle disposizioni introdotte per disincentivare la proposizione dì domande pretestuose o strumentali, consentendo alle competenti Commissioni territoriali di esaminare le situazioni che, effettivamente, meritano un approfondimento.
In tal senso, le procedure accelerate – previste anche in frontiera ovvero nelle “zone di transito” (con possibilità di istituire fino a ulteriori 5 sezioni delle predette Commissioni) -hanno l’obiettivo di ridurrei termini dei procedimenti, tra l’altro, in caso di “domanda manifestamente infondata” (articolo 7-bis) e dì domande presentate, dopo che l’interessato è stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento (articolo 9, che ha modificato l’articolo 28-bis del digs. n. 25/2018).
Domanda reiterata
Del pari, sono state individuate. quali cause di inammissibilità, la proposizione di domanda identica sulla quale è stato già espresso un diniego nonché la domanda reiterata, presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, al solo scopo di ritardarne o impedirne l’esecuzione (articolo 9).
Lista dei “Paesi di origine sicuri”
In tale contesto, assume altresì rilevanza l’utilizzo di uno “strumento di semplificazione” previsto dalla normativa europea (direttiva 2013/32/LIE), ossia la lista dei “Paesi di origine sicuri”, da adottarsi con decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con i Ministri dell’Interno e della Giustizia, anche in base alle informazioni fornite dalla Commissione Nazionale per i l diritto di Asilo, la cui attività istruttoria ,è già stata avviata (articolo 7-bis).
Al concetto
di
Paese
di origine sicuro –
la
cui lista dovrà essere periodicamente aggiornata
– viene infatti collegata una presunzione
iuris
tantum di
manifesta infondatezza dell’istanza,
cui sono connessi l’esame prioritario e una procedura accelerata, con
inversione dell’onere della prova a carico del richiedente in ordine
alle condizioni di –non
sicurezza” del Paese stesso in relazione alla propria situazione
particolare.
Tale previsione normativa affronta l’anomalia riscontrata con riguardo alla presentazione di istanze di protezione internazionale da parte di soggetti provenienti da Paesi che partecipano ad organismi internazionali, nei quali è presente un ordinamento giuridico democratico, in cui è assicurato il rispetto dei diritti fondamentali e con i quali si intrattengono proficui rapporti di collaborazione e cooperazione, istanze che, in base all’ordinamento previgente, dovevano essere comunque istruite, con modalità, procedure e tempi del tutto eguali a quelle proposte da persone che fuggono da oggettive condizioni di persecuzione ovvero da situazioni di pericolo connesse a un possibile grave danno alla persona.
Procedimento penale
Finalità diversa ha, invece, il meccanismo di esame immediato stabilito (articolo 10) nel caso in cui il richiedente protezione internazionale sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati riconosciuti di particolare gravità nell’ordinamento ed è considerato pericoloso per la sicurezza dei cittadini.
Coerentemente,
la nuova cornice delineata muove dall’esigenza di segnare una netta
differenziazione tra gli investimenti in termini di accoglienza e
integrazione da destinare a
coloro che hanno titolo definitivo
a
permanere sul territorio nazionale rispetto ai. servizi di prima
accoglienza e assistenza, da erogare a coloro che sono in temporanea
attesa
della definizione
della loro posizione giuridica.
SIPROIMI e SPIAR
Pertanto, il sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati (SPIAR) assume la nuova connotazione di Sistema di protezione per titolari dì protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati(SIPROIMI), nel quale vengono assicurate le iniziative di orientamento e quei servizi “integrati” che agevolano l’inclusione sociale e il superamento della fase di assistenza, per conseguire una effettiva autonomia personale.
Per le stesse finalità di integrazione sociale, coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale potranno essere coinvolti nello svolgimento di attività di utilità sociale (articolo 12).
“non saranno più iscritti nell’anagrafe dei residenti”
Di conseguenza, ai richiedenti asilo — che, peraltro, non saranno più iscritti nell’anagrafe dei residenti (articolo 13) — vengono dedicate le strutture di prima accoglienza (CARA e CAS), all’interno delle quali permangono, come nel passato, fino alla definizione del loro status.
Con disciplina transitoria è previsto (articolo 12, commi 5 e 6) che i richiedenti asilo e i titolari di permesso umanitario rilasciato ai sensi della precedente normativa, già presenti nel sistema SPRAR alla data del 5 ottobre u-s- (di entrata in vigore del decreto stesso), rimangano in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso.
Minori stranieri non accompagnati
Inoltre, i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo rimangono, al compimento della maggiore età, nel Sistema di Protezione fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (articolo 12, comma 5-bis).
