Ad agosto 2019 una nuova circolare sul decreto flussi 2019
Nel mese più caldo le nuove direttive ministeriali che rendono più difficile il percorso del datore di lavoro che vuole assumere uno straniero residente all’estero.
Si tratta di un richiamo normativo al testo unico immigrazione, precisamente il comma 2 dell’articolo 22 D.lgs. 286/98.
La Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo, organicamente facente parte della struttura del Ministero dell’Interno, ha diramato una nuova Circolare ministeriale protocollata 13 Agosto 2019 Ministeriale diretta alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Prefettura campana di Caserta.
La stessa Circolare è poi stata girata dalla Prefettura di Caserta alle associazioni di categoria provinciali interessate dalle pratiche decreto flussi, quindi CIA, patronati, uffici di immigrazione dei sindacati cigl, cisl e uil e quindi pubblicata sulle news locali (fanpage).
Una nuova restrizione alle domande dei decreti flussi
Vediamo insieme il testo delle nuove istruzioni ministeriali.
Ministero dell’Intero Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE E DELL’ASILO
Alla Prefettura – UTG CASERTA . N. 24074 / Area IV SUI del 08.03.19
Oggetto : Sportello Unico per l’Immigrazione – Nulla osta al lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato ai sensi dell’art. 22 T.U. Immigrazione D.lgs. 286/98
Con riferimento alla nota n. 24074/Area IV. SUI del 08.03.2019 si precisa che ai sensi dell’art. 22 commi 2 e 4 T.U Immigrazione D.lgs. 286/98
il datore di lavoro italiano o straniero che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero, deve verificare presso il centro per l’impiego competente l’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.
A tal fine dovrà produrre ed allegare all’istanza idonea documentazione (ad esempio Attestazione del Centro per l’impiego) atta a dimostrate la verifica effettuata.
Il significato restrittivo di questa circolare
La circolare richiama la normativa di cui all’articolo 22 comma 2 del testo unico immigrazione :
“Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l’impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata”
In breve significa che se il datore di lavoro richiede tramite la procedura dei flussi 2019 ad esempio un lavoratore agricolo per la vendemmia o un bagnino per la spiaggia (residenti all’estero) deve preliminarmente verificare tramite il servizio del Centro per l’Impiego che non esiste un altro disoccupato residente in Italia che si offre per lo stesso lavoro.
Di fatto diventa quasi impossibile attestare che in tutta Italia non vi è un bagnino disoccupato ad esempio.
Alcune perplessità
Da ultimo si nota mentre il comma 2 dell’articolo 22 testo unico immigrazione è ancora in vigore, il comma 4, citato sempre nella circolare, è stato abrogato dal D.L. 28 giugno 2013 n. 76, decreto convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99, lasciando aperte anche qualche perplessità.
Inoltre non è chiaro se la circolare del dipartimento del Ministero dell’Interno è diretta solo alla Prefettura di Caserta o l’intero territorio nazionale.
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