I cittadini comunitari possono circolare liberamente con la loro patente in Italia, ma se la loro non ha validità o se sono extracomunitari andrà convertita alla Motorizzazione
Tutti i titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente senza nessun obbligo di conversione dopo un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, come invece avviene per le patenti di cittadini extracomunitari.
Ma se la patente, contrariamente a quello che avviene in Italia dove la scadenza è ogni 10 anni salvo altre limitazioni, non presenta limiti di validità dovrà comunque essere convertita dopo due anni dall’acquisizione della residenza in Italia.
Il procedimento è piuttosto semplice: basterà recarsi presso l’ufficio della Motorizzazione Civile competente e compilare il modello TT 2112, presentare il versamento di 9 euro sul conto corrente 9001 e di 32 euro sul conto corrente 4028, con bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli Uffici Motorizzazione), allegare alla domanda due foto (di cui una autenticata), e un certificato medico in bollo con fotografia e relativa fotocopia rilasciato da un medico abilitato oltre a presentare la patente giù posseduta e relativa fotocopia fronte-retro.
Se la patente è stata rilasciata da uno stato extracomunitario è necessario anche presentare un documento in bollo con la traduzione dei dati della patente estera.
Un cittadino extracomunitario potrà anche acquistare e immatricolare un veicolo in Italia. Dovrà però avere la residenza nel nostro Paese ed essere in possesso il permesso di soggiorno in corso di validità oppure presentare la ricevuta della richiesta di rinnovo o di primo rilascio del documento.
avvocato per stranieri – avvocato immigrazione