Dal quadro sopra delineato, si desume l’assoluta invarianza delle condizioni tracciate dalle precedenti direttive ministeriali in materia di prima accoglienza nonché l’esigenza, come per il passato, di verifiche giornaliere in ordine alla presenza degli immigrati in accoglienza e alle connesse uscite (a titolo esemplificativo, si richiamano le direttive n. 3710 del 413/2014, n. 1763 del 19/2/2015, n. 2521 del 22/3/2016, n. 146 del 14/7/2017, n, 16250 del 23/11/2017 e n. 4568 del 4/4/2018) – considerate “elemento essenziale ai fini della rendicontazi.one della spesa” – e, in maniera periodica, in ordine alla sussistenza delle condizioni previste per la permanenza all’interno del sistema dì accoglienza, anche riferite allo status (n. 2521 del 22/3/2016). Tali verifiche debbono rimanere improntate ai principi di monitoraggio della regolarità amministrativo-contabile delle presenze nei centri.
Il nuovo Sistema di Protezione è, invece, esteso anche ai titolari dei permessi per cure mediche e di protezione per “casi speciali”, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati
Nulla è modificato relativamente ai minori stranieri non accompagnati che — in continuità con il passato – accedono al citato Sistema di protezione a prescindere dall’eventuale proposizione dell’istanza di protezione internazionaleI.
Del resto, la stessa Corte dei Conti,
nella relazione trasmessa al Parlamento (deliberazione
n4 3/2018) aveva già prospettato l’esigenza di evitare “un
‘accoglienza di nwiti mesi
(se non anni) durante i quali i migranti, non avendone titolo,
vengono di fiitto inseriti anche nei cc!, percorsi di formazione
professionale finalizzati all’integrazione, con oneri finanziari
gravosi a carico del bilancio dello Stato”.
Il sistema nazionale di accoglienza
continua a basarsi
sul principio del
coordinamento a livello
nazionale e regionale. Al riguardo, si invitano i Signori Prefetti
dei capoluoghi di
regione a voler assumere le iniziative ritenute del caso per una
coordinata attuazione
delle nuove disposizioni in materia di accoglienza, mantenendo un
costante flusso informativo
con le articolazioni centrali di questa Amministrazione.
Si fa presente al riguardo che, come
stabilito dal provvedimento in esame, con successivo
decreto, previo parere della Conferenza unificata, saranno fissati i
criteri e le modalità
per la presentazione, da parte degli enti locali, delle domande di
contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti di
accoglienza.
Si richiama altresì l’attenzione
delle SS.LL. sui nuovi obblighi di trasparenza posti in
capo alle cooperative sociali che svolgono attività in favore di
stranieri (articolo 12-ter), che
sono tenute a pubblicare trimestralmente sui propri siti o portali
digitali l’elenco dei soggetti
a cui vengono corrisposte somme per lo svolgimento di servizi
finalizzati ad attività di
integrazione, assistenza e protezione sociale.
Disposizioni di “chiusura”
nella gestione dei flussi migratori riguardano necessariamente
il tema del rimpatrio di coloro che non possono permanere in
territorio nazionale,
obiettivo per il quale è stato necessario rafforzare gli istituti
che ne possano assicurare
una maggiore effettività.
A tale ultimo scopo, è stato
prolungato il tempo di trattenimento nei Centri di Permanenza
per il Rimpatrio (fino a 180 giorni) disciplinando altresì le
modalità per il possibile
utilizzo di strutture diverse e idonee nella disponibilità
dell’Autorità di pubblica Sicurezza,
anche presso gli uffici di frontiera.
Presso i CPR potranno peraltro
transitare i richiedenti asilo, per i quali non è stato possibile
determinare l’identità e la cittadinanza, a seguito del precedente
trattenimento presso i
cosiddetti hotspot, fino a un massimo di trenta giorni (articolo 3
del provvedimento).
La particolare attenzione riservata
con la legge 13 aprile 2017, n. 46 al tema dell’allontanamento
di chi non ha titolo per permanere in territorio nazionale è alla
base delle iniziative
avviate per l’ampliamento in corso della rete dei CPR.
Proprio per
l’attivazione di nuove strutture, è stato autorizzato
–
per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in
vigore del provvedimento – il ricorso alla procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara, Ferma restando
l’esigenza di rivolgere l’invito
ad almeno cinque operatori economici (articolo
2
comma 2).
La
disposizione in esame, unitamente al nuovo schema di capitolato di
appalto trasmesso
alle
SS
LL. con separata nota, rappresentano utili strumenti di supporto per
le SS.LL.,
agevolando nel contempo la messa in campo di una più efficace
politica di rimpatrio.
Con riguardo alla sicurezza pubblica,
la normativa interviene in modo significativo
su importanti ambiti materiali che vanno dalla prevenzione e
contrasto del terrorismo al
rafforzamento degli
strumenti a disposizione delle Autorità provinciali di pubblica
sicurezza e
delle Forze di
polizia nella lotta alla criminalità organizzata, dall’introduzione
di nuove figure
di reato che
incidono sulla vivibilità delle nostre città ai temi,
sempre più attuali, delle politiche per la sicurezza urbana; e lo fa
con un complesso di disposizioni,
in alcuni casi complementari o in stretto collegamento tra loro,
connotate dal chiaro
intento, una volta a regime, di elevare la cornice di sicurezza nei
territori.
