Permessi di soggiorno stagionali : in arrivo nuovo decreto legislativo
Nuove regole per l’ingresso e il soggiorno dei lavoratori stagionali sono attese nelle prossime settimane. È stato trasmesso alla Camera e al Senato, infatti, un decreto legislativo del Governo, attuativo della Direttiva Europea 2014/36/UE che porterà con sé novità rilevanti, a partire dalla possibilità di richiedere nulla osta pluriennali per lavoratori stagionali fino alla conversione dei permessi già concessi.
Non essendo ancora formalmente approvato, sarebbe d’obbligo l’uso del condizionale, anche se possiamo ormai definire con una data certezza che il documento circolato in queste ore non subirà ulteriori modifiche e di conseguenza le novità nello stesso indicate per i lavoratori stranieri stagionali diventeranno legge.
Del resto, il documento reso pubblico, come detto, è già stato inviato dal Governo al parlamento per l’acquisizione dei pareri delle relative commissioni, dopo essere stato approvato in via preliminare.
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/36/UE SULLE CONDIZIONI DI INGRESSO E DI SOGGIORNO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI PER MOTIVI DI IMPIEGO IN QUALITÀ DI LAVORATORI STAGIONALI.
Tra le novità introdotte dal decreto in fase di approvazione definitiva troviamo la precisazione che i lavoratori stranieri stagionali possono essere impiegati solamente nei settori agricolo e turistico-alberghiero.
A fronte di questa limitazione, che comunque era già contenuta nei regolamenti di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione, troviamo una semplificazione nel caso di quei lavoratori stranieri che di anno in anno vengono riconfermati e che dunque ritornano a lavorare in Italia, dopo aver fatto rientro nel loro paese di origine.
Nulla osta pluriennale
Per tutti questi non sarà più necessario riproporre ogni volta la richiesta di permesso di soggiorno stagionale ma si potrà emettere un nulla osta pluriennale.
Il grande vantaggio, oltre che burocratico, è che tutti questi lavoratori non dovranno più attendere la pubblicazione del Decreto Flussi e delle relative norme di attuazione.
Alla fine dell’emissione del nulla osta pluriennale, indica il nuovo schema di decreto attuativo, sarà sufficiente che il lavoratore abbia ottenuto un permesso di soggiorno stagionale almeno una volta negli ultimi cinque anni.
Anche in questo senso, dunque si introduce una agevolazione, visto che la normativa attuale prevede il rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo per due volte consecutive.
Nulla osta al lavoro stagionale : silenzio assenso dopo venti giorni
Il decreto attuativo della Direttiva Europea 2014/36/UE conferma come valido il riferimento all’ottenimento di un permesso di soggiorno stagionale almeno una volta negli ultimi cinque anni anche per la formazione del silenzio assenso dopo 20 giorni dalla richiesta del nulla osta.
Ulteriore conferma della volontà di allargare le maglie autorizzative rispetto la legge ora in vigore, visto che la normativa attuale prevede che il silenzio assenso si formi solo se lo straniero è stato in Italia l’anno precedente la richiesta di nulla osta.
Conversione in permesso di soggiorno subordinato
Inoltre il Governo, pur mantenendo la politica delle frontiere chiuse, ha introdotto pure una semplificazione per la conversione del permesso di soggiorno stagionale a non stagionale.
Mentre ora, infatti, per poter chiedere la conversione del permesso di soggiorno, oltre a una offerta di lavoro a tempo indeterminato o determinato, serve essere stati in Italia negli anni precedenti, con il nuovo decreto attuativo si potrà chiedere direttamente la conversione del permesso dopo 3 mesi di permanenza in Italia, sempre a fronte di un’offerta di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Alloggio per il lavoratore stagionale
Tra le novità rilevanti dello schema di decreto attuativo della Direttiva Europea 2014/36/UE, si indica anche la possibilità per lo stesso datore di lavoro di mettere a disposizione un alloggio per il lavoratore straniero.
Sarà più facile, così, trovare proprietari disposti a mettere a disposizione i loro immobili, avendo come controparte il datore di lavoro stesso.
Tuttavia, il decreto prevede che il canone di locazione dell’alloggio non possa mai superare un terzo della retribuzione che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore straniero. Non è possibile, inoltre, decurtare la retribuzione della quota dovuta per il canone di locazione in forma automatica.
Maggiori tutele per il lavoratore straniero
Da ultimo, il decreto attuativo introduce anche maggiori tutele per i lavoratori che si trovassero a essere assunti da aziende che poi non rispettano le normative o non portano a termine l’assunzione.
In questi casi, infatti, al lavoratore verrà rifiutato il nulla osta o revocato il permesso di soggiorno, mentre l’azienda inadempiente dovrà risarcire il lavoratore straniero versandogli le retribuzioni pattuite i mesi in cui avrebbe lavorato in Italia.
avvocato per stranieri – avvocato immigrazione