Il rimpatrio degli irregolari sulle spalle dei datori di lavoro sanzionati
Con un nuovo Decreto del Ministero dell’Interno (di concerto con altri Ministeri) viene stabilita la sanzione amministrativa accessoria, prevista dall’art. 22 comma 12-ter del Testo Unico Immigrazione, che il giudice dovrà applicare in caso di condanna del datore di lavoro che ha assunto e occupato illegalmente un lavoratore clandestino ed è pari al costo medio di rimpatrio.
Il sistema sanzionatorio per l’impiego di lavoratori clandestini
L’articolo 22 decreto legislativo n. 286 /1998 al comma 12 prevede che “il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”
Dette pene sono poi aumentate da un terzo alla metà :
a) per lavoratori occupati in numero superiore a 3 ;
b) se si trattava di lavoratori occupati minorenni ;
c) se i lavoratori occupati erano sottoposti a particolare sfruttamento
“12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente”
Pertanto il datore di lavoro rischia, nel caso venga accertata nella ditta l’assunzione irregolare di un clandestino, la reclusione da 6 mesi a 3 anni, la multa di cinquemila euro e la sanzione amministrativa del nuovo decreto 2019 per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario irregolare.
Qual’è il Costo Medio di Rimpatrio ?
L’importo sanzionatorio è introdotto dal nuovo Decreto del Viminale 22 dicembre 2018 n. 151
“Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare“ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2019.
La normativa europea già disponeva ai Governi UE di introdurre delle norme minime sanzionatorie e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini extracomunitari il cui soggiorno è irregolare e in particolare le sanzioni inflitte in caso di violazioni del divieto di assunzione illegale dovevano includere almeno il pagamento dei costi medi del rimpatrio
L’Italia regolamentava la materia con il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 172 del 25.07.2012) in vigore dal 9 agosto 2012 senza però stabile la cifra esatta della sanzione.
Ed è appunto la normativa ministeriale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 2019 a stabilire i criteri per la determinazione del costo medio del rimpatrio.
Nel calcolo il Ministero ha tenuto conto del totale dei costi sostenuti annualmente per il rimpatrio degli stranieri e del numero dei rimpatri effettivamente eseguiti, in modo da considerare anche l’incidenza dei costi relativi ai servizi di accompagnamento e scorta degli stranieri da rimandare nel loro Paese.
L’importo sanzionatorio per il 2018
Per il 2018 è stata calcola la cifra di euro 1.398
La nuova sanzione accessoria entrerà in vigore e precisamente dal prossimo 2 marzo 2019
Dove confluiranno i proventi della sanzione ?
I proventi derivanti dalla riscossione della sanzione amministrativa accessoria entreranno nel bilancio dello Stato Italiano per essere successivamente riassegnati per una quota al Fondo rimpatri e per una quota minore al Fondo sociale per occupazione e formazione.
Il costo medio del rimpatrio sarà aggiornato entro il 30 gennaio di ogni anno, sulla base degli stessi criteri, con un decreto del capo della Polizia.
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Permesso di soggiorno per casi speciali per particolare sfruttamento lavorativo
Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.
Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
Il permesso di soggiorno reca la dicitura casi speciali, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.
Articolo a cura dello Studio Legale
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