Si tratta di disposizioni
che ribadiscono
il ruolo centrale del Prefetto nelle politiche di governo della
sicurezza
pubblica a
livello provinciale, che riconoscono un ruolo di sempre maggiore
rilievo ai Sindaci sui temi della sicurezza urbana, che potenziano
gli strumenti a
disposizione della Polizia locale anche
in relazione all’ampliamento
dei contesti nei quali essa è chiamata ad intervenire.
Le predette norme hanno, tra l’altro,
il pregio di definire, in termini sempre più cooperativi,
il sistema di rapporti tra l’Amministrazione statale e le
Amministrazioni locali e tra
le Forze di polizia e la Polizia locale, anche e soprattutto
attraverso il rafforzamento dello scambio informativo e
della collaborazione
operativa.
Le cennate disposizioni, in alcuni
ambiti d’intervento, sono accompagnate da specifiche
previsioni preordinate, attraverso l’istituzione dì nuovi Fondi o
l’alimentazione di quelli esistenti, al trasferimento di risorse,
in specie a
favore dei Comuni — che potranno cominciare
a beneficiarne, in alcuni casi,
sin dall’anno in corso
—
ovvero al rafforzamento delle
capacità assunzionali del personale della Polizia locale_
Nel quadro delle strategie messe in
campo dal
Governo per
contrastare le grandi
organizzazioni
mafiose,
assumono notevole importanza le
disposizioni volte a
potenziare l’azione
dell’Agenzia
nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla
criminalità
organizzata.
A poco più di un anno dall’entrata
in
vigore della più
recente riforma del codice
antimafia ( Legge 17 ottobre 2017, n. 161), il provvedimento in
oggetto rafforza
l’autonomia
finanziaria dell’Agenzia e ne rivisita gli assetti organizzativi,
introduce meccanismi
di
semplificazione
nella gestione e destinazione dei beni e dà impulso
all’implementazione
della
dotazione
organica,
prevedendo, per la prima volta dalla sua istituzione,,
la
possibilità di
assumere
personale
e acquisire nuove professionalità dall’esterno e
non solo attraverso procedure di mobilità (articolo 37).
Nel sottolineare che diverse misure
introdotte richiedono, per il pieno dispiegamento
della loro efficacia, l’adozione
di alti
amministrativi
discendenti, nella forma di
decreti o di direttive e linee guida, si rappresenta che, già nei
prossimi giorni, saranno impartite specifiche indicazioni in tema di
prevenzione delle occupazioni
abusive degli immobili
mentre è
in corso l’adozione del decreto interministeriale di ripartizione
delle risorse del nuovo Fondo per le politiche di attuazione della
sicurezza urbana.
Tanto premesso, nel fornire di
seguito un quadro ricognitivo delle principali disposizioni recate
dal provvedimento, si richiama l’attenzione su alcuni contenuti dai
tratti fortemente
innovativi, ai quali vengono dedicati
specifici
approfondimenti,
Come
è noto, il decreto-legge 20
febbraio 2017, n. 14, convertito, con
modificazioni,
dalla legge
18 aprile 2017, n. 48, affida ai Sindaci ed alle Autorità di
pubblica sicurezza
strumenti operativi, indicati
nel Capo Il
dello
stesso decreto, volti a prevenire e contrastare l’insorgenza
di condotte di diversa natura che — pur non costituendo violazioni
di legge
— sono
comunque
di ostacolo alla piena mobilità e
rruibilità
di specifiche aree pubbliche.
Il riferimento è all’ordine di allontanamento e al divieto di accesso(c.d. daspo urbano).
I predetti istituti potranno ora
trovare applicazione anche presso i
presidi sanitari
e le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati
e pubblici spettacoli.
Inoltre, è
aumentata la
durata del
provvedimento a carico
dell’interessato quando
ricorrono circostanze
ritenute di particolare disvalore e sono
introdotte
sanzioni penali
in caso di inottemperanza
al divieto.
In chiave di prevenzione dei
reati e di
possibili turbative dell’ordine pubblico, l’ambito
applicativo del divieto
di accesso viene esteso anche agli esercizi pubblici e ai locali
di pubblico trattenimento, nonché
alle loro immediate vicinanze, limitatamente alle persone
che
siano state
condannate negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di
gravi disordini
avvenuti negli stessi locali, ovvero per reati contro la persona e il
patrimonio o in materia di stupefacenti
Per
prevenire situazioni d’illegalità o dì pericolo per l’ordine e la
sicurezza all’interno o nelle immediate vicinanze degli esercizi
pubblici, viene introdotta la
possibilità di
sottoscrivere, tra
il Prefetto e le organizzazioni maggiormente
rappresentative
del settore, specifici
accordi,
sulla
base di linee guida nazionali
di prossima approvazione.
