L’espulsione degli stranieri in Italia: qual è la procedura?
Quali sono le procedure previste per l’espulsione degli stranieri in Italia? Quali sono le condizioni ed i presupposti? Quando non è consentito procedere all’espulsione? Leggi la nostra guida completa per saperne di più.
L’espulsione degli stranieri in breve
L’espulsione degli stranieri in Italia avviene secondo quando previsto dalla legge sull’immigrazione vigente nel paese, il cosiddetto “Testo unico sull’immigrazione” (D.Lgs. 25/2008).
Sostanzialmente, l’espulsione può essere ordinata dalle autorità italiane in diversi casi, come ad esempio quando lo straniero si trova in Italia in modo irregolare, oppure se ha commesso un reato o se è considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale.
C’è poi da aggiungere che l’espulsione può essere di due tipologie a seconda del soggetto determinante. Può essere, infatti, amministrativa o giurisdizionale e più avanti le vedremo nel dettaglio.
Cosa accade dopo l’espulsione, il divieto di ingresso
Se la procedura di espulsione giunge al termine con esito positivo, cosa accade al cittadino straniero in questione?
In caso di decreto di espulsione, lo straniero interessato deve lasciare il territorio italiano insieme ai figli minori che vivono con lui. Inoltre, il soggetto in questione è sottoposto al divieto di rientrare in Italia per un periodo che può andare da tre a cinque anni a seconda di quanto disposto nel decreto.
Una volta registrato il divieto di ingresso nel sistema di informazione Schengen, viene esteso altresì il divieto di accesso a tutti gli Stati membri dell’UE e dell’area Schengen.
Dopo la scadenza del termine indicato nel decreto, lo straniero può richiedere il rientro in Italia presentando la documentazione adeguata alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine o in quello in cui risiede al momento della richiesta.
L’autorità diplomatica verifica l’identità del richiedente ed in seguito invia la documentazione al Ministero dell’Interno per la valutazione dell’autorizzazione al rientro.
In caso di presenza di parenti in Italia con i quali si intende effettuare il ricongiungimento familiare, l’espulsione può essere annullata solo se lo straniero non viene considerato una minaccia e se vi sono i requisiti per ottenere il nulla osta.
L’espulsione amministrativa degli stranieri
Si parla di espulsione amministrativa quando ad emettere il decreto di allontanamento degli stranieri presenti in Italia è l’amministrazione pubblica.
Il provvedimento emesso deve presentare una motivazione e deve essere tradotto in una lingua comprensibile per l’interessato.
La decisione può essere presa da due enti: il Ministero dell’Interno, con previa notifica al Presidente del Consiglio e al Ministero degli Esteri, per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, che comporta l’immediato accompagnamento alla frontiera; oppure dal Prefetto.
Nel secondo caso, il decreto può essere emesso in presenza di alcune circostanze, vale a dire se lo straniero: è entrato illegalmente in Italia; è rimasto nel paese senza comunicarlo o senza aver richiesto il permesso di soggiorno entro i tempi previsti dalla legge, tranne in caso di forza maggiore, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, o se il permesso è scaduto da più di 60 giorni senza richiedere il rinnovo; non ha effettuato la dichiarazione di presenza, quando richiesta; è stato condannato per determinati reati, anche se la sentenza non è ancora definitiva; viene considerato una minaccia per la sicurezza pubblica; è stato già espulso ma è rientrato illegalmente in Italia senza autorizzazione del Ministero dell’Interno prima della fine del periodo di divieto di rientro.
Questo decreto di espulsione deve essere sottoscritto solo in presenza di giustificazioni valide per l’espulsione, motivato, conforme alle norme sui divieti di espulsione e contenere informazioni sulle modalità di ricorso. Inoltre, deve essere tradotto in una lingua comprensibile alla persona interessata e consegnato in originale o con attestazione di conformità sottoscritta dal Prefetto.
Modalità della espulsione
L’espulsione può avvenire in tre modi: accompagnamento immediato alla frontiera, partenza volontaria o ordine di lasciare il territorio entro sette giorni.
L’accompagnamento immediato viene utilizzato quando lo straniero non richiede o non rispetta il termine per la partenza volontaria, è ritenuto pericoloso o potrebbe fuggire, ha presentato una domanda di permesso di soggiorno palesemente infondata o fraudolenta, o è soggetto ad espulsione come misura di sicurezza o come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.
Il Questore deve richiedere la convalida dell’autorità giudiziaria per il provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo, le misure limitative della libertà personale a garanzia dell’esecuzione della partenza volontaria, i provvedimenti con cui si dispone il trattenimento presso un centro di rimpatri e il provvedimento di immediato allontanamento dall’Italia.
Il Giudice di Pace deve decidere entro 48 ore dalla richiesta di convalida, dopo aver sentito lo straniero e verificato i presupposti e i requisiti per la convalida.
L’espulsione giurisdizionale degli stranieri
La procedura di espulsione giurisdizionale degli stranieri viene attivata in presenza di uno o più procedimenti penali. Il provvedimento di espulsione, che può essere una sentenza, un’ordinanza o un decreto, può essere motivato da diverse ragioni, tra cui misure di sicurezza o una sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.
I casi di divieto di espulsione
In Italia, la legge stabilisce che non è permesso avviare la procedura di espulsione nei confronti degli stranieri in alcune circostanze.
Ad esempio, se lo straniero rischia di essere perseguitato nel suo Paese d’origine per ragioni di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche o condizioni personali o sociali, oppure se rischia di essere inviato in un altro Stato che non offre protezione contro la persecuzione.
Inoltre, il divieto di espulsione si applica se lo straniero è un parente di cittadino italiano (fratello/sorella, figlio, genitore, nonno/nipote) o se è un minore senza familiari rintracciabili.
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