Importo mensile da pagare per la sanatoria

In gazzetta ufficiale il decreto con gli importi aggiuntivi da versare per la regolarizzazione stranieri

Ecco i nuovi contributi forfettari da pagare per l’emersione dei lavoratori extracomunitari sanati

Dopo l’invio della domanda di emersione (con il preventivo pagamento dei cinquecento euro) ecco un nuovo balzello per le ditte che hanno scelto di far emergere i lavoratori irregolari.

L’importo del contributo da versare è diverso a secondo i settori di assunzione della sanatoria stranieriper ciascun mese o frazione di mese” di lavoro irregolare è pari a:

a) euro 300,00 (trecento euro), per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) euro 156,00 (centocinquantasei euro), per i settori dell’assistenza alla persona per se’ stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;

c) euro 156,00 (centocinquantasei euro), per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Come versate il contributo forfettario integrativo ?

Il versamento deve essere effettuato dal datore di lavoro sempre con modello F24, inserendo un codice tributo a breve fornito dall’Agenzia delle Entrate con apposita circolare o risoluzione

Il decreto sul contributo forfettario per la regolarizzazione stranieri

DECRETO 7 luglio 2020 Determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare. (20A04766) (GU Serie Generale n.223 del 08-09-2020)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL’INTERNO

e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il parere dei vari enti…

Decreta:

Art. 1 Determinazione e destinazione del contributo forfettario

  1. Il contributo forfettario di cui all’art. 103, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per le somme dovute dal datore i lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale è determinato, per ciascun mese o frazione di mese, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell’istanza di emersione, nella misura di seguito indicata, per i diversi settori di attività :
    a) euro 300,00, per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivita’ connesse;
    b) euro 156,00, per i settori dell’assistenza alla persona per se’ stessi o per componenti della propria famiglia, ancorche’ non conviventi, affetti da patologie o disabilita’ che ne limitino l’autosufficienza;
    c) euro 156,00, per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
  2. Il contributo forfettario di cui al comma 1 e’ versato con le modalità di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista. Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate e’ istituito il relativo codice tributo e sono fornite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
  3. L’INPS provvederà, con propria circolare, a definire gli ulteriori adempimenti previdenziali relativi ai lavoratori interessati dall’emersione, anche in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 11 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 maggio 2020.
  4. Il contributo forfettario di cui al comma 1, riscosso con le modalità indicate al comma 2, e’ riversato dall’Agenzia delle entrate:
    a) per un terzo all’entrata del bilancio dello Stato, a titolo fiscale;
    b) per un terzo all’INPS, a titolo contributivo;
    c) per un terzo all’INPS, per il successivo accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo.
  5. In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario ai sensi del comma 1.
    Roma, 7 luglio 2020

Aggiornamento a cura dello Studio Legale

avvocato, studio legale

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