L’adesione ed il
puntuale rispetto
dell’accordo
saranno valutati dal Questore
anche
ai fini dell’adozione dei provvedimenti
di competenza, ai
sensi dell’articolo 100 dei Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato
con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(sospensione o revoca
della licenza).
Risponde
allo stesso fine e, più in generale, all’esigenza di assicurare
migliori condizioni
di vivibilità per i cittadini residenti nei luoghi di maggiore
aggregazione, la disposizione
che amplia il potere
di ordinanza demandato al Sindaco in
qualità di
rappresentante
della comunità locale, ai sensi dell’articolo 50 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In
proposito, vengono forniti nuovi strumenti ai Sindaci, consentendo
loro, con proprie
ordinanze, di
limitare
l’orario
di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche
in tutte le aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna,
nonché di limitare
l’orario di vendita degli
esercizi
del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali
di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il
consumo
immediato e
di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori
automatici.
L’eventuale
inosservanza dei provvedimenti sindacali può comportare anche la
sospensione
dell’attività commerciale.
Nel
catalogo delle misure volte ad accrescere la sicurezza urbana, si
collocano anche l’introduzione nel codice penale del reato di
esercizio molesto dell’accattonaggio
e
la nuova
disciplina dell’esercizio
abusivo dell’attività di parchcggiatore o
guardiainacchine.
Infine,
novellando l’articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n.
66, viene
sanzionato come reato, oltre al già previsto blocco di strada
ferrata, il
blocco
stradale, fatta
eccezione per quello su una strada ordinaria attuato mediante
ostruzione con il proprio corpo,
fattispecie che era stata depenalizzata dal decreto legislativo n.
507 del 1999. I predetti reati
vanno
ad integrare il catalogo
di quelli per i quali,
in
presenza di condanna definitiva, consegue
la mancata concessione allo straniero del visto d’ingresso in Italia.
*
*
* *
*
Nel
contesto del provvedimento, costituisce una novità di assoluto
rilievo la disciplina
in
materia di
occupazioni
arbitrarie di immobili, che
reca un articolato insieme di misure
finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno, riconosciuto come
fonte di gravi tensioni
sociali e
di
situazioni di illegalità, specie nelle grandi città.
Tra
gli interventi
di
contrasto, si segnalano l’inasprimento delle pene fissate nei
confronti
di promotori od organizzatori dell’invasione, nonché la possibilità
di disporre intercettazioni
a loro carico.
Ulteriore,
significativa novella ha
riguardato
l’articolo 11, del decreto-legge n. 14 del 2017, che è stato
sensibilmente modificato quanto
alle competenze del
Prefetto, sia nello
scongiurare nuove occupazioni che nel procedere all’esecuzione delle
ordinanze di rilascio
emesse dall’Autorità
giudiziaria.
Per
quanto riguarda l’attività di prevenzione, svolta dalle SS.LL. nelle
vesti di autorità provinciali di pubblica sicurezza,
saranno
a breve diramate apposite istruzioni.
In
tema di sgomberi, l’articolo 11, nella
nuova formulazione, definisce puntualmente
l’ite•
procedimentale
che deve essere seguito dal Prefetto quando gli viene richiesto
l’intervento
della forza
pubblica per l’esecuzione di un provvedimento di rilascio di
immobili occupati arbitrariamente da cui possa derivare pericolo di turbative perl’ordine e la sicurezza.
In primo luogo, è stabilita la
regola per la quale il Prefetto provvede immediatamente
all’esecuzione dello sgombero, dandone comunicazione all’Autorità
giudiziaria_
Solo qualora non ve ne siano le
condizioni, a causa della complessità dell’intervento
determinata dalla presenza di soggetti in situazione di fragilità,
deve essere istituita
una cabina di regia — con il coinvolgimento, e la conseguente
responsabilizzazione, delle
altre Istituzioni interessate — i cui compiti sono circoscritti nel
tempo e nei contenuti. Quanto
a questi ultimi, si ritiene di sottolineare che le misure da
individuare sono esclusivamente
quelle “emergenziali”
e possono
riguardare unicamente le persone cosiddette “vulnerabili”
e
comprovatamente impossibilitate a reperire soluzioni alloggiative
alternative.
All’esito dei lavori della cabina
di regia, che devono concludersi entro 90 giorni,
il Prefetto informa l’Autorità giudiziaria, indicando la data di
esecuzione del provvedimento
di rilascio o le ragioni che rendono necessario un differimento;
quest’ultimo, peraltro,
in nessun caso, può avere durata
superiore a un anno.
A
tale proposito,
giova ricordare che, secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale,
l’occupazione abusiva di un compendio immobiliare non lede i soli
interessi
della parte proprietaria ma anche quello dei consociati ad una
convivenza ordinata e pacifica
e assume un’inequivoca valenza eversiva. La stessa Magistratura ha
puntualizzato con estrema chiarezza e assoluto rigore che
l’occupazione non può essere giustificata da veri o presunti “stati
di bisogno” del
reo e che le politiche di “welfare”
per
garantire il diritto ad una
casa non devono compiersi a spese dei privati cittadini, sacrificando
la tutela della proprietà.
