Il clandestino può ottenere le tutele del diritto del lavoro ?
Il lavoro si propone come la base indiscutibile della legislatura italiana. L’ordinamento non prevede differenza di tutela fra i lavoratori che sono assunti in modalità regolare e soggetti che invece sono assunti irregolarmente.
E se la denuncia del lavoro irregolare viene svolta da un cittadino immigrato privo del permesso di soggiorno?
Si tratta di una questione spinosa, che accade con frequenza nel nostro paese e che quindi ha portato i legislatori a elaborare una legge, ovvero l’art. 22 comma 12 della Legge n. 286/98, che stabilisce che “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (…) è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 Euro per ogni lavoratore impiegato”.
La denuncia del lavoro irregolare da parte dell’immigrato privo di permesso di soggiorno non porta automaticamente alla regolarizzazione della sua posizione e nemmeno alla concessione del permesso di soggiorno stesso, ma è importante notare che esistono alcuni casi, come la riduzione in schiavitù e la posizione in essere da una organizzazione criminale che aprono nuovi scenari sull’argomento.
In quali casi il clandestino ottiene il permesso di soggiorno per sfruttamento ?
In questi specialissimi casi, l’art. 22 della legge n. 286/98 consente la concessione di un permesso di soggiorno per motivi di sfruttamento lavorativo e quindi offre all’immigrato la possibilità di esercitare un’attività lavorativa in attesa della regolarizzazione della sua posizione.
A differenza di ciò che accade in molti stati del mondo, l’Italia stabilisce che il permesso di soggiorno serve ai fini dell’efficacia del contratto e non della sua validità.
Ciò comporta che gli immigrati non necessitano di un contratto per acquisire il permesso, ma devono disporne affinché il contratto di lavoro sia effettivamente valido a norma di legge.
Il permesso di soggiorno per “casi speciali”
Articolo 22 comma 12-quater : Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato.
Il permesso di soggiorno reca la dicitura “casi speciali”, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.
Il lavoratore senza permesso di soggiorno può rivolgersi al giudice ?
L’immigrato irregolare che lavora e non è retribuito può quindi agire per via giudiziaria, in primis per richiedere l’accertamento della sussistenza del suo rapporto di lavoro e quindi per richiedere l’effettivo pagamento delle somme che gli sono dovute (stipendio, straordinario, ferie e così via).
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