La scuola italiana è aperta a tutti, anche a chi non sia in regola con la cittadinanza. Tocca al collegio docente decidere come collocarlo e quali corsi fare seguire
L’istruzione nelle scuole italiane è garantita a tutti e vale quindi anche per i minori stranieri residenti in Italia.
A regolamentare il settore è in particolare l’articolo 45 del DPR 394/1999 che stabilisce i principi relativi all’obbligo di istruzione e quindi all’iscrizione scolastica dei minori con cittadinanza non italiana, oltre che la loro distribuzioni nelle rispettive classi di appartenenza.
Una norma che interessa tutti, anche i minori figli di clandestini o comunque in attesa di regolare la loro posizione nei confronti dello Stato italiano perché comunque tutti hanno diritto ad una corretta istruzione e al tempo stesso le scuole italiane hanno l’obbligo di predisporre le situazioni ideali per accoglierli, indipendentemente dal fatto che si iscrivano regolarmente per cominciare l’anno scolastico oppure che arrivino ad anno scolastico già in corso.
In linea di massima gli alunni stranieri in età scolare vengono assegnati ad una classe congrua con la loro età, anche se il gruppo dei docenti potrà decidere se spostarlo in una classe inferiore o superiore rispettando alcuni criteri di base:
- in primis l’accertamento dei livelli di preparazione, delle competenze e delle predisposizioni possedute dall’alunno.
- seguendo l’ordinamento scolastico del Paese di provenienza.
- rispettando il corso di studi eventualmente seguito e il titolo di studio eventualmente posseduto, sempre se accompagnato dalla traduzione in lingua italiana.
Qual’è il limite massimo di alunni stranieri per classe ?
Altro punto importante è quello che riguarda la distribuzione degli allievi stranieri nelle classi e del loro limite massimo nelle singole classi.
Al momento è ancora valida la circolare ministeriale del gennaio 2010 firmata dall’allora ministro dell’Istruzione, Mariastella Gelmini: il limite massimo di stranieri per classe non potrà essere superiore al 30% (quindi tre alunni con cittadinanza non italiana ogni dieci iscritti per classe) e comunque il loro numero non può superare quello degli alunni italiani, quindi non sfondare il muro del 50%.
Toccherà quindi come previsto da una circolare del 2007 ad un gruppo di docenti predisposto all’accoglienza, dopo aver effettuato le opportune verifiche preliminari, stabilire di concerto come e dove assegnare il nuovo alunno straniero, seguirne al contempo l’inserimento nella classe stabilendolo di concerto con il dirigente scolastico.
I docenti possono anche valutare la possibilità di assegnare i nuovi alunni stranieri dopo un periodo di alfabetizzazione e di conoscenza linguistica sia in intergruppo o in interclasse per un migliore inserimento.
In ogni caso l’allievo in arrivo da scuole straniere dovrà presentare alla scuola italiana il titolo o certificato di studio originale, in modo da dimostrare quale sia l’ultima classe frequentata o l’ultimo esame sostenuto all’estero, le materie studiate e le valutazioni.
Tutti titoli devono essere tradotti in lingua italiana e riportare il certificato di conformità rilasciato dall’autorità diplomatica o consolare italiana che comprovi la firma del preside o direttore della scuola di provenienza, oltre che dalla dichiarazione, rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare italiana sul fatto che la scuola frequentata o presso la quale sono stati sostenuti gli esami sia legalmente riconosciuta
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