Di tale indirizzo si è già dato
conto nella circolare dello scorso 1° settembre, con
la quale sono state diramate
precise indicazioni operative in ordine all’attuazione degli
sgomberi.
Si tratta di prescrizioni che si
ritengono non solo compatibili ma, anzi, avvalorate
dal dato normativo, in quanto volte ad assicurare la massima
tempestività dell’iter
istruttorio
preordinato all’esecuzione dello sgombero, nella
consapevolezza
che il consolidamento
di situazioni d’illegalità può recare un
grave
pregiudizio ad alcuni dei principali
valori di riferimento del nostro ordinamento.
Ciò posto, le ragioni di un
eventuale differimento, che — si ribadisce — non può comunque
superare l’anno, dovranno essere adeguatamente approfondite in seno
alla cabina di regia,
alla luce delle istruzioni rese con la cennata circolare, e
opportunamente documentate,
cosi da consentire all’Autorità giudiziaria di acquisire un quadro
chiaro e completo della
situazione per le definitive determinazioni di competenza.
Da ultimo, la norma riconosce il
diritto del proprietario alla
liquidazione di
un indennizzo,
ulteriormente discostandosi dalla disciplina previgente che,
nell’ipotesi di annullamento
in sede giurisdizionale del provvedimento dì determinazione delle
modalità
esecutive
dello sgombero da parte del Prefetto, ammetteva soltanto il
risarcimento in forma specifica,
vale a dire la cessazione dell’occupazione abusiva dell’immobile,
Tale indennità, per la cui
corresponsione è stato istituito un
apposito Fondo, deve
essere corrisposta per il tempo che decorre dalla scadenza dei 90
giorni sino all’esecuzione
dello sgombero.
Accanto alla regolamentazione a
regime della procedura di rilascio degli immobili
occupati, ne viene prevista una a carattere eccezionale per l’ipotesi
in cui siano state emesse
una pluralità
di
ordinanze di sgombero che
impongono una pianificazione degli interventi e la fissazione di un
ordine delle priorità.
Si tratta di una programmazione che
fa, comunque, salvi i termini stabiliti in via
ordinaria e che sarà, comunque, improntata a privilegiare
occupazioni sanzionate con sequestri
giudiziari e quelle che, in qualche modo coinvolgono, per il ruolo
organizzativo e attuativo, elementi della criminalità organizzata.
Anche in questo caso, inoltre, è
previsto che al proprietario sia riconosciuto in via
amministrativa un indennizzo e, comunque, la possibilità di
impugnare le determinazioni del
Prefetto.
Per quanto riguarda, infine, la
liquidazione
dell’indennizzo correlato al
mancato godimento del
bene, secondo criteri equitativi che devono tenere conto di alcune
condizioni stabilite
dalla nonna,
si rappresenta
che con successive disposizioni saranno fornite
alle SS.LL. tutte le indicazioni occorrenti.
******
Per contribuire al
finanziamento
delle iniziative dei
Comuni in materia di sicurezza
urbana, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell’Interno, un apposito
Fondo, con una dotazione iniziale di 2
milioni di giuro per
il 2018
e di 5 milioni
per ciascuno degli anni
2019 e 2020. Grazie
alle
risorse del Fondo —
che
sono state
ulteriormente incrementate,
per il triennio 2019/2021 di 55 milioni di curo con il disegno di
legge di bilancio per
il 2019,
già approvato
da un ramo del Parlamento — sarà possibile procedere anche
all’assunzione a
tempo determinato di personale della polizia locale,
in deroga ai
relativi limiti di
spesa. La ripartizione e la destinazione delle risorse verranno
disciplinate nel dettaglio
con decreto
ministeriale che, come già detto, è in via di adozione.
Sempre in tenia
di risorse, si
segnala che sono state incrementate quelle che possono
essere destinate alla realizzazione
di impianti di videosorveglianza, ai
sensi dell’articolo 5,
del decreto-legge n. 14 del 2017.
Gli ulteriori fondi previsti — pari
a 10 milioni per il 2019, 17 per il 2020,
27 per il
2021 e 36 per il 2022
—
consentiranno lo scorrimento della graduatoria delle domande di
accesso
ai contributi
presentate in base al decreto attuativo del cennato articolo 5 ed il
conseguente
finanziamento di
centinaia di progetti in tutta Italia che, altrimenti, non avrebbero
potuto beneficiare di alcun sussidio.
