Nuova proroga dei permessi di soggiorno fino al 31 luglio
Decreto legge 30 aprile 2021 n. 56, nuova scadenza dei permessi di soggiorno
La regola si applica a tutti i permessi di soggiorno scaduti tra il 1° agosto 2020 e il 31 luglio 2021 (cioè la data di entrata in vigore del decreto legge)
La scadenza dei titoli di soggiorno, già prolungata, viene quindi spostata di ulteriori tre mesi.
Il CdM consiglio dei ministri ha approvato venerdì 30 Aprile 2021 su iniziativa del presidente del Consiglio Draghi, un decreto legge 30 aprile 2021 n. 56 anche in materia di immigrazione che pospone le scadenze con disposizioni urgenti in materia di termini legali, rinviando la scadenza di alcuni termini di prossima scadenza in considerazione del prolungamento dello stato di emergenza Covid-19.
I permessi di soggiorno sono prorogati al 31 luglio 2021, si in tende quelli in scadenza il 30 aprile. In questo periodo gli interessati possono presentare istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
La proroga fino al 31 luglio 2021 prevede in materia di immigrazione:
Permessi di soggiorno in scadenza delle seguente tipologie :
permessi di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e
permessi di soggiorno per lavoro autonomo, permessi di soggiorno per motivi familiari, permessi di soggiorno per motivi di studio, i permessi di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti, permessi di soggiorno per lavoro stagionale)
- termini per la dichiarazione di presenza da parte dei cittadini stranieri di cui all’art.5 comma 7 del Dlgs.286/1998;
- nulla osta per lavoro stagionale;
- nulla osta per il ricongiungimento familiare;
- nulla osta per lavoro per casi particolari art. 27 Dlgs 286/98;
- nulla osta per volontariato art. 27 bis Dlgs 286/98;
- nulla osta per ricerca scientifica art. 27 ter Dlgs 286/98;
- nulla osta per lavoratori altamente qualificati (Blu Card UE) art. 27 quater Dlgs 286/98;
- nulla osta per trasferimenti intra-societari art. 27 quinquies Dlgs 286/98;
- nulla osta per stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intrasocietario ICT rilasciato da altro Stato membro art. 27 sexies Dlgs 286/98;
- documenti di viaggio dei cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato.
I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da “studio” a “lavoro subordinato” e da “lavoro stagionale” a “lavoro subordinato non stagionale”.
Vecchie proroghe dei termini
Le disposizioni sopra richiamate NON prevedono la proroga delle richieste di nulla osta al lavoro stagionale e al lavoro subordinato legate al decreto flussi (DPCM del 07 luglio 2020) che potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2020.
Permesso di soggiorno, nulla osta e conversioni: le scadenze precedenti
La legge di conversione del decreto cura Italia 24 aprile 2020 n. 27 in vigore dal 30 aprile 2020 mette nuovamente mano ai termini e procedure dei permessi di soggiorno, delle conversione dei permessi e ai nulla osta per lavoro e familiari.
I permessi di soggiorno stagionali degli extracomunitari sono validi fino al 31 dicembre 2020
Si tratta dei permessi per lavoro stagionale (di durata 9 mesi) rilasciati a seguito di ingresso in italia con visto e nulla osta per decreto flussi stagionale.
3-sexies. “La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, è prorogata al 31 dicembre 2020″.
Conversione dei permessi per studio e stagionali in subordinato, termini prorogati al 31 agosto 2020
Sono prorogati fino al 31 agosto 2020 il termine per convertire il permesso per lavoro stagionale e per studio ottenuti con il decreto flussi.
“a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;“
Le autorizzazioni al soggiorno scadono il 31 agosto 2020
Sono le autorizzazione dell’articolo 5 comma 7 del Testo Unico Immigrazione che conferiscono il diritto a soggiornare.
Autorizzazione rilasciate dall’autorità di uno Stato membro dell’Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, cui sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore.
“b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286″
Titoli di viaggio per stranieri
Titolo di viaggio per rifugiati e protezione sussidiaria, scadenza prorogata al 31 agosto
L’articolo 24 del D. lgs. 251/2007 dispone il rilascio in favore del rifugiato di “un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra“.
Prevede inoltre il rilascio anche ai beneficiari di protezione sussidiaria di un titolo di viaggio per stranieri, solamente in presenza di fondati motivi che impediscano di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del paese di cui è cittadino.
Il titolo di viaggio per stranieri viene rilasciato dalla Questura competente al rilascio del titolo di soggiorno.
“sono prorogati.. c) i documenti di viaggio di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251”
Validità dei nulla osta per lavoro stagionale, ricongiungimento familiare, casi speciali di cui all’articolo 27
Sono prorogati di validità al 31 agosto anche i seguenti nulla osta :
Nulla osta al lavoro stagionale per decreto flussi
“d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286“;
Nulla osta per ingresso dei familiari articolo 29 e familiari dei rifugiati
“e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998“;
Nulla osta per la carta blu e altra casistica articolo 27 testo unico immigrazione
“f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari“.
Applicazione finale ed estensiva della disciplina
L’applicazione dei nuovi termini è applicabile alle altre tipologie di titoli di soggiorno: lavoro subordinato, stagionale, autonomo, famiglia e studenti.
“2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22 (permessi per lavoro subordinato), 24 (permessi stagionali), 26 (permessi per lavoro autonomo), 30 (permessi soggiorno familiari), 39-bis e 39-bis (permessi di soggiorno studenti) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28
Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione».
Aggiornamento normativo a cura dello Studio Legale
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