Modulo c3 e la richiesta asilo politico e rifugiati
Le persone che sono a rischio di persecuzione per motivi razziali, religiosi, politici, sociali possono richiedere la protezione internazionale presso uno Stato riconosciuto come sicuro.
La procedura per richiedere la protezione internazionale nell’Unione Europea permette di ottenere lo status di rifugiato, o altra forma comunque equivalente di protezione.
Prima di vedere quale è la procedura necessaria per poter richiedere la tutela internazionale, vediamo chi può essere considerato rifugiato.
È rifugiato chi teme di essere perseguitato per la razza o per l’appartenenza ad un gruppo etnico, per questioni religiose, per il fatto di appartenere ad una minoranza etnico-linguistica perseguitata, per il fatto di avere un certo orientamento sessuale, per le sue idee, opinioni ed attività politiche.
Lo Status di protezione sussidiaria viene invece concesso ad un cittadino che non appartenga all’Unione Europea oppure senza nazionalità (apolide), nei confronti del quale ci siano motivi di fondati di ritenere che nel Paese dove ha dimora stabile possa essere oggetto di persecuzione e quindi corra dei rischi.
Come si ottiene la protezione internazionale
Per poter essere riconosciuti come rifugiati è necessario seguire un iter.
In primo luogo bisogna presentare la domanda di protezione internazionale, che deve essere effettuata personalmente dal soggetto presso la Questura del luogo di residenza o alla polizia di frontiera.
Le autorità che ricevono la domanda sono tenute, entro 72 ore, a convocare il soggetto che ha richiesto la protezione per effettuare gli esami foto segnaletici: si tratta di un esame che permette di verificare se il soggetto abbia o meno chiesto asilo in un altro Stato appartenente all’Unione Europea. Se il soggetto ha più di 14 anni gli vengono prese anche le impronte digitali.
L’esame in questione, c.d. Eurodac, può risultare:
- positivo, ed allora il soggetto viene rimpatriato nello Stato dell’Unione Europea nel quale ha fatto domanda per primo;
- negativo, e in questo caso il richiedente la protezione internazionale non può fruire della ricollocazione in altri Stati dell’Unione Europea.
Entro tre giorni (sei, se la richiesta è stata presentata alla polizia di frontiera, dieci giorni al massimo se in quel periodo ci sono molte domande) la Questura chiama il soggetto perché possa compilare il modello C3.
Cos’è il Modello C3 e la compilazione
Il Modello_C3 o modulo C3 consiste in un modulo che viene dato dalla Questura al richiedente asilo e per mezzo del quale si formula ufficialmente la domanda di protezione internazionale.
Esso contiene le generalità della persona che richiede la protezione.
Nel Modello C3 sono richieste le generalità del soggetto, i dati anagrafici, la situazione della famiglia, la data in cui ha lasciato il suo Paese, la data in cui ha fatto ingresso in Italia, i motivi della richiesta, e via dicendo.
Tutto avviene alla presenza di un mediatore culturale, meglio ancora un interprete, in modo da permettere una comunicazione agevole e precisa, senza errori e senza fraintendimenti.
Laddove possibile al Modello C3 va anche allegato un verbale che contenga la storia personale del soggetto richiedente, che possa appunto giustificare il bisogno di richiedere la protezione. Allegati al Modello C3 vanno anche le foto del soggetto e – se ha più di 14 anni – anche le impronte digitali che gli sono state prese.
Una volta che il richiedente ha compilato il Modello C3, riceve un permesso di soggiorno per attesa protezione internazionale. Esso dura 6 mesi e viene rinnovato di volta in volta fino a che la sua domanda di asilo verrà accettata o al contrario rigettata.
Grazie al permesso in questione è possibile iscriversi subito al Servizio Sanitario Nazionale e dopo 2 mesi anche cominciare un lavoro.
A questo punto bisogna completare la domanda di protezione internazionale che si ha introdotta col Modello C3.
Bisogna farlo per mezzo della scrittura – di proprio pugno, da parte del richiedente – della propria storia. Deve spiegare i motivi che lo hanno indotto a lasciare il Paese d’origine, perché non si sentiva al sicuro, preferibilmente deve anche integrare con documenti utili come delle prove (ad esempio denunce fatte alla polizia locale, ecc.) in modo che la domanda risulti completa e convincente.
Nulla toglie che il richiedente asilo, per abbreviare i tempi, possa allegare la storia della sua vita direttamente quando compila il Modello C3: ma lo può fare anche successivamente, purché prima dell’audizione della Commissione che decide sulla domanda.
In ogni caso si ricordi che non è possibile respingere le domande di asilo per il solo fatto che non siano state presentate in tempo.
L’audizione di fronte alla Commissione
La conclusione dell’iter per il riconoscimento della protezione internazionale avviene con l’audizione di fronte alla Commissione Territoriale. C’è sempre presente un interprete e anche il difensore del richiedente se necessario.
La Commissione può consultare degli esperti per approfondire le tematiche culturali, politiche, religiose e sociali del Paese d’origine del soggetto, o riguardanti minorenni, e disporre anche visite mediche per accertare danni alla persona: può chiedere anche la traduzione dei documenti allegati dal richiedente.
La decisione della Commissione viene notificata al richiedente entro sei mesi dall’audizione, al massimo prorogabili di tre mesi se la domanda è complessa o se è un periodo nel quale ci sono molte altre domande.

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