*
* *
In
funzione del potenziamento del circuito informativo tra soggetti
istituzionali e della condivisione del patrimonio di dati e
informazioni di rilievo per la sicurezza urbana, è stata
ampliata la possibilità di accesso
del personale della polizia municipale ai dati presenti
nella banca dati interforze CED di
questo Ministero. La norma riguarda i Comuni con
popolazione superiore ai 100.000 abitanti e si applica al personale
che assolve compiti di polizia
stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica
sicurezza quando procede al
controllo ed all’identificazione delle persone al fine di verificare
l’esistenza di eventuali provvedimenti
di ricerca o di rintraccio nei loro confronti. Nel corso del prossimo
anno, tali
disposizioni
si applicheranno,
“progressivamente”,
agli
altri comuni capoluogo di
provincia, e potranno
essere ulteriormente estese sulla base di parametri determinati con
un decreto ministeriale,
previo accordo in Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Sempre
nell’ottica di implementare le possibilità operative della Polizia
locale, viene
consentita la sperimentazione
di armi comuni ad impulsi elettrici ai Comuni capoluogo
di provincia o con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, o che
rientrino nei parametri
“connessi
alle caratterisiiiche socioeconomiche, alla classe demografica,
all’affiusso
lurislico e agli indici di delittuasità”, definiti
con decreto ministeriale, previo accordo
in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Fermo
restando che il personale
eventualmente
individuato deve
essere munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza,
l’attivazione
di tale facoltà e la disciplina
della sperimentazione è demandata ad apposito
regolamento comunale, adottato
nel rispetto di linee
generali in materia di formazione,
così da assicurare una disciplina tendenzialmente
uniforme sul
territorio nazionale.
Da
ultimo, al fine di
rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di
potenziare gli interventi
in
materia
di sicurezza urbana, riveste un particolare rilievo il riconoscimento
ai Comuni che hanno rispettato
gli obiettivi dei
vincoli di finanza pubblica nel triennio
2016–2018,
della facoltà di assumere personale della polizia municipale nel
prossimo
anno. La nuova disposizione, prevedendo la possibilità di
incrementare la spesa per le
assunzioni di tale personale in misura percentuale superiore al 100%
ordinariamente prevista
per l’anno 2019, consente di fatto il sostanziale recupero del tura
aver relativo
alle pregresse
annualità,
purché l’impegno
finanziario complessivo sia nei limiti della corrispondente
spesa di personale di polizia municipale sostenuta nell’anno 2016.
È
il caso di
evidenziare che la disposizione in esame assicura
la sostenibilità di
tale
spesa, la quale, trattandosi di assunzioni di personale
a tempo indeterminato,
assume natura
strutturale e permanente nel tempo,
prevedendo la possibilità di incremento del tu•n
aver
per
i Comuni virtuosi strutturalmente.
******
Come
si è avuto modo di anticipare, uno degli elementi cardine della
strategia di
prevenzione dei
fenomeni criminali che il
decreto ha voluto implementare è il potenziamento
dei sistemi informativi e
l’introduzione di modalità che consentono una sempre
più efficace circolarità dei dati relativi a fatti o situazioni
rilevanti tra
Forze di polizia e
CED, ovvero la banca dati che fornisce il supporto informatico per
l’attività operativa e investigativa
delle componenti istituzionali.
Tenuto conto, pertanto, che le
modalità degli attacchi terroristici realizzati in altri
Paesi hanno evidenziato come una delle tattiche utilizzate consiste
nell’impiego di veicoli per
colpire indiscriminatamente le persone presenti in luoghi affollati,
è stato introdotto l’obbligo
per gli esercenti le attività di autonoleggio senza conducente di
comunicare i dati identificativi dei clienti, contestualmente
alla stipula del contratto e comunque con congruo
anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Tali dati
saranno, quindi, oggetto
di raffronto da parte del CED con le informazioni già detenute per
finalità antiterrorismo,
in vista di eventuali, successivi controlli delle Forze di polizia.
Con decreto ministeriale,
previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,
saranno definite le modalità
tecniche di trasmissione e conservazione dei dati.
Ulterioremisura di prevenzione del rischio terrorismo introdotta consiste nel ricomprenderei soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionalenel novero dei possibili destinatari del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (ed,daspo), inquanto considerate obiettivi sensibili per potenziali attacchi.
****
Siègià detto che il provvedimento in esame contiene anche disposizioni in materia dì prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa.
Al riguardo, si richiama innanzitutto
la norma che estende gli effetti dei divieti e
delle decadenze conseguenti all’applicazione delle misure di
prevenzione anche nei confronti
delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non
definitiva, confermata
in grado di appello per i reati
di truffa
ai danni
dello Stato o altro
ente pubblico (articolo
640, comma 2, numero 1), c.p.) e di truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni
pubbliche (articolo 640-bis c.p.). Come è stato messo in evidenza
dalla relazione illustrativa, tale previsione è volta a colmare una
lacuna nella disciplina previgente, che non contemplava
i reati di truffa ai danni dello Stato tra quelli rilevanti al fine
del diniego del rilascio
della documentazione antimafia nonostante nella prassi costituiscano
le attività delittuose
poste in essere più
frequentemente per
ottenere il controllo illecito degli appalti.
É stata, inoltre, prorogata fino al
31 dicembre 2019, la deroga agli articoli 83, comma
3-bis,
e 91, comma
1-bis,
del codice
antimafia, in materia di rilascio della documentazione
antimafia, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di
fondi europei per importi non superiori a 25.000 curo.
Per contenere la
capacità espansiva
delle associazioni mafiose nel delicato snodo
degli appalti
pubblici, sono
state inasprite
le sanzioni nei confronti degli appaltatori che ricorrano
illecitamente a meccanismi di subappalto. Inoltre, è stato, ancora
una volta, potenziato
lo scambio informativo, prescrivendo che il committente o il
responsabile debba comunicare
l’inizio dell’attività
del cantiere,
oltre che all’Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione
provinciale del lavoro,
anche al
Prefetto territorialmente competente.
Analizzandopiù nel dettaglio quest’ultimaprevisione, sisegnala che, nonostantelanorma novelli l’articolo 99, comma 1, del d.lgs. 9aprile 2008n_ 81, in materia ditutela della salute e della sicurezza nei cantieri temporanei omobili, essa va posta in relazioneconleprevisioni di cuiall’articolo 93 del d.lgs. n. 159 del 2011, che disciplina i
poteri
di accesso e di accertamento del
Prefetto nell’espletamento delle funzioni volte a prevenire
infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti. In proposito, appare
opportuno, già in questa
sede, svolgere alcune considerazioni, anche alla luce dei quesiti
pervenuti sull’attuazione
della disposizione. Come è noto, l’articolo 93 sopra citato prevede,
con specifico
riferimento al settore degli appalti di lavori pubblici, che il
Prefetto può disporre accessi
ed accertamenti nei cantieri, non necessariamente a seguito di una
richiesta di documentazione
antimafia, finalizzati ad accertare eventuali clementi relativi a
tentativi di infiltrazione
mafiosa. Gli esiti dell’accesso confluiscono in una relazione sulla
base della quale il Prefetto, ove ne ricorrano i presupposti, emette
un’informazione interdittiva. Ciò posto,
risulta di tutta evidenza come, grazie all’intervento normativo, si
realizzi una maggiore circolarità
delle informazioni, ponendo le basi per una più capillare
cognizione, da parte delle autorità
preposte ai controlli antimafia, dell’esistenza di cantieri relativi
a opere pubbliche. Per
quanto riguarda poi, l’ambito operativo della disposizione, è appena
il caso di ricordare che
l’obbligo di notifica si applica ai soli cantieri in cui è prevista
la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, ai
cantieri che ricadono nella precedente categoria per effetto
di varianti sopravvenute in corso d’opera, nonché ai cantieri con
un’unica impresa la cui
entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento
uomini-giorno. Cosi chiarita la finalità
della disposizione e circoscritta la casistica delle comunicazioni in
argomento, le SS.LL.
vorranno, innanzitutto, valutare l’opportunità di promuovere in sede
locale, anche attraverso
lo strumento della Conferenza provinciale permanente, una
approfondita conoscenza
della novella normativa, che serva a garantirne la corretta
applicazione, scongiurando
aggravi procedimentali e l’acquisizione di informazioni superflue in
grado di congestionare gli uffici. Inoltre, per ottimizzare il
funzionamento della rete di prevenzione antimafia,
si ritiene che la sistematizzazione delle comunicazioni acquisite e
l’individuazione di
criteri anche speditivi di distribuzione delle comunicazioni tra le
Forze di polizia debbano essere
condivise in sede di riunione tecnica di coordinamento. Eventuali
evidenze di quest’attività
di monitoraggio dovrebbero, quindi, essere sottoposte al gruppo
interforze, per l’eventuale
attivazione dei poteri di competenza
delle SS.LL,
ex articolo 93 del codice antimafia
sopracitato.
È già
stata ampiamente sottolineata l’importanza che, ai fini del
perseguimento di
obiettivi di massima efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa rivolta alla sottrazione
dei patrimoni
illeciti alle
organizzazioni criminali, rivestono le disposizioni relative
all’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati
e confiscati.
Si tratta di un pacchetto di norme
in grado di
incidere in tutti i settori di riferimento
dell’attività dell’organismo, valorizzandone autonomia e capacità
d’azione.
Tra di esse, si richiama la
previsione introdotta con riguardo alla vendita
dei beni confiscati. Il
provvedimento,
infatti, ampliando la platea dei possibili acquirenti, ha previsto la
possibilità di aggiudicazione al migliore offerente, bilanciandola,
tuttavia, con rigorose
preclusioni e
conseguenti controlli,
allo scopo di assicurare che, all’esito dell’asta, il
16
bene non
torni nella disponibilità della criminalità organizzata. Lo
strumento, a tal fine indicato,
consiste nel rilascio dell’informazione antimafia, per il quale si
richiamano le consuete
procedure.
Da ultimo, sempre in terna di
Agenzia, si segnala che, per effetto della riforma, è
stata resa facoltativa. e demandata a una scelta discrezionale del
Prefetto l’istituzione del tavolo
provinciale permanente sulle aziende sequestrate
e confiscate, al fine di favorire il coordinamento
tra le istituzioni, le
associazioni,
le organizzazioni sindacali
e le associazioni dei
datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale. Ne
discende che, ove tali organismi
siano già stati istituiti, le SS.LL. dovranno analogamente valutare
l’opportunità di
una
loro conferma.
Particolarmente
significative e in grado di incidere su ambiti di rilievo nella
materia
della
circolazione stradale
sono le disposizioni riguardanti il sequestro e la confisca di
veicoli a motore nonché la
circolazione
dei veicoli immatricolati all’estero. La prima delle norme
in questione, le cui modalità applicative costituiranno oggetto dì
successive istruzioni da
parte degli uffici competenti, consentirà,
tra l’altro, di semplificare
le procedure di affidamento
dei veicoli, che ora sono sempre affidati in custodia al proprietario
o al conducente,
anche quando si tratta di ciclomotori
o motocicli, di
contenere i costi per l’erario legati
al pagamento delle spese di custodia, e di ridurre, attraverso la
sistematica rottamazione dei
veicoli, le conseguenze ambientali derivanti dai lunghi periodi
di
permanenza degli stessi all’interno
delle depositerie. Altrettanto importante, per l’efficacia
dell’azione di prevenzione e
contrasto dei reati predatori e della attività criminali,
soprattutto in alcune realtà territoriali, è
la previsione della confisca obbligatoria in tutti i casi in cui i
veicoli siano utilizzati per commettere
un reato diverso da quelli previsti dal codice della strada, anche
nell’ipotesi in
cui il
conducente
sia
minorenne,
Infine, si
segnala
che, nell’ottica di prevenire o, quanto meno, circoscrivere gli
effetti sulla salute
umana, l’ambiente e i beni degli incidenti che potrebbero verificarsi
all’interno di impianti
di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, la novella dispone l’obbligo
per i gestori di
predisporre un piano di emergenza interna ed assegna ai Prefetti la
redazione, sperimentazione
e
aggiornamento
periodico del piano di emergenza esterna, incaricandoli, altresì,
di coordinarne
l’attuazione, Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno
definite le linee guida per la redazione del piano di emergenza
esterna e la definizione delle
modalità di informazione alla popolazione_
Nelquadrodellemisure finalizzate a rendere più incisiva l’azione di prevenzionee di contrasto della criminalità organizzata, si collocano anchealcuni significativi interventi in materia di enti locali.Innanzitutto viene previsto,modificandol’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un procedimento che consente al Prefetto di adottare interventi straordinari qualora, all’esito dell’attività delle commissioni prefettizie di accesso antimafia,
pur
non sussistendo i presupposti per lo scioglimento ovvero per
l’adozione di provvedimenti nei
confronti dei dipendenti, vengano riscontrate in uno o più settori
amministrativi anomalie gestionali
che possono comprometterne il regolare funzionamento.
In
tale circostanza, il Prefetto, al fine di ripristinare una situazione
di legalità amministrativa,
potrà indicare all’Amministrazione locale gli specifici atti da
assumere, stabilendo
un congruo termine decorso il quale, previa assegnazione di un
ulteriore termine non
superiore a venti giorni, potrà nominare un commissario ad
ocra per
l’adozione degli stessi
(articolo 28, comma 1).
à
stato, altresì, disposto un rafforzamento delle misure preventive
nei confronti degli
amministratori degli enti sciolti per mafia, nei cui confronti sia
stata dichiarata, con provvedimento
definitivo, l’incandidabilità (articolo 28, comma 1-bis).
In
tal caso, infatti, gli stessi non potranno candidarsi per due mandati
(anziché uno) successivi allo scioglimento per tutte le elezioni
amministrative e politiche (Camera dei deputati e Senato della
Repubblica, Parlamento europeo, elezioni regionali, provinciali,
comunali e circoscrizionali).
Inoltre,
in considerazione del crescente numero di enti locali sciolti per
infiltrazione
mafiosa, viene previsto un incremento della provvista finanziaria del
Fondo che sostiene l’attività di supporto alla gestione
straordinaria (articolo 29).
Da
ultimo, nell’ambito delle novità ordinamentali riguardanti questo
Ministero, viene
stabilita l’istituzione di un Nucleo composto da personale
appartenente alla carriera prefettizia, altamente specializzato nelle
gestioni commissariali. Il predetto Nucleo consentirà di
porre a sistema il prezioso patrimonio di esperienze finora acquisito
dai funzionari prefettizi
nelle complesse e articolate attività di gestione commissariale
presso gli enti sciolti per
infiltrazioni mafiose (articolo 32-bis).
Siconfida nella consueta collaborazione delle SS.LL.aifini di una coordinata attuazionedei provvedimento inoggetto, assicurando che successivi chiarimenti potranno essereulteriormente diramati in esito alle interlocuzioni dirette con leSSIL. e, in ogni caso, consuccessive direttivetecnico-operative che,comesopra anticipato, verranno diramatedai Dipartimenti interessati.
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